(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024 - Nel contesto giuridico delle operazioni di cartolarizzazione, la questione dell’inclusione dei crediti ceduti riveste un’importanza cruciale, come dimostra un caso giunto dinanzi alla Corte di Appello di Bologna (App. Bologna, Sez. I, 7 maggio 2024, n. 934).
La vicenda si apre con una Banca che, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un fideiussore omnibus per il recupero di un credito, cede una serie di crediti, inclusi quelli derivanti da tale fideiussione, ad una Società di Progetto Veicolare (SPV) nell’ambito di una procedura di cartolarizzazione. Tuttavia, quando la SPV tenta di eseguire il credito nei confronti del fideiussore, questi propone opposizione, contestando l’inclusione del suo credito nella cessione.
La controversia giunge in appello, dove la SPV produce nuovi documenti per provare l’inclusione del credito contestato nella cessione. Tuttavia, la Corte dichiara tali documenti inammissibili in quanto non prodotti nel corso del giudizio di merito per causa imputabile alla parte, conformemente alle disposizioni procedurali.
La Corte ribadisce il principio che la titolarità del credito ceduto deve essere provata attraverso il contratto di cessione. Anche se è noto il fatto della cessione di crediti in blocco, questo non è sufficiente a provare che uno specifico credito sia stato incluso nella cessione; è compito della cessionaria dimostrarlo con prove documentali.
Nel caso specifico, il contratto di cessione escludeva esplicitamente le fideiussioni omnibus, indicando che il credito contestato non rientrava tra quelli ceduti.
Anche se la Corte non ammette i nuovi documenti prodotti in appello, analizza la loro portata probatoria. Riguardo alla rettifica dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, la Corte conferma che l’estratto della pubblicazione produce solo gli effetti previsti dalla legge, rendendo irrilevanti eventuali rettifiche successive.
Quanto alla dichiarazione del Direttore Generale della Banca cedente, la Corte ribadisce che essa non può sostituire il contratto di cessione come prova della titolarità del credito. In presenza di un contratto, la prova della cessione deve essere fornita attraverso tale documento, non mediante testimonianze o presunzioni.
In conclusione, il caso evidenzia l’importanza della corretta documentazione e della prova della titolarità del credito nelle operazioni di cartolarizzazione, sottolineando che la produzione tempestiva e adeguata dei documenti è fondamentale per sostenere le rivendicazioni delle parti in causa.
