[lid] La Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024, ha affrontato nuovamente la questione della prova della cessione dei crediti bancari in blocco. Presieduta da Sestini e con relatore Tassone, la Corte ha chiarito che l’estratto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come previsto dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario (TUB), non costituisce prova sufficiente dell’avvenuta cessione. Questo principio di diritto è stato ribadito richiamando i precedenti giurisprudenziali.
La sentenza, dunque, sottolinea che la prova della cessione dei crediti bancari deve essere fornita attraverso la produzione del contratto di cessione. L’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sebbene possa esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, non costituisce prova dell’effettiva cessione.
Nel caso specifico trattato dalla Corte, la società cessionaria aveva prodotto solo l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza fornire ulteriori elementi probatori. Non essendo stato presentato il contratto di cessione dei crediti, non è stata fornita una prova sufficiente dell’inclusione del credito oggetto di controversia nell’operazione di cessione, e di conseguenza, della legittimazione sostanziale della società cessionaria.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della società cessionaria, affermando che tale carenza può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento.
Il Tribunale di Roma, sezione esecuzioni immobiliari, dovrà ora decidere sulla cessione dei crediti in blocco di AMCO, tenendo conto di questo principio giurisprudenziale espresso dalla Cassazione.
Lo dichiara l’avvocato Francesco Marrocco del libero.