![Logo](https://i0.wp.com/agenparl.eu/wp-content/plugins/Plugin%20Logo/Agenparl.png?w=788&ssl=1)
(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 COMUNICATO N. 199/DIV – 2 APRILE 2024
199/611
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 28 e 30 MARZO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 28 e 30 Marzo 2024
15^ Giornata ritorno
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ALESSANDRIA
GIANA ERMINIO
NOVARA
PADOVA
PRO PATRIA
PRO SESTO
VIRTUS VERONA
GIRONE B
TRENTO
PRO VERCELLI
FIORENZUOLA
LUMEZZANE
PERGOLETTESE
LEGNAGO SALUS
L.R. VICENZA
RENATE
(*) gara sospesa al 10°minuto del 2° tempo per
impraticabilità del terreno di gioco
ANCONA
CARRARESE
CESENA
GUBBIO
PINETO
VIS PESARO
PERUGIA
PESCARA
TORRES
RECANATESE
LUCCHESE
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
BRINDISI
CASERTANA
CATANIA
JUVE STABIA
LATINA
MONOPOLI
MONTEROSI TUSCIA
POTENZA
TURRIS
PICERNO
VIRTUS FRANCAVILLA
TARANTO
GIUGLIANO
ACR MESSINA
FOGGIA
SORRENTO
BENEVENTO
CROTONE
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 1 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si
riportano:
GARE DEL 28 e 30 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA,
CARRARESE, CESENA, FOGGIA, JUVE STABIA, GUBBIO, PESCARA, LATINA E SPAL hanno, in
violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 3.000,00
AUDACE CERIGNOLA per avere un suo sostenitore, posizionato all’interno del Settore
Tribuna (occupato da circa 800 sostenitori) e portatosi a ridosso della recinzione adiacente
l’imbocco del tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara, mentre la Quaterna
Arbitrale e le Squadre rientravano negli spogliatoi, proferito un epiteto razzista, ripetuto per
due volte, nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 comportante offesa, denigrazione e
insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da
particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione
necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4 e considerati i
modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. Assistente Arbitrale n.
2, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 2.000,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, al 32° e 33° minuto della gara, due fumogeni spenti sul terreno di
gioco, al 21° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di
gioco, senza conseguenze;
2. nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 25-30, in prevalenza bambini) entrati nel recinto
di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per festeggiare la vittoria della propria
squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole;
199/612
3. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, alcuni fumogeni determinando, con tale
condotta, un ritardo di circa due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una
corretta visibilità.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.400,00
ACR MESSINA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti non
presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società
sanzionata (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere:
1. lanciato, durante la gara, cinque petardi nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno
di gioco senza provocare conseguenze e due fumogeni nel recinto di gioco provocando il
danneggiamento di due pannelli LED;
2. danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
AMMENDA € 800,00
ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere esploso, al 1° minuto del primo tempo, dieci petardi nel proprio Settore, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato due petardi nel recinto di gioco, uno al 13°
minuto del primo tempo e l’altro al 9° minuto del secondo tempo, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
199/613
POTENZA per avere, i suoi sostenitori, al 1° minuto del tempo, lanciato sul terreno di gioco
numerosi coriandoli e rotoli di carta determinando, con tale condotta, una sospensione
della gara da parte dell’Arbitro per due minuti circa.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
VIS PESARO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti in quanto un gancio
della rete risultava rotto, come già segnalato nel controllo pre-gara, e non veniva riparato
tempestivamente.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. Arbitrale).
AMMENDA € 300,00
GIUGLIANO per avere, a fine gara, all’interno degli spogliatoi, i suoi tesserati lanciato due
bottiglie di plastica in aria, danneggiando il soffitto in cartongesso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro
riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
PRO PATRIA per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi
riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).
PRO VERCELLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro
riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
199/614
VISANI MATTEO
(CESENA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCOTTO FELICE
(SORRENTO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VII INFR)
DONATI MASSIMO
(LEGNAGO SALUS)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GORGONE GIORGIO
(LUCCHESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
SCAZZOLA CRISTIANO
(MONTEROSI TUSCIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
LOSACCO NICOLA
(BRINDISI)
COLLABORATORI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 APRILE 2024 ED € 500,00
DI AMMENDA
ARIGLIANO TEODORO
(BRINDISI)
A) per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
in quanto contestava il suo operato;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ritardato l’uscita dal terreno di gioco e per
avere tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, con fare
minaccioso, proferiva frasi offensive e irrispettose nei suoi confronti;
C) successivamente, mentre era posizionato in Tribuna, per essersi avvicinato alle transenne che
separavano la Tribuna all’ingresso degli spogliatoi e per avere reiterato la propria condotta irriguardosa
e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro pronunciando al suo indirizzo frasi offensive e irrispettose per
contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1,
199/615
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MARTINELLI LUCA
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, lo colpiva con i tacchetti all’interno
della coscia calpestandolo mentre si trovava a terra a causa di un precedente contrasto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, l’avere compiuto il gesto mentre l’avversario
si trovava a terra e, infine, la zona del corpo dell’avversario attinta che ha reso necessario l’intervento dei
sanitari onde consentirgli la ripresa del gioco (r. Assistente Arbitrale n. 1).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
FURLAN JACOPO
(CATANIA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in
quanto, mentre stava abbandonando il terreno di gioco, si avvicinava a quest’ultimo arrivando faccia a
faccia e pronunciava frasi offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la offensività delle parole proferite.
SOSA FRANCO TOMAS
(MONOPOLI)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, in occasione
di una rimessa laterale, tratteneva un avversario per impedirgli di recuperare il pallone, che veniva
trattenuto e nascosto dal SOSA stesso, così determinando un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive
dei fatti e la grave antisportività della condotta posta in essere (calciatore di riserva, r. Assistente
Arbitrale n.1).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CICERELLI EMANUELE PIO
(CATANIA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, pronunciava nei loro
confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CERAVOLO GIOVANNI FABIO
ALLEGRETTO ANDREA
RUGGERO MARCO
(FIORENZUOLA)
(PICERNO)
(VIRTUS VERONA)
CALCIATORI NON ESPULSI
199/616
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
(GUBBIO)
MERCATI ALESSANDRO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
POLITO VINCENZO
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN
SINI SIMONE
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(CARRARESE)
(MONTEROSI TUSCIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
SIMONETTI PIER LUIGI
D’URSI EUGENIO
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO
CALI’ MICHELE
FORNASIER MICHELE
MATOS SANTOS PINTO RYDER
BORSOI MATTEO
HAOUDI HAMZA
MAISTRO FABIO
PANICO CIRO
DANTI DOMENICO
PUCCIARELLI MANUEL
(ANCONA)
(BENEVENTO)
(CROTONE)
(GIUGLIANO)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PRO VERCELLI)
(SPAL)
(TARANTO)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
GATTO EMANUELE
MONDONICO DAVIDE
PINTO DANIELE
CANDELLONE LEONARDO
MARTIC MANUEL
VITALE GAETANO
CAPPELLETTI DANIEL
MAESTRELLI ALESSIO
(ANCONA)
(ANCONA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVE STABIA)
(LEGNAGO SALUS)
(SORRENTO)
(TRENTO)
(TURRIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MUNARI DAVIDE
BARNABA’ TOMMASO
DALL’OGLIO JACOPO
CAPEZZI LEONARDO
PIEROZZI EDOARDO
BATTISTINI MATTEO
GAVIOLI LORENZO
MICELI MIRKO
LORA FILIPPO
(ALBINOLEFFE)
(ANCONA)
(AVELLINO)
(CARRARESE)
(CESENA)
(CROTONE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(TARANTO)
(TORRES)
199/617
OBARETIN NOSA EDWARD
JALLOW SULAYMAN
SACCANI MATTEO
BIONDI KEVIN
(TRENTO)
(TURRIS)
(TURRIS)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (XV INFR)
VANO MICHELE
(MONTEROSI TUSCIA)
AMMONIZIONE (XII INFR)
PASTINA CHRISTIAN DIEGO
IDDA RICCARDO
(BENEVENTO)
(TORRES)
AMMONIZIONE (XI INFR)
CELLA STEFANO
TUMBARELLO GIORGIO
DAMETTO PAOLO
(ANCONA)
(LUCCHESE)
(TORRES)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DE CRISTOFARO ANTONIO
GROPPELLI FILIPPO
GIANI ELIA
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
ALBERTINI ALESSANDRO
SANGALLI MATTIA RONALD
(AVELLINO)
(GIANA ERMINIO)
(LEGNAGO SALUS)
(PERUGIA)
(PICERNO)
(TRENTO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
NICHETTI MARCO EMILIO
MONTALTO ADRIANO
LAMESTA ALESSANDRO
BENASSAI FRANCESCO
IACCARINO GENNARO
FANTACCI TOMMASO
BOCCIA SALVATORE
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN
ALOI SALVATORE
METLIKA ANTONIO
(ALESSANDRIA)
(CASERTANA)
(GIANA ERMINIO)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PESCARA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MARCHETTI STEFANO
BOCIC MILOS
MAROTTA MATTEO
PELAGATTI CARLO
SABBIONE ALESSIO
(ALBINOLEFFE)
(FIORENZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
199/618
FRANCHINI SIMONE
SANNIPOLI DANIEL
NICCO GIANLUCA
VAGHI STEFANO
VELTRI ANGELO
BALDASSIN LUCA
DUTU EDUARD
(PESCARA)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(RECANATESE)
(RENATE)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (III INFR)
ZUNNO MARCO
GORI GABRIELE
GALAZZINI DAVIDE
CASTELLI DAVIDE
ROVIDA WILLIAM
RAO EMANUELE
SIMERI SIMONE
MASALA ALESSANDRO
BARISON ALBERTO
SIBI SHEIKH
BENTO MARTINS DE J AFONSO
(ACR MESSINA)
(AVELLINO)
(BRINDISI)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(SPAL)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRENTO)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
FINOTTO MATTIA
ZAMMARINI ROBERTO
PEROTTA NICOLAS
ACCORNERO FEDERICO
FLORIANI MUSSOLINI ROMANO
VALENTINI NAHUEL
(CARRARESE)
(CATANIA)
(LUCCHESE)
(PESCARA)
(PESCARA)
(SPAL)
AMMONIZIONE (I INFR)
BARONI RICCARDO
TROTTA MARCELLO
CARRETTA MIRKO
VONA EDOARDO
SILIPO ANDREA
CRETELLA CARMINE
DI SOMMA VINCENZO
MOLINA JUAN IGNACIO
(ALBINOLEFFE)
(BRINDISI)
(CASERTANA)
(LATINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PADOVA)
(SORRENTO)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
199/619
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 2 Aprile 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
199/620