(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 Il contrasto all’immigrazione
irregolare/2
Procedure di allontanamento dal territorio nazionale
a cura del Servizio immigrazione
Editing: Mauro Valeri
SOMMARIO
2.3 Le misure alternative al trattenimento…………………..VI
2.4 La permanenza nei luoghi idonei……………………………….VI
2.5 La partenza volontaria………………………………………………….VII
2.6 L’ordine del questore……………………………………………………..VII
2.7 Criticità riscontrabili nella fase dell’esecuzione….VII
3. Reintegrazione e rimpatrio volontario assistito…….. VIII
4. Novità introdotte dal cosiddetto decreto Cutro………… X
I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA – A G O S T O / S E T T E M B R E 2 0 2 4
mensile ufficiale della polizia di stato
Il contrasto
all’immigrazione
irregolare/2
AMMINISTRATIVO
L’ordinamento giuridico italiano, oltre al trattenimento
dello straniero colpito da un provvedimento di espulsione o di respingimento (art. 14 dlgs n. 286/1998), prevede
altre ipotesi di trattenimento amministrativo introdotte in tempi successivi:
> TRATTENIMENTO DEL RICHIEDENTE ASILO
L’art. 6 del dlgs n. 142/2015 prevede che possa essere trattenuto in un Centro di permanenza per i
rimpatri (Cpr) anche lo straniero richiedente asilo; tuttavia, il provvedimento non può essere disposto al solo fine di esaminare la domanda. Esso è soggetto a discipline differenti a seconda che il richiedente asilo
sia libero o sia già trattenuto in funzione del rimpatrio
o sia disposto al fine di accertare l’identità e la cittadinanza. Se lo straniero che presenta domanda di asilo
si trova in stato di libertà, il trattenimento può essere disposto solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge:
> qualora il soggetto sia sospettato di aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o
contro l’umanità, ovvero un crimine grave di diritto
comune prima di essere ammesso come rifugiato;
> quando lo straniero si trova nelle condizioni per l’espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, o per motivi di pericolosità sociale, o
per motivi di prevenzione del terrorismo, anche internazionale;
II POLIZIAMODERNA agosto/settembre 2024
> se lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine
e la sicurezza pubblica, per valutare il quale si tiene conto di condanne per reati che precludono l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato;
> qualora sia necessario determinare gli elementi su
cui si basa la domanda di protezione internazionale
che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste il rischio di fuga del richiedente
(art. 6 comma 2, lett. d, dlgs 142/2015). Il rischio di
fuga deve essere valutato caso per caso.
Altra ipotesi di trattenimento riguarda lo straniero richiedente asilo che sia già trattenuto al momento di presentazione della domanda e vi è il fondato motivo di ritenere che la stessa sia stata inoltrata per ritardare o impedire l’espulsione o il respingimento. In questo caso lo straniero rimane trattenuto ma, cambia il titolo del trattenimento. Il provvedimento di trattenimento del richiedente asilo, analogamente a quanto previsto per il trattenimento
ex art 14 Testo unico immigrazione (Tui), deve essere sottoposto al vaglio dell’Autorità giudiziaria, che
in questo caso è il Tribunale ordinario sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea. I termini per l’invio degli atti all’Autorità giudiziaria e per la successiva convalida sono sempre fissati in 48 ore più 48 ore. In caso
di richiedente già trattenuto in un Cpr, con la convalida del provvedimento ex art. 6 dlgs 142/2015 inizia a
decorrere un nuovo termine, con la sospensione dei
termini dell’originario trattenimento fino alla definizione della procedura di asilo (art. 6 comma 5, ultimo
periodo, dlgs 142/2015). Se la Commissione territoriale adotta una decisione di diniego della protezione
internazionale e lo straniero non la impugna, riprendono a decorrere i termini sospesi del primo trattenimento o, se non vi era stato un precedente decreto di trattenimento, ne viene adottato uno nuovo in
funzione dell’allontanamento ex art. 14 Tui. Qualora
lo straniero proponga ricorso avverso il diniego della protezione internazionale è previsto che la detenzione amministrativa continui fino all’adozione del
provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego, ovvero fino alla decisione del Tribunale. La durata massima del trattenimento del richiedente asilo è fissata in 12 mesi. In ogni caso nei con-
fronti del richiedente trattenuto che chieda di essere rimpatriato nel paese di origine o di provenienza
è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato in frontiera. La richiesta di rimpatrio equivale
al ritiro della domanda di protezione internazionale
(art. 6, comma 9, dlgs n. 142/2015).
Il dl. n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2018, ha introdotto un’ulteriore fattispecie, relativa al trattenimento del richiedente asilo a
fini identificativi. In questa ipotesi il trattenimento è
disposto per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni, in appositi locali
presso i punti di crisi (hot-spot) per la determinazione o verifica dell’identità o della cittadinanza, anche
mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e la verifica delle banche dati. Ove
non sia stato possibile determinare o verificare l’identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei Cpr per un periodo massimo di 90 giorni, prorogabili per altri 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri.
> TRATTENIMENTO DEL RICHIEDENTE ASILO SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DUBLINO
L’art. 28.2 del Regolamento Dublino prevede la possibilità che gli Stati membri dispongano il trattenimento
del richiedente protezione internazionale, per il quale
sussiste un notevole rischio di fuga, al fine di assicura-
re il suo trasferimento presso lo Stato che ha accettato la presa in carico o la ripresa in carico dello stesso
all’esito della procedura Dublino. Il trattenimento può
essere disposto sulla base di una valutazione caso per
caso e solo se la misura risulta proporzionata, in quanto non possono essere applicate efficacemente altre misure meno coercitive. Conformemente a quanto prescritto dal suddetto articolo, la legge di conversione del c.d. decreto Cutro, la n. 50 del 2023, ha novellato il dlgs n. 142/2015 introducendo il nuovo art.
6 ter, che prevede la possibilità di trattenere il richiedente asilo sottoposto alla procedura Dublino al quale
sia stato notificato il provvedimento di trasferimento verso lo Stato membro competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale.
Il richiedente potrà essere trattenuto qualora sussista un notevole rischio di fuga, desunto dalla circostanza che lo stesso si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero in presenza di almeno due
delle seguenti circostanze:
> mancanza di un documento di viaggio;
> mancanza di un indirizzo affidabile;
> inadempimento dell’obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
> mancanza di risorse finanziarie;
> ricorso sistematico a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine
di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione.
Il trattenimento è effettuato per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione del trasferimento
e comunque non può superare un periodo complessivo di sei settimane che il giudice, su richiesta del questore e in presenza di gravi difficoltà relative all’esecuzione del trasferimento, può prorogare per ulteriori 30 giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei
settimane. Anche prima di tale termine, il questore
esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica, in quanto compatibile, la procedura di convalida del trattenimento di cui
all’articolo 6, comma 5, del dlgs 142/2015.
> TRATTENIMENTO DURANTE LA PROCEDURA DI
FRONTIERA
La legge n. 50/2023 ha introdotto una nuova ipotesi di trattenimento disciplinata dall’art. 6 bis del dlgs
agosto/settembre 2024 POLIZIAMODERNA III
142/2015, il quale stabilisce che il richiedente asilo
può essere trattenuto durante lo svolgimento della
procedura di frontiera di cui all’art. 28 bis c.2 lett. b e
b-bis al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel
territorio dello Stato nelle ipotesi di:
> domanda di protezione internazionale presentata
direttamente alla frontiera o nelle zone di transito1
dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;
> domanda di protezione internazionale presentata
direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’art. 2 bis2 .
In questi casi, se non ricorrono le ipotesi di cui
all’art. 6 comma 2 e 3 bis (in cui si applica il trattenimento previsto dallo stesso art. 6) e nel rispetto dei
criteri definiti all’articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura accelerata di frontiera di cui all’articolo 28 bis
dlgs n. 25/2008 e fino alla decisione dell’istanza di
sospensione di cui all’articolo 35-bis, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 25 del 20083, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
Il trattenimento può essere disposto a condizione
1. Le zone di frontiera o di transito, individuate con decreto del
ministro dell’Interno del 5 agosto 2019, sono quelle esistenti
nelle provincie di: Trieste, Gorizia, Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa,
Catania, Messina, Trapani, Agrigento, Città Metropolitana di
Cagliari, sud Sardegna.
causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione può essere fatta
con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.
I Paesi terzi designati di origine sicura, sulla base dell’elenco
aggiornato con recente decreto del ministero degli Affari
esteri e della Cooperazione internazionale del 7 maggio 2024,
sono:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun,
Capo Verde, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.
2. L’elenco dei Paesi designati di origine sicura ai sensi dell’art.
2 bis del dlgs n. 25/2008 è adottato con decreto del ministro
degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con i ministri dell’Interno e della Giustizia sulla base dei
criteri indicati al comma 2 dello stesso articolo. Questo elenco
è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.
Un Paese a norma del comma 2 dell’art. 2 bis, dlgs n. 25/2008
si può considerare di origine sicura se, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a
IV POLIZIAMODERNA agosto/settembre 2024
3. Il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale
sulla domanda di protezione internazionale non sospende l’efficacia del provvedimento stesso nel caso in cui il richiedente
sia trattenuto ai sensi dell’art. 6 bis del dlgs n. 142/2015 tranne
nel caso in cui ricorrano gravi e circostanziate ragioni, assunte
se occorre sommarie informazioni.
che il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità,
ovvero non presti idonea garanzia finanziaria.
In alternativa al trattenimento, durante lo svolgimento della procedura di frontiera lo straniero ha
quindi una doppia possibilità:
a. consegnare il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
b. prestare idonea garanzia finanziaria.
Queste due condizioni costituiscono misure alternative al trattenimento, in conformità a quanto prescritto dalla legislazione unionale, che impone agli
Stati membri di ricorrere al trattenimento solo se
non è possibile utilizzare altre misure meno afflittive e per il tempo strettamente necessario (principio
di necessità e di proporzionalità). Allo straniero è dato immediato avviso delle sue facoltà.
Il trattenimento, infatti, nei casi di cui all’art. 6 bis
non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera
prevista dall’articolo 28 bis del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.
Il richiedente è trattenuto in appositi locali presso
le strutture di cui all’articolo 10 -ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (punti di crisi)
ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei
centri di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Cpr) situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all’accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica
in quanto compatibile l’articolo 6, comma 5 del dlgs
n. 142/2015, per cui il provvedimento è adottato per
iscritto in una lingua a lui comprensibile e deve essere motivato. Il questore entro 48 ore dall’adozione del
provvedimento di trattenimento invia gli atti per la
convalida al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione, che
decide entro le successive 48 ore. La partecipazione
del richiedente all’udienza per la convalida avviene,
ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula d’udienza e il centro.
La Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite civili, in data 30 gennaio 2024, con ordinanza interlocutoria, sul ricorso presentato dalla questura di Ragusa e dal ministero dell’Interno avverso il decreto del
veniva convalidato il provvedimento di trattenimento ai sensi dell’art. 6 bis del dlgs n. 142/2015 emesso
dal questore di Ragusa nei confronti di un richiedente
asilo entrato nel territorio dello Stato dalla frontiera
La questione prospettata attiene al rapporto
tra la valutazione caso per caso – che si richiede sia
espressa in motivazione da parte dell’autorità amministrativa per il trattenimento alla frontiera onde stabilirne la necessità, la ragionevolezza e la proporzionalità a fronte della effettiva impraticabilità di misure alternative – e la prestazione della garanzia finanziaria, che, per come disciplinata dal diritto interno,
non appare sintonica con il fine perseguito. Al riguardo, è stato recentemente emanato il decreto del ministero dell’Interno 10 maggio 2024 in G.U. nr. 142 del
19/06/2024 recante “indicazione dell’importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria
a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di acceagosto/settembre 2024 POLIZIAMODERNA V
2.3 LE MISURE ALTERNATIVE AL
TRATTENIMENTO
dere al territorio dello Stato e contestuale abrogazione del decreto 14 settembre 2023”. Tale atto normativo prevede che l’importo della garanzia finanziaria sia determinato dal questore competente per l’adozione del provvedimento di trattenimento, in misura compresa tra 2.500 e 5.000 euro, con valutazione compiuta caso per caso e tenuto conto della situazione individuale dello straniero. Ai fini della determinazione dell’importo della garanzia il questore valuta, in particolare, il grado di collaborazione fornita
dallo straniero nelle procedure di identificazione, desumibile dalla documentazione, anche di natura elettronica, esibita ovvero dalle dichiarazioni rese dal medesimo. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, in favore del prefetto del luogo in cui le stesse sono stipulate, entro
sette giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione dell’importo determinato dal questore. In ogni caso, la garanzia non può essere prestata dopo la decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell’art. 28 bis, comma 2, del decreto legislativo n.
25 del 2008. La garanzia finanziaria è prestata per
un periodo di ventotto giorni, anche da parenti dello
straniero in linea retta o collaterale entro il terzo grado, regolarmente soggiornanti in Italia o in altro Stato dell’Unione europea.
VI POLIZIAMODERNA agosto/settembre 2024
Come già evidenziato, il trattenimento nei Cpr, incidendo sulla libertà personale dell’individuo, deve essere
adottato come extrema ratio, allorché le altre misure
meno afflittive previste dall’ordinamento non consentano l’effettiva esecuzione della decisione di rimpatrio.
A tal fine, qualora sussistano ostacoli all’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento in
frontiera, il questore dovrà prima verificare la possibilità di applicare una o più delle misure alternative previste
dall’art. 14, comma 1 bis, a mente del quale, nei casi in cui
lo straniero sia in possesso di un passaporto in corso di
validità e l’espulsione non sia stata disposta per pericolosità sociale, in luogo del trattenimento, il questore può
disporre una o più delle seguenti misure:
> consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
> obbligo di dimora in un luogo preventivamente determinato dove possa essere agevolmente rintracciato;
> obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti,
presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure sono adottate con provvedimento motivato, che deve essere comunicato entro 48 ore al giudice di
pace il quale, nelle 48 ore successive, provvede a convalidarlo o meno con decreto motivato.
Il provvedimento ha effetto dalla notifica all’interessato, che ha facoltà di presentare personalmente o a
mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida.
Le misure su istanza di parte possono essere revocate o modificate dall’autorità giudiziaria e in caso di inottemperanza ad una delle misure lo straniero incorre in
una contravvenzione e può essere trattenuto in un Cpr,
configurandosi il rischio di fuga.
2.4 LA PERMANENZA NEI LUOGHI IDONEI
Il dl. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella l. n.
132/2018, ha introdotto all’art. 13 comma 5 bis Tui la possibilità per il giudice di pace di “autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del
procedimento di convalida in strutture diverse e idonee
nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza”,
qualora non vi sia disponibilità di posti in un Cpr ubicato
nel circondario del Tribunale di competenza.
La norma fornisce copertura normativa ad una particolare ipotesi di limitazione della libertà personale, consentendo – per un limitato periodo di tempo (48 ore) – il
trattenimento presso gli uffici di polizia dello straniero che sia in condizione di essere immediatamente rimpatriato. Infatti, il dettato normativo prevede che: “in
attesa della definizione del procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera, lo straniero espulso è trattenuto in uno
dei centri di permanenza per i rimpatri, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato
adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero
salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità nei centri ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore,
con il decreto di fissazione dell’udienza di convalida, può
autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida, in
strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza.”
Qualora le condizioni sopra descritte permangano
anche dopo l’udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l’ufficio di
frontiera interessato, sino all’esecuzione dell’effettivo
allontanamento e comunque non oltre le quarantotto
ore successive all’udienza di convalida.
2.5 LA PARTENZA VOLONTARIA
Qualora lo straniero, destinatario del provvedimento
di espulsione per ingresso o soggiorno irregolare, non
si trovi in una delle situazioni sopra descritte in cui l’espulsione deve essere eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera, egli deve essere avvisato
dal questore, mediante schede informative plurilingue
(art. 13, co. 5.1. Tui) della facoltà di presentare al prefetto
la domanda di concessione di un termine per la partenza
volontaria, anche attraverso i programmi di rimpatrio
volontario assistito (art. 14 ter, Tui). Nel caso di proposizione della richiesta, il prefetto, con lo stesso decreto di
espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro un termine compreso tra
sette e trenta giorni, stabilito secondo le esigenze del
singolo caso (art. 13, co. 5, Tui). Nell’eventualità di concessione del termine con il decreto espulsivo del prefetto, il
questore dispone che, nelle more della partenza, lo straniero sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure a
garanzia dell’adempimento nel termine prescritto:
> consegna del passaporto, da restituire ovviamente al
momento della partenza;
> obbligo di dimora in luogo individuato;
> obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in
giorni e ore stabiliti.
Il provvedimento applicativo delle misure viene comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace
che provvede alla loro convalida nelle 48 ore successive con decreto motivato e senza l’instaurazione di un’udienza in contraddittorio.
2.6 L’ORDINE DEL QUESTORE
Quando non è stato possibile trattenere lo straniero da
espellere o respingere in un Cpr – vuoi per indisponibilità
di posti o perché le sue condizioni personali si sono rivelate incompatibili ovvero quando, nonostante la permanenza nel Cpr, non sia stato possibile eseguire l’allontanamento per decorrenza dei termini massimi del trattenimento o per mancata convalida o proroga, oppure infine quando nemmeno è stato possibile disporre le misure
alternative (o queste sono state violate) – il questore impartisce allo straniero l’ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento
(art. 14 co. 5 bis Tui).
2.7 CRITICITÀ RISCONTRABILI NELLA FASE
DELL’ESECUZIONE
Dall’esame delle varie modalità attuative delle decisioni di rimpatrio, emerge con chiarezza che l’attività de-
agosto/settembre 2024 POLIZIAMODERNA VII
mandata agli Uffici immigrazione e coordinata dal Servizio immigrazione in seno alla competente Direzione
centrale, non solo richiede una profonda conoscenza
della normativa di settore – spesso oggetto di modifiche da parte del legislatore e sottoposta alla costante
attività ermeneutica dell’Autorità giudiziaria nazionale
e unionale – ma è connotata da una intrinseca complessità procedurale dovuta anche alla molteplicità degli attori in campo4.
Sono numerose, infatti, le potenziali criticità che,
nell’iter espulsivo, possono vanificare gli sforzi profusi per dare esecuzione alle decisioni di rimpatrio assunte dalle competenti autorità, tra le quali, in primis, emerge la mancata o ritardata identificazione o emissione
del lasciapassare da parte degli uffici consolari dei Paesi di origine dello straniero. Infatti, per poter eseguire
un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, presupposto ineludibile è la compiuta identificazione del cittadino straniero attraverso il passaporto
o un documento equipollente. In mancanza di documenti validi per l’espatrio è necessario procedere ad attività identificative del soggetto attraverso l’instaurazione di rapporti diplomatici con il paese di cui lo straniero è presumibilmente cittadino. Lo Stato italiano, in tale prospettiva, si avvale degli accordi di riammissione o
delle intese tecniche stipulate tra l’Unione europea e alcuni Paesi Terzi (Bangladesh, Georgia, Pakistan, Sri Lanka, etc.) oppure di analoghi accordi stipulati a livello bi4. In sintesi, gli attori che partecipano alla complessa procedura
di rimpatrio di uno straniero irregolare, sono:
> l’ufficio territoriale delle forze di polizia che effettua il rintraccio dello straniero irregolare;
> l’ufficio immigrazione che predispone le decisioni di rimpatrio (a firma del prefetto o del questore) e i provvedimenti
connessi (a firma del questore), nonché per l’attivazione
delle procedure di identificazione degli stranieri diretta
alle autorità consolari;
> la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle
frontiere – Servizio immigrazione: per l’assegnazione dei
posti presso i Cpr (su richiesta degli Uffici territoriali), per
l’organizzazione di operazioni di rimpatrio a mezzo charter
e il coordinamento delle operazioni con vettori commerciali, nonché delle procedure di identificazione con alcuni
Paesi “terzi”;
> gli operatori dell’Ufficio immigrazione competente presso
i Cpr per il completamento delle procedure di identificazione e amministrative relative ai soggetti trattenuti e il loro
successivo rimpatrio;
> le prefetture per la gestione dei Cpr;
> le Autorità giudiziarie per la convalida dei provvedimenti
che, nell’ambito della procedura in parola, comportino una
limitazione della libertà personale dello straniero.
VIII POLIZIAMODERNA agosto/settembre 2024
laterale (Albania, Egitto, Gambia, Nigeria, Tunisia, etc.).
Nelle more dell’identificazione, al fine di evitare l’allontanamento del cittadino straniero, è possibile, come si è
detto, trattenere il cittadino straniero presso un Centro
di permanenza per i rimpatri.
Altrettanto limitante l’esecuzione è poi la mancata
tempestiva richiesta all’Ag competente del nulla osta al
rimpatrio qualora lo straniero sia sottoposto a uno o più
procedimenti penali.
Non si possono sottacere, infine, le difficoltà di carattere logistico5 ed organizzativo dovute “all’onerosità” dei servizi di vigilanza e scorta delle persone da accompagnare in frontiera, che devono ovviamente essere contemperate con tutte le altre esigenze gestionali
e di ordine e sicurezza pubblica che una questura quotidianamente affronta.
3. La reintegrazione e il
rimpatrio volontario assistito
La reintegrazione dello straniero successiva al rimpatrio, sia che quest’ultimo avvenga su base volontaria che
forzata, costituisce un importante strumento di sostegno alla effettività delle decisioni di rimpatrio.
Una operazione di rimpatrio che sia associata a progettualità di reintegrazione può agevolare la collaborazione dello straniero e, su ampia scala, suscitare l’interesse dei Paesi “terzi” di provenienza a un rafforzamento della cooperazione in materia di identificazione.
I Paesi “terzi” sono tendenzialmente favorevoli a rimpatri effettuati il più possibile su base volontaria o comunque, nel caso di rimpatri forzati, associati a progettualità di reintegrazione che si traducono in investimenti
e benefici per l’intero tessuto economico e sociale.
Con questo spirito, il nuovo Regolamento Frontex (nr.
1869 del 13 novembre 2019) prevede espressamente,
all’art.48, il rimpatrio volontario e la reintegrazione successiva al rimpatrio, anche forzato, come rientranti nel
mandato dell’Agenzia.
In tale prospettiva, l’Agenzia ha assorbito il network
europeo Errin (European return and reintegration net5. A titolo esemplificativo: l’individuazione del vettore e della tratta aerea per il rimpatrio; l’ottenimento dell’eventuale
autorizzazione al transito in altri Paesi; l’effettuazione di accompagnamento presso Cpr molto distanti dalla provincia di
partenza; la mancanza presso la questura di luoghi idonei al
trattenimento o camere di sicurezza adeguate.
work), in precedenza organismo di riferimento per le attività in esame, e, a partire dal 1°giugno 2022, ha lanciato il proprio programma di iniziative di reintegrazione
denominato Joint reintegration services (Jrs)6, recentemente rinominato European reintegration programme
(Eurp) di cui attualmente beneficiano 35 Paesi “terzi” 7,
attraverso l’opera di service providers dalla stessa selezionati. Per reintegrazione si intende sia il sostegno allo straniero fornito nell’immediatezza del rientro nel Paese d’origine (c.d. “post arrival”: pagamento del mezzo di
trasporto verso la propria residenza, assistenza medica,
alloggio per la prima notte, etc); sia il sostegno finalizzato ad un vero e proprio investimento sulla persona a medio-lungo termine (c.d. “post return”: istruzione scolastica, formazione professionale, finanziamento di iniziative imprenditoriali, assistenza medica, etc).
Le due modalità di sostegno sono cumulabili, tutta6. Giova precisare che alcune progettualità sviluppate da Errin
non sono rientrate nell’alveo di competenza di Frontex e continuano ad essere sviluppate dall’ International centre for migration policy development (Icmpd) sotto il nome di Return and
reintegration facilities (Rrf).
7. Albania, Algeria, Armenia, Bangladesh, Brasile, Camerun,
Congo, Egitto, El Salvador, Etiopia, Gambia, Georgia, Ghana,
Giordania, Guinea, India, Iraq, Kazakistan, Kenya, Kosovo, Kyrghizistan, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Mongolia,
Nepal, Nigeria, Pakistan, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Vietnam.
via, mentre l’importo dell’assistenza post arrival è fisso (€ 615,00), quello dell’assistenza post return varia a
seconda che il richiedente sia coinvolto in una procedura di rimpatrio “forzato” (€ 1.000,00) o “volontario” (€
2.000,00).8
L’intera procedura è direttamente finanziata da Frontex, senza necessità, pertanto, di alcun esborso da parte
degli Stati membri. La Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere ha aderito al progetto e ha coordinato e formato il personale delle questure
per la sua attivazione sul territorio, fornendo precise linee guida. Nella medesima prospettiva, si sta lavorando a migliorare la strategia comunicativa nei confronti dell’utenza, anche attraverso il caricamento di contenuti sul sito della Polizia di Stato ed è stata data indicazione alle questure, in particolare a quelle responsabili
di Cpr, di fornire informativa capillare a tutti gli stranieri
ospiti dei centri, sottoponendo loro apposito foglio notizie da sottoscrivere per presa visione.
Sono state inoltre effettuate dalla suddetta Direzione centrale iniziative a carattere informativo nei confronti di varie rappresentanze diplomatiche (Bangladesh, Ghana, Georgia, Iraq, Nigeria, Pakistan).
8. In entrambi i casi è previsto un contributo di ulteriori €
1.000,00 per ogni componente del nucleo familiare che sia rimpatriato insieme al richiedente principale.
agosto/settembre 2024 POLIZIAMODERNA IX
In parallelo alla progettualità appena descritta, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione coordina iniziative di rimpatrio volontario assistito finanziate con fondi Amif (Asylum, migration and integration fund).
4. Novità introdotte dal
cosiddetto decreto Cutro
Il decreto legge 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 5
maggio 2023 ha introdotto significative novità nel settore immigrazione: tra le altre si segnalano quelle in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, che hanno innovato e integrato la disciplina di settore già prevista dal Testo unico sull’immigrazione (di
seguito Tui) e, in parte, dal dlgs n. 25/2008 (c.d. decreto procedure).
In particolare, il provvedimento normativo ha introdotto la possibilità di svolgere le udienze di convalida
dell’accompagnamento in frontiera e del trattenimento degli stranieri espulsi dal territorio nazionale in modalità “da remoto” (come peraltro già segnalato nei precedenti paragrafi)
L’art. 7 quater della suddetta legge di conversione n.
50/2023, infatti, ha esteso la modalità di convalida da
remoto dei provvedimenti di espulsione con accompagnamento immediato in frontiera e dei provvedimenti
di trattenimento anche alle ipotesi previste dal dlgs n.
286/1998 (udienze di competenza del giudice di pace),
X POLIZIAMODERNA agosto/settembre 2024
introducendo il comma 5 bis.1 dell’art. 13 Tui e il comma 4
bis dell’art. 14 Tui. Come sopra accennato, è previsto che
la partecipazione del destinatario del provvedimento
all’udienza di convalida avvenga, ove possibile, a distanza (da remoto), mediante collegamento audiovisivo tra
l’aula dove il giudice di pace svolge l’udienza e la struttura in cui lo straniero è trattenuto (in un locale idoneo nella disponibilità dell’Autorità di ps o in un Cpr).
La partecipazione da remoto avviene in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto Direttoriale, adottato ai sensi dell’art. 6 comma 5 del dlgs n.
142/2015, già previsto per le convalide del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e dell’accompagnamento in frontiera dei cittadini comunitari e
dei loro familiari allontanati, che sono invece di competenza del Tribunale sede della sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Ue. Altra importante
novità prevista dal decreto Cutro, senz’altro la più significativa per incisività e portata, è quella che introduce
una nuova forma di decisione di rimpatrio.
Il decreto in parola, infatti, nel modificare le disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale contemplate dall’art. 32 del dlgs
n. 25/2008, introduce una nuova disciplina che unifica
la decisione di rigetto della richiesta di protezione internazionale e la decisione di rimpatrio. A seguito di tale modifica normativa, l’art. 32 comma 4 del citato dlgs
n. 25/2008 prevede adesso che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione interna-
zionale, nel caso in cui decida di non riconoscere una forma di protezione internazionale (status di rifugiato/
asilo o protezione sussidiaria) o di non trasmettere gli
atti al questore per rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o di un permesso di soggiorno per cure mediche, emetta un provvedimento di
rigetto dell’istanza che contenga anche l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso
di cui all’art. 13 commi 13 e 14 Tui (c.d. decisione unica).
A tal fine, come previsto dal nuovo art. 27 comma 2
bis dello stesso n. 25/2008, la Commissione territoriale acquisisce dal questore gli elementi informativi circa
la non sussistenza di una delle cause di divieto di espulsione di cui all’art. 19 comma 1 bis e 2 dlgs 286/1998.
La notifica del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale, una volta decorso inutilmente il
termine di impugnazione o definito con rigetto l’eventuale procedimento giurisdizionale, consente al questore di procedere direttamente all’esecuzione del
rimpatrio dello straniero destinatario della decisione
unica, ai sensi dell’art. 13 commi 4 e 5 Tui.
Il decreto Cutro ha inoltre modificato la procedura
dell’accompagnamento coattivo alla frontiera (art. 13,
co. 5 bis e nuovo 5 bis.1, d.lgs. 286/98) nelle ipotesi di
espulsione emessa dall’Autorità giudiziaria. In questi
casi non è più necessaria la convalida dell’accompagnamento in frontiera, in quanto il vaglio dell’autorità giudiziaria è stato operato in sede di emissione della decisione di rimpatrio.
Altra rilevante novità riguarda l’abrogazione del
meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in
occasione della notifica allo straniero del rifiuto/revoca del permesso di soggiorno. In questi casi si procede
direttamente all’espulsione e all’esecuzione volontaria
o forzata della stessa: partenza volontaria (concessione di un termine per la partenza volontaria), esecuzione
immediata con accompagnamento in frontiera, trattenimento in un Cpr o misure alternative al trattenimento a seconda dei casi.
Il decreto Cutro è intervenuto anche sulla procedura
di frontiera ex art. 28 bis dlgs 25/2008 con una nuova
disciplina delle procedure accelerate d’asilo nei casi di
domande presentate direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da uno straniero proveniente da un
Paese di origine sicuro, oppure dallo straniero fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale può essere svolto direttamente nelle zone di frontiera o di transito e il richiedente, durante lo svolgimento della procedura di esame
della domanda può essere trattenuto ai sensi dell’art.
6 bis del dlgs 142/2015, introdotto dal decreto Cutro.
La legge di conversione del decreto Cutro ha, inoltre, introdotto il trattenimento del richiedente asilo
sottoposto alla procedura Dublino, al quale sia stato
notificato il provvedimento di trasferimento verso lo
Stato membro competente a decidere sulla domanda
di protezione internazionale, come previsto dall’art. 6
ter del dlgs 142/2015, come più sopra illustrato.
Infine, sempre nell’ambito delle disposizioni in materia di protezione internazionale, per quanto attiene
specificamente ai rimpatri, il decreto Cutro introduce
disposizioni in materia di istanze reiterate, di istanze
presentate al solo scopo di impedire o ritardare il rimpatrio e in materia di effetto sospensivo del ricorso
presentato dal richiedente avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale. La nuova formulazione dell’art. 35 bis dlgs n. 25/2008 prevede, infatti,
che la presentazione del ricorso avverso il rigetto della domanda di asilo non sospende automaticamente
gli effetti del provvedimento impugnato nei casi di cui
all’art. 28 bis comma 2 lett. b, b-bis, c ed e.
In tali casi la richiesta di sospensione deve essere
espressamente formulata nell’atto di ricorso e, qualora proposta, al fine di avviare il procedimento di rimpatrio, è necessario attendere l’esito del procedimento
cautelare previsto dall’art. 35 bis comma 4 del medesimo decreto legislativo.
La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare
ai sensi del citato comma 4, invece, non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’art.
29 bis del dlgs n. 25/2008. In tali casi sarà pertanto
possibile procedere al rimpatrio nonostante la presentazione del ricorso o dell’istanza cautelare.
agosto/settembre 2024 POLIZIAMODERNA XI
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GLI ULTIMI INSERTI DI POLIZIAMODERNA
Relazione annuale
della Dcsa: una sintesi
Traffici, rotte e sequestri
delle sostanze stupefacenti
a cura della Direzione centrale per i servizi antidroga
Editing: Mauro Valeri
SOMMARIO
1. Introduzione……………………………………………………………………………II
2. Narcotraffico e Covid………………………………………………………….III
3. Criminalità organizzata e narcotraffico……………………………III
4. Dati statistici: sequestri, operazioni, denunce ………VI
4.1 Cocaina ………………………………………………………………………………. VIII
4.2 Eroina……………………………………………………………………………………. X
4.3 Cannabis……………………………………………………………………………..XII
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I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA – L U G L I O 2 0 2 3
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DOMESTICA,
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ANNUALE DELLA
DCSA: UNA
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Luglio 2023
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CRIPTATE
E PROVA PENALE
Ago./Sett. 2023
Ottobre 2023
USO DELLA
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Novembre 2023
UN SECOLO
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Dicembre 2023
VIOLENZA DI
GENERE
E DOMESTICA
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La legittima difesa
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Profili d’interesse e compatibilità
con la figura dell’operatore di polizia
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Editing: Mauro Valeri
SOMMARIO
1. Evoluzione normativa della legittima difesa……………..II
2. La legittima difesa domiciliare……………………………………….III
3. La nuova disciplina dell’eccesso colposo……………………VI
4. Profili di interesse per l’operatore di polizia ……………. X
4.1 Orientamenti giurisprudenziali ………………………….. XIII
5. Uso legittimo delle armi, legittima difesa
e adempimento del dovere …………………………………………XVIII
I N S E R T O D I POLIZIAMODERNA – F E B B R A I O 2 0 2 4
mensile ufficiale della polizia di stato
RACCOLTA
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Gennaio 2024
LA LEGITTIMA
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DOMICILIARE
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