
[lid] Due pesi e due misure e quindi. Fino ad oggi non c’è equipollenza tra la vendita di immobili abusivi al mercato libero e quello all’Asta, infatti, mentre nel primo caso non si può vendere nel secondo caso è permesso. Vediamo ai fatti.
Recentemente è stato richiesto l’aggiornamento della perizia di un’immobile che risulta privo di documentazione edilizia.
Innanzitutto, l’esperto stimatore non ha avuto accesso fisico agli uffici preposti (come l’archivio del Comune di Roma, l’Archivio Notarile e il catasto) per ottenere le copie del progetto, della concessione e dell’abitabilità. Nell’udienza si è sollecitato tale adempimento in quanto il bene risulta non vendibile senza il reperimento di tali documenti.
Nella descrizione del lotto nella bozza di ordinanza di vendita, si afferma testualmente che lo stato dei luoghi è conforme alla planimetria catastale. Tuttavia, si evidenzia la mancata inclusione nel valore pertinenziale dell’area di 20 metri quadri di corte condominiale, indicata nel titolo di provenienza, per una somma di circa 20.000 euro.
Il Notaio presente all’udienza ha dichiarato, come riportato nel verbale, che nulla osta alla vendita. In data 19 febbraio 2024, il Tribunale di Roma, con verbale di udienza, ha sciolto la riserva assunta.
Secondo il verbale, i fabbricati realizzati nell’immediato dopoguerra da società a partecipazione statale potrebbero essere costruiti con autorizzazioni edilizie meno controllate rispetto all’edilizia privata. La palazzina in questione è stata costruita tra il 1958 e il 1960 con norme risalenti al PRG del 1931, ma il progetto e la relativa Licenza edilizia non sono stati trovati presso l’Archivio Progetti del Comune di Roma, come indicato nella risposta dell’Ufficio.
Il fabbricato è sprovvisto di Certificato di Agibilità, come attestato dalla visura depositata alla documentazione in possesso del giudice dell’esecuzione immobiliare. Inoltre, alla data di redazione, non sono presenti pratiche di condono presso l’Ufficio Condono Edilizio di Roma.
Inoltre, è stato depositato ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. e richiesta di estinzione del giudizio per carenza di legittimità ad agire di AMCO, contestando la legittimazione attiva di Asset Management Company che ha agito in sostituzione della Banca creditrice.
L’autore della richiesta chiede e sollecita l’invio degli Ispettori del Ministero della Giustizia presso il Tribunale Ordinario di Roma Sezione Quarta Civile – Esecuzioni Immobiliari.
Tale richiesta è formulata in considerazione della funzione primaria dell’Ispettorato del Ministero della Giustizia, che è quella di osservare e controllare l’efficienza degli uffici giudiziari, rilevando eventuali irregolarità o carenze. Si chiede, quindi, di attivare la procedura necessaria per valutare eventuali sanzioni per la condotta illegittima lesiva dei diritti del richiedente, considerato che il Giudice delle esecuzioni immobiliari avrebbe dovuto verificare la titolarità ad agire di AMCO.
Inoltre, si chiede che il Ministero della Giustizia e il Tribunale di Roma ponga fine a situazioni che danneggiano l’immagine della Giustizia, interrompendo il ciclo di compravendita di immobili abusivi non sanabili e, in particolare, eseguiti senza la necessaria documentazione attestante la cessione del contratto di mutuo, e persino senza la notifica dell’atto di cessione tramite l’ufficiale giudiziario.
L’autore si riserva la facoltà di presentare un esposto presso la Commissione europea riguardo alla condotta illegittima lesiva dei suoi diritti, a danno della Banca creditrice e del Giudice dell’esecuzione immobiliare. Infine, chiede in via istruttoria alla Procura della Repubblica di Roma di aprire un’indagine per individuare i responsabili delle irregolarità e delle mancate verifiche documentali in merito alla cessione dei contratti di mutuo da parte degli Istituti di credito ad AMCO.