(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2024(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 **Turismo, approvate le modifiche al Testo Unico del sistema regionale**
/Scritto da Federico Taverniti, martedì 5 marzo 2024 alle 10:40/
Riforma del sistema di governance, inserimento di norme per la disciplina
del sistema informativo, adeguamento e attualizzazione delle strutture
ricettive e delle agenzie di viaggio e turismo, inserimento di norme ad hoc
sulle locazioni turistiche. La giunta regionale ha approvato nel corso
dell’ultima seduta, la proposta di legge di modifica alla legge regionale
86 del 2016 (‘Testo Unico del sistema turistico regionale’).
“Una rivisitazione necessaria, quella del Testo Unico del turismo, resa
necessaria dalla costante evoluzione del settore – ha commentato il
presidente Eugenio Giani -. Con la nuova legge sul turismo la Toscana crea
un’organizzazione strutturata per diffondere e promuovere l’immagine di una
regione da vivere e visitare. Oltre a definire e precisare nuove tipologie
di accoglienza. Una novità importante è la creazione di 28 Comunità del
turismo, al posto degli Ambiti, per veicolare i tratti distintivi di
ciascun territorio da queste rappresentato. In base alle specificità e
originalità delle rispettive offerte. Sin dall’inizio del mandato ho
puntato sulla valorizzazione della cosiddetta ‘Toscana diffusa’, di quei
territori che rappresentano autentici giacimenti di cultura, seppur meno
conosciuti e fuori dalle mete più battute. Con la nuova legge si compie un
percorso che mette in primo piano una risorsa cruciale per la Toscana”.
“La riforma che proponiamo con questo nuovo testo unico del turismo è
organica ed equilibrata”. Ha commentato l’assessore al turismo e
all’economia Leonardo Marras. “Ed è il frutto di mesi di lavoro degli
uffici e di confronto con tutti i soggetti interessati. Siamo partiti dal
domandarci se l’impianto normativo in vigore fosse ancora in linea con la
nuova domanda turistica, se quel modello di governance attuato nel 2016
fosse ancora attuale ed adeguato, che tipo di evoluzione c’è stata
riguardo alla crescita del mondo digitale, e delle attività turistiche non
ancora gestite in forma imprenditoriale. Abbiamo valutato anche l’impatto
del Covid sulle abitudini di viaggio, sulle nuove domande come l’uso degli
spazi per un lavoro agile, a distanza o per lunghi periodi di permanenza.
Davanti a tutto questo è apparsa chiara l’esigenza di mettere mano ad un
aggiornamento, anche corposo, del Testo unico sul turismo. Questo nuovo
testo ha l’obiettivo di rispondere al meglio a tutto questo, e siamo
convinti di aver fatto un buon lavoro”.
Riguardo alla riforma della governance vengono razionalizzati e
semplificati ruoli e funzioni amministrative degli attori istituzionali.
Regione, Toscana Promozione Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana
(FST) vedono rafforzate e meglio delineate le funzioni di promozione
turistica con la definizione dell’ecosistema digitale del turismo che
diventa l’ambiente in cui operatori pubblici e privati interagiscono,
attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali gestite da FST.
Prevista inoltre un’apposita disciplina del neo-costituito Osservatorio
regionale sul turismo (ORT), strumento di condivisione e analisi di dati e
informazioni provenienti da banche dati sia pubbliche che private.
Gli Ambiti territoriali vengono rinominati Comunità del turismo ed
individuati come dimensione ottimale per l’esercizio associato da parte dei
Comuni di significative funzioni locali in materia. Le funzioni in materia
di agenzie di viaggio e turismo, il riconoscimento delle associazioni
pro-loco e la classificazione delle strutture ricettive vengono ricondotte
ai Comuni che potranno esercitarle, specie se piccoli, a livello di
Comunità. A queste ultime spetta invece esercitare quelle di informazione
e accoglienza turistica e quelle di livello locale legate al sistema
informativo regionale del turismo e alla statistica turistica ai fini
ISTAT.
Vengono istituiti due organismi di partecipazione e consultazione: la
Consulta della Comunità del turismo, organismo di negoziazione e confronto
tra amministratori ed operatori, e la Consulta permanente, subordinato alla
giunta regionale e dalla composizione più fluida, aperta alla
partecipazione di tutti i portatori di interesse, col compito di esaminare
gli indirizzi strategici regionali per i programmi di attività delle
agenzie e le analisi dell’ORT.
In quanto al Prodotto turistico omogeneo (PTO), viene modificata
radicalmente la fase di costruzione rafforzando il coinvolgimento degli
operatori che dovranno aggregare le componenti pubbliche e private per la
sua promozione. Sarà poi TPT a gestirne le attività, in collaborazione
con i soggetti pubblici e privati che aderiscono al PTO.
Razionalizzata e semplificata tutta la disciplina relativa alle strutture
ricettive. Allo scopo sono state riunite le norme procedurali applicabili a
tutte le strutture ricettive (come quelle che disciplinano la presentazione
della SCIA di avvio attività, l’istituto del subingresso, della
sospensione e della cessazione dell’attività) e quelle in materia di
vigilanza e sanzioni. Previsto un capo apposito per le strutture ricettive
all’aperto (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina
resort). Per l’albergo viene prevista la possibilità di mettere a
disposizione di alcuni locali per lo svolgimento di attività di smart
working (entro il limite del 40% della superficie complessiva della
struttura e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi e
non superiore a nove; con accesso che potrà essere consentito anche a
persone che non pernottano e che potranno avvalersi degli ulteriori servizi
offerti dalla struttura stessa) oppure di associare nella gestione civili
abitazioni che sono nella disponibilità della struttura stessa (purché
collocate nelle vicinanze di questa e nei limiti del 40% della propria
capacità ricettiva, a patto che sia garantito all’ospite non solo
l’utilizzo dei servizi, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al
livello di classificazione dell’albergo).
Introdotto il cosiddetto Academy Hotel o Albergo scuola: il Comune può
individuare gli alberghi (limitatamente a quelli con 4 o 5 stelle) che
possono organizzare attività didattiche e formative in materia di
accoglienza e ospitalità nelle aree comuni. Lo svolgimento di tali
attività dev’essere compatibile con i servizi offerti e non recare
pregiudizio al livello qualitativo degli stessi. Le attività di
affittacamere e bed and breakfast non imprenditoriali vengono eliminate dal
TU che da ora in poi disciplinerà solo le attività ricettive esercitate
in forma imprenditoriale che potranno fruire delle possibilità e servizi
offerti dal sistema pubblico di governance del turismo. Le strutture non
professionali esistenti potranno continuare ad esercitare anche se non si
convertiranno alla forma imprenditoriale. Per l’albergo diffuso, vista la
difficoltà di applicare la norma regionale che lo disciplina, viene
stabilito che non fa parte delle strutture ricettive alberghiere. La norma
relativa viene riformulata in modo che non vi sia equivoco sul fatto che
questa tipologia è una peculiare “struttura a rete”, che aggrega
alloggi di natura residenziale, anche per sopperire alla carenza di altre
forme di ospitalità nei nuclei abitati di piccole dimensioni.
Alle locazioni turistiche viene dedicato un intero titolo, il III, proprio
per evitare equivoci sulla natura privatistica dell’attività e sulla sua
distinzione rispetto alla disciplina delle strutture ricettive. Per lo
svolgimento in forma imprenditoriale si rinvia alla alla legge statale,
salvo introdurre la previsione della presentazione della SCIA come
stabilito da questa. L’innovazione più significativa è l’inserimento di
un articolo che contempla la possibilità per i Comuni a più alta densità
turistica di individuare, di concerto con la Regione, zone o aree in cui
definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività di locazione
breve di immobili per finalità turistiche, nel rispetto dei principi di
stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione. Ribadito, per
chi destina immobili all’attività di locazione turistica in forma non
imprenditoriale, l’obbligo di effettuare la comunicazione al Comune, con i
dati identificativi e le informazioni relative alla capacità ricettiva,
alle dotazioni e alle caratteristiche dell’alloggio.
Le modifiche in materia di stabilimenti balneari sono sia sostanziali (si
attribuisce natura di attività principale, allo stesso modo della
balneazione, sia al trattamento elioterapico che alla talassoterapia, in
modo da consentire di prolungare il periodo di apertura degli
stabilimenti), che formali (con la riscrittura della norma riguardante la
SCIA).
Introdotta anche una sanzione amministrativa pecuniaria per i titolari o
gestori di strutture ricettive e stabilimenti balneari che omettano di
pubblicare le informazioni sull’accessibilità.
Parziale riscrittura anche delle norme dedicate alle agenzie di viaggio e
turismo, in particolare quelle sulle disposizioni sui requisiti e gli
obblighi per l’esercizio dell’attività e sulla presentazione della SCIA.
Si interviene anche sulla disciplina della comunicazione al Comune del
rinnovo delle polizze assicurative per responsabilità civile e della
prestazione di garanzia per i casi di insolvenza e fallimento, sulle
agenzie di viaggio e turismo online (soggette all’osservanza di tutte le
disposizioni in materia di agenzia di viaggio ad eccezione della
disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività) e sul direttore
tecnico di agenzia (specificando che la competenza al rilascio
dell’abilitazione è dei Comuni e comunque legata all’avvio dell’attività
di agenzia sul territorio, o alle successive variazioni).
Infine, per le professioni turistiche, considerata la riforma statale
avvenuta a fine dicembre 2023, si indica la necessità di intervento per
conformare le disposizioni regionali a tale riforma.