
[lid] La necessità di monitorare le vendite coattive di beni immobili, che avvengono al di fuori della volontà dei proprietari e possono essere utilizzate per operazioni di riciclaggio, è stata riconosciuta dalla Legge 26 novembre 2021, n. 206. Questa legge, nell’ambito della delega al governo in materia di esecuzione forzata, ha introdotto disposizioni per garantire il rispetto della normativa antiriciclaggio anche nelle procedure di vendita immobiliare.
Tuttavia, l’implementazione di tali disposizioni ha sollevato alcune criticità. In particolare, il Codice di Procedura Civile, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha esteso l’applicazione della normativa antiriciclaggio alle procedure esecutive individuali, ma ha posto l’onere dell’adempimento informativo solo sugli aggiudicatari, senza definire un meccanismo efficace per garantire un adeguato monitoraggio delle transazioni.
Secondo quanto previsto dall’art. 585, comma 4, c.p.c., e dall’art. 586, comma 1, c.p.c., il giudice dell’esecuzione deve verificare se l’aggiudicatario abbia fornito le informazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio, ma non è previsto alcun obbligo di verifica sostanziale da parte del professionista delegato. Questa lacuna normativa rende difficile l’effettiva applicazione della normativa antiriciclaggio, poiché l’aggiudicatario potrebbe non essere in grado di fornire le informazioni necessarie o potrebbe fornirle in modo non accurato.
Inoltre, le modifiche apportate dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabiliscono che gli adempimenti antiriciclaggio si applicano solo alle vendite immobiliari promosse dopo una certa data, limitando ulteriormente l’efficacia delle misure di controllo.
Le regole tecniche adottate dagli organismi di autoregolamentazione non forniscono una soluzione chiara a questa problematica, in quanto escludono esplicitamente le attività di delegato alle vendite dalle prestazioni soggette all’adeguata verifica della clientela. Ciò significa che i professionisti delegati potrebbero non essere tenuti a svolgere alcuna attività di verifica sostanziale, compromettendo ulteriormente l’efficacia delle misure antiriciclaggio.
Inoltre, l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è limitato alle sole operazioni realizzate attraverso gli intermediari vigilati, escludendo potenzialmente molte transazioni immobiliari da questa verifica.
In conclusione, le attuali disposizioni normative presentano gravi lacune che compromettono il monitoraggio delle vendite immobiliari coattive ai fini del riciclaggio. È necessario un intervento legislativo per garantire un adeguato controllo e prevenire efficacemente l’uso del sistema finanziario e economico a fini illeciti.