
Un prodotto alimentare importato da un paese terzo può riportare il logo di produzione biologica dell’Unione Europea solo se rispetta tutte le prescrizioni stabilite dal diritto dell’Unione. Questo requisito si applica anche quando le norme di produzione del paese terzo sono considerate equivalenti a quelle dell’UE. In tal caso, il prodotto può comunque riportare il logo biologico del paese d’origine.
Il divieto di utilizzare il logo biologico dell’UE per i prodotti provenienti da paesi terzi che rispettano solo norme equivalenti si estende anche all’uso di termini che fanno riferimento alla produzione biologica. Tuttavia, se un prodotto rispetta le norme del paese terzo, il logo biologico di quel paese può essere utilizzato all’interno dell’Unione, anche con riferimenti alla produzione biologica.
Un esempio rilevante è quello della Herbaria, un’azienda tedesca che produce una bevanda composta da succhi di frutta ed estratti biologici, insieme a vitamine non vegetali e gluconato di ferro. Sul confezionamento del prodotto era presente il logo biologico dell’UE, ma le autorità tedesche hanno ordinato alla Herbaria di rimuoverlo. Il prodotto non rispettava infatti i requisiti del regolamento UE sull’etichettatura dei prodotti biologici, che consente l’aggiunta di vitamine e minerali solo se obbligatoria per legge, cosa che non si applicava in questo caso.
Herbaria ha presentato ricorso davanti alla Corte amministrativa federale tedesca, sostenendo una disparità di trattamento rispetto a un prodotto simile importato dagli Stati Uniti. Questo prodotto, contenente anch’esso vitamine non vegetali, non era soggetto allo stesso divieto. Gli Stati Uniti sono infatti riconosciuti come un paese terzo le cui norme di produzione biologica sono equivalenti a quelle dell’Unione. Di conseguenza, i prodotti conformi alle norme di produzione statunitensi possono essere commercializzati nell’UE come biologici. Herbaria ha sostenuto che questo riconoscimento consente ai prodotti americani di riportare il logo biologico dell’UE anche se non conformi alle norme europee.
Interrogata su questa presunta disparità, la Corte ha chiarito che un prodotto importato da un paese terzo e fabbricato secondo norme equivalenti non può utilizzare né il logo biologico dell’UE né i termini che fanno riferimento a tale produzione, a meno che non sia pienamente conforme alle norme dell’Unione. Altrimenti, ciò comprometterebbe la concorrenza leale nel mercato interno e potrebbe confondere i consumatori, che potrebbero erroneamente credere che il prodotto rispetti le norme UE.
Il logo biologico dell’UE ha infatti lo scopo di garantire che il prodotto su cui appare rispetti integralmente le norme dell’Unione e non solo standard equivalenti. Tuttavia, la Corte ha stabilito che il logo biologico di un paese terzo può essere utilizzato nell’UE per prodotti importati che rispettano le norme di quel paese, anche se contengono termini che si riferiscono alla produzione biologica. Questo logo non crea confusione sul fatto che i prodotti importati siano conformi alle norme dell’Unione.