
Negli edifici già esistenti si possono effettuare diversi lavori di ammodernamento. Tra i più richiesti c’è il rinnovo dell’ascensore in condominio, che permette all’edificio non solo di aumentare il propio valore, ma anche di offrire ai condomini un servizio che favorisce il comfort ed è di aiuto alle persone con ridotta mobilità. L’installazione di un ascensore inoltre contribuisce all’accessibilità della struttura, rendendola adatta a persone con disabilità motoria.
Prima di partire con l’intervento però è necessario informarsi su cosa prevede la normativa degli ascensori in merito all’installazione di un nuovo ascensore o all’ammodernamento di un impianto già esistente. Ci sono infatti delle misure minime da rispettare in ottemperanza alle norme sulla sicurezza e alle disposizioni per adattare l’ascensore all’utilizzo di persone con disabilità.
In questo articolo analizzeremo le leggi di riferimento e forniremo informazioni sull’opportunità di accedere ai bonus per la realizzazione di impianti di elevazione.
Dimensioni minime ascensore: cosa dice la normativa
La legge di riferimento quando si installa un ascensore è il DM 236 del 1989, che stabilisce che per installare un ascensore in un edificio è necessario avere i requisiti di spazio, che variano in base al modello di ascensore e alla destinazione d’uso.
In questo decreto ci sono delle indicazioni sulle dimensioni minime che valgono per gli edifici di nuova costruzione e quelli già esistenti, per i quali è necessario provvedere anche a un eventuale adeguamento della struttura.
Dimensioni minime per edifici già esistenti
Un ascensore si può installare in un edificio già esistente, che molto probabilmente è stato costruito prima della legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche del 1989. In questo caso le dimensioni minime sono diverse dagli edifici ex novo, anche perché le tecniche di realizzazione e la considerazione degli spazi erano diversi molti anni fa.
Secondo la normativa, le misure minime per l’ascensore in un edificio già esistente sono:
- 1,20 m di profondità;
- 0,80 cm di larghezza;
- un’apertura della porta sul lato corto di almeno 80 cm
- lo spazio antistante la cabina dev’essere di 1,40 metri x 1, 40 metri.
L’installazione dell’ascensore viene solitamente prevista nel vano scala. Se lo spazio non è sufficiente, si procede con la riduzione delle scale, con una spesa aggiuntiva da considerare.
Se non ci sono proprio le possibilità di realizzarlo all’interno, si valuta l’ascensore esterno.
Misure minime in edifici di nuova costruzione
L’ascensore è obbligatorio in tutte le costruzioni che abbiano più di 3 piani.
Le dimensioni minime in questo caso sono maggiori rispetto a quelle indicate per l’adeguamento di spazi già esistenti.
Le misure minime in questo caso sono:
- 1,40 m di profondità;
- 1,10 m di larghezza;
- un’apertura della porta sul lato corto di almeno 80 cm;
- lo spazio antistante la cabina dev’essere di almeno 1,50 m per 1,50 metri.
I bonus per gli ascensori
L’installazione dell’ascensore rientra anche tra gli interventi che si possono detrarre dai bonus casa. Si può richiedere infatti il bonus barriere architettoniche, che permette di avere un’agevolazione fiscale del 75% per la realizzazione di opere che garantiscono una più facile accessibilità agli edifici alle persone con disabilità. Nel 2024 il bonus barriere architettoniche ha subito una stretta sul tipo di interventi che si possono realizzare. Si consiglia quindi di informarsi sui requisiti per accedere all’agevolazione e se il progetto previsto è in linea con quanto indicato.
