(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024 - (AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 COMUNICATO N. 189/DIV – 25 MARZO 2024
189/575
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 22, 23 e 24 MARZO 2024
Si riportano i risultati delle gare del 22, 23 e 24 Marzo 2024 per le società che disputeranno le gare
della quindicesima giornata di ritorno il 28 Marzo e per la Società che disputerà la gara di recupero in
programma il 26 Marzo
14^ Giornata ritorno
GIRONE A
GIANA ERMINIO
PERGOLETTESE
PRO VERCELLI
GIRONE B
ALESSANDRIA
NOVARA
PADOVA
AREZZO
LUCCHESE
PERUGIA
SESTRI LEVANTE
TORRES
FERMANA
CESENA
PINETO
GUBBIO
CARRARESE
VIS PESARO
GIRONE C
GIUGLIANO
TURRIS
AVELLINO
CATANIA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nella seduta del 25 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 22, 23 e 24 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno
del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, AREZZO e LUCCHESE hanno, in violazione
della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto
dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 18° minuto del primo tempo, circa una
quarantina di sostenitori provocato tafferugli spintonandosi reciprocamente e nell’avere
lanciato dieci seggiolini e un fumogeno all’interno nel proprio Settore, determinando, con
tale condotta, la sospensione della gara per tre minuti da parte dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e che gli scontri e i lanci sono avvenuti tra tifosi della medesima
società, ritenuto che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno
provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di tre minuti e hanno
rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tifosi, e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed. r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere divelto trenta seggiolini posti all’interno dello stesso Settore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose,
che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento
danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 APRILE 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
PERINETTI CASONI GIORGIO
(AVELLINO)
189/576
A) per avere, al termine della gara, lungo il tragitto che conduce dal terreno di gioco agli spogliatoi,
tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto,
pronunciava frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, nella zona antistante gli spogliatoi, reiterato il predetto comportamento nei confronti
dell’Arbitro, in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irrispettose;
C) per avere, ancora una volta reiterato le proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale, nella zona del
parcheggio.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma
2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r.
Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MELA ANTONELLO
(TORRES)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PARASCANDOLO PIETRO
(PERUGIA)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva, si avvicinava a quest’ultimo e pronunciava
con fare aggressivo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per dissentire nei confronti di
una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RENZONI FRANCESCO
(VIS PESARO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VIII INFR)
BANCHIERI SIMONE
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
DE SIMONE DOMENICO
AMMONIZIONE (I INFR)
(GUBBIO)
(PERUGIA)
189/577
FORMISANO ALESSANDRO
FERRARESI FABIO
(PINETO)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MASTROPIETRO LORENZO
(PINETO)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti
del IV Ufficiale, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva si avvicinava a quest’ultimo e
pronunciava con fare aggressivo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per dissentire nei
confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MANDELLI DAVIDE
(GIANA ERMINIO)
per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, pronunciava nei suoi confronti una frase offensiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
BALDE BALDE IBOURAHIMA
(GIUGLIANO)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore
avversario in quanto, a gioco fermo, mentre l’avversario recuperava il pallone nella porta dopo la
segnatura di una rete, appoggiava la testa sulla di lui fronte e lo colpiva con una testata di media
intensità.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e le modalità concrete del colpo inferto e, dall’altra, l’essere il fatto stato commesso a
gioco fermo e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SGARBI LORENZO
(AVELLINO)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto, a gioco fermo, pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1,
lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
PIROLA CARLO
(GIANA ERMINIO)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
189/578
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
PETRICCIONE DANILO
(TORRES)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina e con fare minaccioso e
plateale inveiva nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (calciatore di riserva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
COCETTA NICCOLO
(TURRIS)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
DI MUNNO ALESSANDRO
GIORICO DANIELE
(NOVARA)
(TORRES)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
GAZOUL MARWANE
ROCCA MICHELE
MASELLI SERGIO
LISI FRANCESCO
NERI GIAN MARCO
(ALESSANDRIA)
(AVELLINO)
(GIUGLIANO)
(PERUGIA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
MERCATI ALESSANDRO
(GUBBIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO
TROIANO LUCA
(AVELLINO)
(SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MASETTI LORENZO
RIGIONE MICHELE
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO
ANACOURA JOYCE FRANCESCO
COLLODEL RICCARDO
GALEOTTI CESARE
(AREZZO)
(AVELLINO)
(GIUGLIANO)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(SPAL)
AMMONIZIONE (XII INFR)
189/579
CANCELLOTTI TOMMASO
(AVELLINO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DELLA LATTA SIMONE
TIRITIELLO ANDREA
LORENZINI FILIPPO
(CARRARESE)
(LUCCHESE)
(NOVARA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
PELLEGRINI LORENZO
CATANESE GIOVANNI
CIANCI PIETRO
CASOLARI FEDERICO
CALCAGNI RICCARDO
PARODI GIULIO
SANDRI MATTIA
ESEMPIO STEFANO
(ALESSANDRIA)
(AREZZO)
(CATANIA)
(GUBBIO)
(NOVARA)
(PRO VERCELLI)
(SESTRI LEVANTE)
(TURRIS)
AMMONIZIONE (VI INFR)
QUAINI ALESSANDRO
VARONE IVAN
FORT FEDERICO
UDOH KING
BENASSAI FRANCESCO
GUADAGNI GIUSEPPE
QUIRINI ETTORE
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN
SARZI PUTTINI DANIELE
DIAKITE ADAMA
FISCHNALLER MANUEL
(CATANIA)
(CESENA)
(FERMANA)
(GUBBIO)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(PADOVA)
(PRO VERCELLI)
(TORRES)
(TORRES)
AMMONIZIONE (II INFR)
NIANG OUSMANE
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL
DELLA QUERCIA RICCARDO
MANU DENIS NANA
NJAMBE MOUSSADJA
GALA ANTONIO
(FERMANA)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE (I INFR)
BUSATTO TOMMASO
CELLI ALESSANDRO
SHPENDI CRISTIAN
(ALESSANDRIA)
(CATANIA)
(CESENA)
189/580
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 25 Marzo 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
189/581
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