
[lid] Il testo tratta (Numero registro generale 2909/2020 -Numero sezionale 460/2023 Numero di raccolta generale 583/2024 data di pubblicazione 08/01/2024) della normativa italiana riguardante l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edificate in totale difformità o in assenza di concessione. La normativa ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, ma l’aspetto centrale è l’acquisizione automatica al patrimonio comunale dell’area su cui sono realizzate tali opere, se il proprietario non provvede alla demolizione entro il termine stabilito.
Il percorso normativo inizia con l’articolo 15 della legge del 1977, che prevedeva l’acquisizione gratuita delle opere e dell’area su cui insistono se non demolite entro il termine fissato dal sindaco. Tale disposizione è stata successivamente ripresa e modificata dalla legge del 1985 e incorporata nel Testo unico sull’edilizia del 2001. Successivamente, sono stati introdotti ulteriori emendamenti, tra cui la possibilità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
L’autore evidenzia un cambiamento fondamentale nella normativa, che rappresenta una deviazione dai principi generali di accessione e ipoteca presenti nel codice civile italiano. Mentre l’ordinamento solitamente riconosce al proprietario il diritto su ciò che è costruito sopra o sotto il suolo di sua proprietà, la normativa in questione trasferisce d’ufficio la proprietà delle opere abusivamente costruite al comune.
La Corte costituzionale ha precedentemente chiarito che l’acquisizione gratuita non è una misura strumentale, ma una sanzione autonoma che segue l’inottemperanza all’ordine di demolizione, consentendo al sindaco di decidere tra la demolizione d’ufficio e la conservazione del bene, ora di proprietà comunale, per “prevalenti interessi pubblici”.
Il testo successivamente riporta il punto di vista della giurisprudenza italiana, che ha confermato l’acquisto a titolo originario dell’immobile da parte del comune e la conseguente cancellazione dei diritti reali di garanzia precedenti. La giurisprudenza amministrativa si è allineata a questa interpretazione.
Infine, si accenna alla particolarità del caso in esame, in cui l’ipoteca è iscritta solo sul terreno su cui è edificato l’immobile abusivo, e si fa riferimento all’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
Le Sezioni Unite ritengono che l’acquisto al patrimonio del comune costituisca un atto a titolo originario, confermando la conclusione consolidata nel tempo. Nell’acquisto a titolo originario, la nuova titolarità estingue automaticamente quella precedente, prescindendo da ogni riconoscimento precedente. La normativa in esame indica chiaramente un acquisto a titolo originario, in quanto l’amministrazione acquisisce d’ufficio un bene immobile abusivo. Questa acquisizione comporta un taglio netto con la situazione preesistente, con natura sanzionatoria.
In base a questi principi, la giurisprudenza conferma il venir meno dei diritti di garanzia del creditore ipotecario sul bene acquisito al patrimonio del comune. Tuttavia, le Sezioni Unite evidenziano criticità nelle possibili soluzioni per il creditore ipotecario: garantire il diritto reale di garanzia sulla parte del terreno eccedente il decuplo dell’area di sedime acquisibile o chiedere il risarcimento del danno.
Le Sezioni Unite affrontano poi l’argomentazione chiave sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU riguardo alla confisca urbanistica. Sottolineano che, secondo la Corte EDU, i beni tutelati includono i diritti patrimoniali con aspettativa legittima, la confisca è assimilabile a una sanzione penale e deve essere proporzionata allo scopo. Questo approccio è stato influenzato dalla sentenza G.I.E.M. della Grande Camera del 2018.
Infine, le Sezioni Unite sottolineano l’importanza della tutela esecutiva come componente fondamentale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in linea con la giurisprudenza costituzionale. Rilevano la necessità di una verifica della proporzionalità nella confisca, in conformità con i parametri costituzionali e sovranazionali. La conclusione è che il recepimento puro dell’orientamento consolidato potrebbe sollevare dubbi sulla sua compatibilità con i principi CEDU.
Il testo presenta un ricorso legale in cui si solleva una questione di legittimità costituzionale riguardante l’articolo 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985 e l’articolo 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001. Le Sezioni Unite ritengono che tali disposizioni, che disciplinano l’acquisizione di beni immobili abusivi da parte del comune, potrebbero violare alcuni principi costituzionali, tra cui l’art. 3 (principio di ragionevolezza), l’art. 24 (tutela esecutiva) e l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 42 (rapporto tra normativa nazionale e CEDU).
Il caso specifico coinvolge un creditore ipotecario il cui diritto di garanzia viene compromesso a seguito dell’acquisizione da parte del comune di un immobile abusivo. Le Sezioni Unite esaminano diverse interpretazioni possibili della legge in questione, ma ritengono che nessuna di esse risolva adeguatamente il conflitto tra l’interesse generale del comune e i diritti del creditore.
Le Sezioni Unite concludono che la questione di legittimità costituzionale deve essere sollevata e trasmessa alla Corte costituzionale per valutazione. La decisione è basata su dubbi riguardo alla conformità delle disposizioni censurate ai principi costituzionali, in particolare per quanto riguarda la tutela del creditore ipotecario e l’equilibrio tra gli interessi pubblici e privati.