
(AGENPARL) – mer 17 luglio 2024 CITTA’ DI GROTTAGLIE
(Provincia di Taranto)
ORDINANZA N.
Data:
17/07/2024
Organi Politici
ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO dell’anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal
Sindaco.
Oggetto:
MISURE DI PREVENZIONE E SALVAGUARDIA DELLA SALUTE CONSEGUENTE ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA ALL’APERTO IN CONDIZIONE DI
ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE. ADOZIONE ORDINANZA CONTINGIBILE E
URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.
IL ORGANI POLITICISINDACO
D’ALO’ CIRO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice
dell’amministrazione digitale” (D.Leg.vo 82/2005).
PREMESSO CHE, secondo le prime informazioni metereologiche, diffuse dai mezzi di
comunicazione, anche questa stagione estiva risulta essere potenzialmente interessata a registrare
elevate temperature ed elevati tassi di umidità, condizioni climatologiche del tutto incompatibili con
una condizione di prolungata esposizione al sole, soprattutto in costanza dello svolgimento di
attività lavorative all’aperto, tale da rappresentare un pericolo per la salute per quelle categorie di
lavoratori che, quotidianamente svolgono la loro attività e per lunghi periodi sotto le radiazione
solari, risultando così così sottoposti ad un elevato rischio di risultare vittime da stress termico e
colpi di sole;
PREMESSO ALTRESÌ che da diversi anni la stagione estiva, a causa degli accertati cambiamenti
climatici su scala mondiale, risulta caratterizzata dall’elevata temperatura dell’aria e dell’elevato
tasso di umidità;
CONSIDERATO che l’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso
disponibile in tempo reale sul sito web http://www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del
rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono
esposti i lavoratori;
RITENUTI pertanto sussistenti tutti i presupposti per l’emanazione di un provvedimento a tutela
della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla
salute e, quindi, i potenziali rischi cui sono esposte le diverse categorie di lavoratori interessate
dallo svolgimento di attività lavorativa all’aperto in condizione di esposizione prolungata al sole,
evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;
VISTI:
? l’art. 32 della Costituzione;
? l’art. 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto del
18 giugno 1931, n. 773;
? l’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 giugno 2000
e ss.mm.ii., il quale attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare,
con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e di sicurezza urbana;
? l’art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 che recita che “Il Sindaco, quale ufficiale del
Governo, è Organo locale di protezione civile (…) provvede con tutti i mezzi a disposizione,
agli interventi immediati”;
? l’art. 15 (Competenze del Comune ed attribuzioni del sindaco) della Legge 24 febbraio 1992
n. 225 e ss.mm.ii.;
? il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. nr. 186 del 9 agosto
2008, rubricato “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambito di
applicazione”;
? la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”,
nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal
sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente
alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
? l’art. 650 c.p.;
? il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
? l’Ordinanza nr. 306 del 12 luglio 2024 del Presidente della Regione Puglia;
? sentite le organizzazioni sindacali
Tutto quanto sopra premesso,
ORDINA
Per tutte le ragioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono come integralmente
riportate:
1. è vietato sull’intero territorio comunale, con efficacia immediata e sino al 31 agosto 2024, il
lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:00 alle ore 16:00, nelle
aree o zone interessate dallo svolgimento del lavoro all’aperto, nei momenti in cui, la mappa
del rischio indicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/ riferita a:
“lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, segnali alle ore 12:00 un livello di
rischio “ALTO”;
2. E’ altresì, vietato lo svolgimento di attività lavorative in costanza esposizione prolungata al
sole nelle fasce d’orario della stessa giornata, semprechè, dopo conveniente ed opportuna
valutazione dei rischi potenziali del lavoro da parte degli organismi datoriali di lavoro e
degli enti di controllo e prevenzione, in stretta relazione alla:
? Tipologia delle mansioni;
? Intensità dell’attività lavorativa (salvo che non sia attenuata dall’utilizzi di dispositivi
di protezione individuale od ausilio di strumenti ed attrezzature che ne diminuiscono
i fattori di stress termico);
? Ubicazione del luogo di lavoro;
? Caratteristiche soggettive del lavoratore (età, salute e di genere);
? Non sanciscano formalmente la non applicabilità del presente provvedimento,
dandone conseguenziale e preventiva comunicazione ai componenti organismi di
controllo.
3. la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge (art. 650 c.p., se li fatto non costituisce più
grave reato).
INFORMA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, che avverso il presente
provvedimento si può ricorrere nei modi di legge presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Puglia, ai sensi della Legge n. 1034/1971, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di
pubblicazione dell’Ordinanza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di
pubblicazione.
La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
La presente Ordinanza è inviata al Comando di Polizia Locale per la verifica della sua osservanza e,
per le rispettive competenze, ai seguenti Enti:
? al Presidente della Regione Puglia;
? alla Questura di Taranto;
? al Commissariato di Grottaglie
? al Stazione dei Carabinieri di Grottaglie;
? al Comando dei VV.F. di Taranto;
? al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
ai Responsabili delle funzioni di supporto, sopra elencati, perché ne abbiano piena
conoscenza.
Infine rende noto e raccomanda alla cittadinanza la consultazione del decalogo contenente utili
consigli di protezione e prevenzione per fronteggiare le condizioni climatiche di maggior caldo
mediante l’accesso al seguente sito internet: https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp
Lì, 17/07/2024
Il Sindaco
Avv. Ciro D’Alò