
(AGENPARL) – ven 21 giugno 2024 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=30/06/2024&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=24/06/2024&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=30/06/2024&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=24/06/2024&tri=salle&
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Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 24 al 30 giugno 2024
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Sofia Riesino
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Martedì 25 giugno – h. 9.30
Sentenza nella causa C-626/22 Ilva e.a. (IT)
(Ambiente – Emissioni industriali – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Procedura di rilascio e riesame dell’autorizzazione per l’esercizio di un impianto – Misure di protezione dell’ambiente e della salute umana)
L’acciaieria ILVA è stata oggetto di una regolamentazione nazionale che ha permesso il proseguimento dell’attività industriale, rinviando i termini di attuazione delle misure di protezione della salute – umana e ambientale- adottate nel 2012. L’autorizzazione a proseguire l’attività, peraltro, non terrebbe conto di tutti i fattori inquinanti esistenti.
Diverse persone residenti nei pressi dell’ILVA hanno chiesto al giudice di ordinare la cessazione dell’attività di produzione effettuata nello stabilimento, che metterebbe a rischio la loro salute causando malattie e decessi.
Il giudice italiano ha adito la Corte di giustizia per sapere se la normativa italiana, che consente la prosecuzione dell’attività di produzione e che ha rinviato nel tempo le misure di protezione della salute, sia compatibile con il diritto dell’Unione, soprattutto considerando i rischi inaccettabili per la popolazione, che si sono aggravati nel tempo.
Documenti di riferimento C-626/22
Martedì 25 giugno – h. 9.30
Udienza nelle cause riunite C-777/22 P BCE / Corneli (IT) – C-789/22 P Commissione / Corneli (IT)
(Politica economica e monetaria – Vigilanza sugli istituti di credito – Decisione della Banca Centrale Europea di porre Banca Carige in amministrazione straordinaria)
Nel 2019, a seguito di perdite di oltre 1 miliardo di euro, e dopo dei tentativi infruttuosi di recupero e la decadenza del suo consiglio di amministrazione, la Banca Carige è stata posta in amministrazione straordinaria dalla Banca Centrale Europea attraverso due decisioni.
Francesca Corneli, azionista di minoranza della banca, ha chiesto al Tribunale dell’Unione europea l’annullamento di queste decisioni. Con sentenza del 12 ottobre 2022 il Tribunale le ha annullate perché la base giuridica per la loro adozione era sbagliata. La Banca Centrale europea e la Commissione, a sostegno di questa, hanno impugnato la sentenza chiedendone l’annullamento.
Questa udienza potrà essere seguita il giorno stesso a partire dalle ore 14.30 (oppure il giorno successivo alle ore 9.30 se l’udienza si protrae nel pomeriggio), ma non potrà essere consultata successivamente.
Giovedì 27 giugno – h. 9.30
Sentenze nelle cause C-144/19 P Lupin/Commissione, C-151/19 P Commissione/Krka, C-164/19 P Niche Generics / Commissione (EN), C-166/19 P Unichem Laboratories / Commissione (EN), C-176/19 P Commissione / Servier e.a., C-197/19 P Mylan Laboratories e Mylan / Commissione (EN), C-198/19 P Teva UK e.a. / Commissione (EN), C-201/19 P Servier e.a. / Commissione (FR), C-207/19 P Biogaran / Commissione (FR)
(Intese, mercato del perindopril, medicinale per le malattie cardiovascolari – Accordi per impedire o ritardare l’ingresso sul mercato di versioni generiche del perindopril)
Il gruppo farmaceutico Servier ha sviluppato e commercializza il perindopril, un farmaco utilizzato per il trattamento di alcune patologie cardiache. Negli anni 2000, il brevetto del principio attivo del perindopril è diventato di dominio pubblico. Servier ha presentato domande di brevetto relative in particolare al processo di produzione di questo principio attivo, tra cui il brevetto ‘947, ottenuto nel 2004.
Diverse aziende produttrici di farmaci generici hanno contestato la validità di questi brevetti. Servier ha concluso accordi extragiudiziali con alcune di esse (nello specifico Niche, Unichem, Matrix, Teva, Krka e Lupin) in base ai quali hanno rinunciato al diritto di contestare il brevetto e di entrare nel mercato del perindopril, in cambio di un pagamento da parte di Servier.
La Commissione ha ritenuto che questi accordi costituissero restrizioni della concorrenza e che Servier avesse attuato una strategia di esclusione che costituiva un abuso di posizione dominante. La Commissione ha imposto ammende per oltre 330 milioni di euro a Servier, di 13,96 milioni a Niche e Unichem, 17,16 milioni a Matrix, 15,56 milioni a Teva, 10 milioni a Krka e 37 milioni a Lupin. Servier e le aziende produttrici di farmaci generici hanno presentato ricorso al Tribunale dell’Unione europea contro la decisione della Commissione.
Il Tribunale, con le sue sentenze del 12 dicembre 2018, ha respinto in parte i ricorsi. Ha confermato che gli accordi di Servier con Niche/Unichem, Matrix (ora Mylan), Teva e Lupin costituivano infrazioni. D’altra parte, ha annullato la decisione della Commissione per quanto riguarda l’abuso di posizione dominante di Servier e gli accordi di Servier con Krka (si veda il comunicato stampa 194/18).
Servier, la sua controllata Biogaran e le società generiche sanzionate hanno presentato ricorso contro queste sentenze. Anche la Commissione ha presentato ricorso contro due delle sentenze del Tribunale [la sentenza Servier e a./Commissione (T-691/14) e la sentenza Krka/Commissione (T-684/14)].
Documenti di riferimento C-144/19
Giovedì 27 giugno – h. 9.30
Sentenza nella causa C-284/23 Haus Jacobus (DE)
(Politica sociale – Tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sul luogo di lavoro – Divieto di licenziamento)
Una dipendente di una casa di cura ha impugnato il suo licenziamento davanti a un tribunale del lavoro tedesco, sostenendo il divieto di licenziamento durante la gravidanza. Il tribunale del lavoro ha stabilito che di norma avrebbe dovuto respingere il ricorso in quanto intempestivo.
Infatti, quando la lavoratrice è venuta a conoscenza della sua gravidanza e ha presentato il ricorso, era già scaduto il termine ordinario di tre settimane dalla notifica scritta del licenziamento, previsto dalla legge tedesca. Inoltre, la lavoratrice non ha presentato una domanda di ammissione del ricorso tardivo entro il termine supplementare di due settimane previsto dalla legge tedesca.
Il Tribunale del lavoro si è tuttavia chiesto se le norme tedesche in questione fossero compatibili con la direttiva sulle lavoratrici gestanti. Ha quindi rinviato la questione alla Corte di giustizia.
Documenti di riferimento C-284/23
Giovedì 27 giugno – h. 9.30
Sentenza nella causa C-41/23 Peigli (IT)
(Giudici ordinari e onorari – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Indennità durante il periodo di congedo)
Quattro magistrati ordinari contestano le ripetute proroghe del loro rapporto di lavoro a tempo determinato, sostenendo che la loro situazione sia in contrasto con diverse disposizioni del diritto dell’Unione.
I magistrati in questione hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, per chiedere il riconoscimento del loro diritto a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, alle stesse condizioni economiche e giuridiche dei magistrati di ruolo. Il TAR del Lazio ha respinto il loro ricorso. I ricorrenti hanno quindi impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha rivolto due quesiti pregiudiziali alla Corte di Giustizia chiedendo se sia compatibile col diritto Ue la normativa italiana che non prevede per i giudici onorari alcun diritto alle indennità durante le ferie e alla tutela previdenziale e assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali. Inoltre chiede se il diritto dell’Unione osta al fatto che, per il rapporto di lavoro a tempo determinato dei giudici onorari, possa essere messo in atto un sistema di proroghe senza sanzioni effettive e dissuasive e senza la possibilità di trasformare i rapporti in contratti a tempo indeterminato.
Documenti di riferimento C-41/23
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
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