![Logo](https://i0.wp.com/agenparl.eu/wp-content/plugins/Plugin%20Logo/Agenparl.png?w=788&ssl=1)
(AGENPARL) – mar 27 febbraio 2024 COMUNICATO N. 169/DIV – 27 FEBBRAIO 2024
169/521
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 23, 24, 25 e 26 FEBBRAIO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 23, 24, 25 e 26 Febbraio 2024
9^ Giornata ritorno
GIRONE A
ALESSANDRIA
FIORENZUOLA
GIANA ERMINIO
L.R. VICENZA
LEGNAGO SALUS
NOVARA
PADOVA
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO SESTO
GIRONE B
ALBINOLEFFE
VIRTUS VERONA
LUMEZZANE
TRIESTINA
ATALANTA U23
MANTOVA
ARZIGNANO V.
PRO VERCELLI
RENATE
TRENTO
ANCONA
CARRARESE
CESENA
OLBIA
PERUGIA
PESCARA
PONTEDERA
RECANATESE
VIRTUS ENTELLA
RIMINI
SESTRI LEVANTE
PINETO
GUBBIO
JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESE
TORRES
VIS PESARO
AREZZO
FERMANA
GIRONE C
ACR MESSINA
BENEVENTO
CASERTANA
FOGGIA
JUVE STABIA
LATINA
MONTEROSI TUSCIA
POTENZA
TARANTO
VIRTUS FRANCAVILLA
PICERNO
SORRENTO
BRINDISI
CROTONE
TURRIS
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
GIUGLIANO
CATANIA
MONOPOLI
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 26 e 27 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 23, 24, 25 e 26 FEBBRAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nova giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO,
CARRARESE, CESENA, CROTONE, FOGGIA, JUVE STABIA, LATINA, L.R. VICENZA, PERUGIA, RIMINI,
RECANATESE, SESTRI LEVANTE, SPAL, SORRENTO, TARANTO, TRIESTINA, VIRTUS FRANCAVILLA
e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
-considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 3.500,00
POTENZA
A) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, i suoi raccattapalle, tenuto un
comportamento non corretto, facendo mancare dal recinto di gioco i palloni in dotazione
e costringendo l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto in attesa che venisse
recuperato un pallone utile alla ripresa del gioco;
B) per avere, dopo la verificazione dei fatti sub A), i suoi raccattapalle ritardato la ripresa
del gioco, restituendo il pallone in modo lento, non adempiendo agli inviti formulati dal
commissario di campo, così provocando la reazione dei componenti della panchina
avversaria e creando un clima di tensione con i tesserati avversari;
C) per avere, alcuni suoi sostenitori, posizionati dietro le ringhiere all’altezza della linea
mediana, dal 4° minuto del secondo tempo in poi, in occasione dell’espulsione di un proprio
giocatore, proferito numerose frasi offensive e minacciose nei confronti dell’Assistente
Arbitrale n. 2 e per aver indirizzato numerosi sputi verso quest’ultimo attingendolo più volte
sulla testa, sulle spalle e sulle scarpe.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma
2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità delle condotte poste in essere, le modalità
complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. c.c.).
169/522
AMMENDA € 2.000,00
FOGGIA per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%) posizionati nel Settore Curva Sud, al 12°
minuto del primo tempo, per dieci volte, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti
dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella
decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone
Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti
offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in
essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità
della condotta tenuta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed.).
AMMENDA € 1.000,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1.all’ 11° e 62° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 62° e 86° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
CASERTANA
A) per l’indebita presenza, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete
da parte della propria Squadra, e al termine della gara, di soggetti identificati e non
identificati ma riconducibili alla Società nel recinto di gioco per festeggiare con la propria
Squadra;
B) per indebita presenza, nella zona antistante gli spogliatoi di numerosi soggetti non
identificati ma riconducibili alla società.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma
2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
PESCARA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 46° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
B) per l’indebita presenza, a fine partita, di un soggetto non identificato, all’interno del
recinto di gioco nella pista di atletica il quale, mentre era in corso una contestazione da
parte della tifoseria a carico del Presidente del Pescara, si dirigeva verso la recinzione
facendo gesti provocatori verso i tifosi determinando così, con tale condotta, la reazione
degli stessi che si avvicinavano alla vetrata e lanciavano una bottiglietta d’acqua nel recinto
di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze
dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
169/523
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00
JUVE STABIA
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa
dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami da parte
dell’Arbitro;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due minuti, a
causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami
da parte dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e i numerosi precedenti specifici a carico della società
sanzionata (r. Arbitrale, r. c.c.).
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. durante l’ingresso in campo delle squadre, due fumogeni nel recinto di gioco e due
fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e
poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, all’8°minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed.).
AMMENDA € 400,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere acceso, al 1°, 3° e 25° minuto del primo tempo e al 20° e 44° minuto del secondo
tempo, cinque fumogeni nel proprio Settore provocando la bruciatura di sei seggiolini.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura dei seggiolini e che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo
di risarcimento danni se richiesto).
169/524
AMMENDA € 300,00
ATALANTA U23 per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due
minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).
GIUGLIANO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro
riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024 ED EURO
500,00 DI AMMENDA
LOVISA MATTEO
(JUVE STABIA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Squadra
Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava una frase irrispettosa nei confronti della
stessa e un’espressione blasfema per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1,
36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi
enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024
LOLAICO GIUSEPPE
(POTENZA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei
componenti della panchina avversaria, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica
manifestando dissenso nei loro confronti e sbattendo a terra una cartellina che teneva in mano in segno
di protesta.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024
D’AGOSTINO GIUSEPPE
(CASERTANA)
per avere, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria
Squadra, fatto accesso indebitamente nel recinto di gioco, nonostante non fosse inserito in distinta, e
169/525
per aver percorso la pista d’atletica a ridosso della Tribuna Centrale per festeggiare la segnatura della
rete e incitare il pubblico presente.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.,
r. c.c.).
BALDRIGHI LUCA
(FIORENZUOLA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si
recava davanti agli spogliatoi e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti, per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.
AMMENDA € 500,00
PERACCHI IVANO
(ALBINOLEFFE)
per avere tenuto un comportamento non corretto, in quanto forniva all’Allenatore ARCERI SIMONE le
indicazioni tecniche comunicategli dall’Allenatore squalificato LOPEZ GIOVANNI, sia mediante l’ascolto
di messaggi vocali tramite il proprio cellulare che verbalmente, così concorrendo nella violazione dell’art.
21, comma 9, C.G.S.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le
modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MODESTO FRANCESCO
(ATALANTA U23)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo la
segnatura di una rete da parte della propria Squadra, si alzava dalla panchina e si dirigeva verso i
componenti della panchina avversaria ponendo in essere gesti provocatori nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della
condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).
SALA ALBERTO
(GIANA ERMINIO)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto, nonostante i precedenti richiami, protestava reiteratamente
pronunciando frasi irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LOPEZ GIOVANNI
(ALBINOLEFFE)
per avere, durante l’incontro, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite
dalla Tribuna, sia mediante l’uso di un telefono cellulare che verbalmente, nonostante fosse squalificato,
169/526
in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. In particolare, il Sig. LOPEZ GIOVANNI comunicava con il Sig.
PERACCHI IVANO il quale, a sua volta, riportava le indicazioni direttamente all’Allenatore ARCERI
SIMONE.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3,
C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
ARCECI SIMONE
(ALBINOLEFFE)
per avere ricevuto, per il tramite del dirigente PERACCHI IVANO disposizioni tecniche dall’Allenatore
LOPEZ GIOVANNI nonostante fosse squalificato, così concorrendo nella violazione dell’art. 21, comma
9, C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
PAGLIUCA GUIDO
(JUVE STABIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GRECO ALFONSO
(TORRES)
AMMONIZIONE (III INFR)
BIANCHINI GIUSEPPE
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MARCHIONNI MARCO
GALLO FABIO
(POTENZA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
FOTI PAOLO
SCAZZOLA CRISTIANO
(LATINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GIUA CARLO
(OLBIA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto pronunciava frasi ingiuriose e irriguardose nei suoi confronti per dissentire nei
confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
169/527
COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI NUZZO ANGELO
(CASERTANA)
per avere, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria
Squadra, consentito l’accesso al recinto di gioco, mediante l’apertura del cancello d’ingresso posto al
lato sinistro della Tribuna, di alcune persone identificate e di altre non identificate, ma riconducibili alla
Società; al termine della gara, altri soggetti non identificati, penetravano sempre dal medesimo varco e
entravano sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria della Squadra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
DE VEZZE DANIELE
(AUDACE CERIGNOLA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MASTROIANNI FERDINANDO
(LATINA)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone distante, lo colpiva con una manata al volto
facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo, il tipo di
colpo inferto e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. IV Ufficiale).
MOSCATI MARCO
(LUMEZZANE)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una manata al volto senza provocare conseguenze
dannose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che il gioco era fermo e la delicatezza della parte
del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall’altra parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario (r. Assistente Arbitrale n.2).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIANCU ROBERTO
(OLBIA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto, a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore per la Squadra avversaria, si avvicinava a
brevissima distanza a quest’ultimo e pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti e
un’espressione blasfema per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1,
36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi
169/528
enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
TONTI ALESSANDRO
(PINETO)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
PODDA LORENZO
(SESTRI LEVANTE)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di
un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di colpire il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti
all’altezza del petto, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono
verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in
essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MASETTI LORENZO
DE CRISTOFARO ANTONIO
ASENCIO MORAES RAUL JOSE
SCHIATTARELLA PASQUALE
(AREZZO)
(AVELLINO)
(POTENZA)
(POTENZA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
CIANCIO SIMONE
PASTINA CHRISTIAN DIEGO
VAN RANSBEECK KENNETH
MOTOLESE MATTIA
(ALESSANDRIA)
(BENEVENTO)
(LEGNAGO SALUS)
(OLBIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FIRENZE MARCO
SACO COLI
RISALITI GIACOMO
DAVI FEDERICO
ARMELLINO MARCO
ERCOLANI LUCA
MAROTTA MATTEO
CALDORE MARCO
ROMANO ANTONIO
ERCOLANO EMANUEL
RANIERI ROBERTO
MONTEBUGNOLI MATTEO
NANNI NICOLA
(ACR MESSINA)
(ANCONA)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AVELLINO)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(OLBIA)
169/529
TUNJOV GEORGI
SANNIPOLI DANIEL
FIETTA GIOVANNI
PANE MASSIMILIANO
(PESCARA)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
ROTA ARENSI
PANICO GIUSEPPE ANTONI
MISURACA GIANVITO
FERRANTE LORENZO
DI LIVIO LORENZO
TUMBARELLO GIORGIO
DI MUNNO ALESSANDRO
MEGELAITIS LINAS
MAZZOLO FRANCESCO
(ALESSANDRIA)
(CARRARESE)
(FERMANA)
(GIANA ERMINIO)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(NOVARA)
(RIMINI)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SOLER PINO IAN
BOUAH DEVID EUGENE
KARGBO AUGUSTUS
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO
NELLI JACOPO
SORZI MATTEO
DIMARCO CHRISTIAN
MUHAREMOVIC TARIK
SABBIONE ALESSIO
VITERITTI ORLANDO
DE MARCO ANTONINO
NDRECKA ANGELO
SARZI PUTTINI DANIELE
ESPOSITO GIANLUCA
LA MONICA GIUSEPPE
FABBRO MICHAEL
VITTURINI DAVIDE
MORETTI LORENZO
STRUNA ALJAZ
TOMASELLI GIACOMO
VALDIFIORI MIRKO
(ALESSANDRIA)
(CATANIA)
(CESENA)
(CESENA)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)
(PESCARA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (XII INFR)
ILLANES MINUCCI JULIAN
VANO MICHELE
GUIU VILANOVA BERNAT
(CARRARESE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE (XI INFR)
169/530
DI PAOLA MANUEL
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
GYABUAA MANU EMMANUEL
SGARBI LORENZO
SCIACCA GIACOMO MICHELE
MOTOC ANDREI
TONINELLI DARIO
IOTTI ILARIO
CALVANO SIMONE
FERRARA ANTONIO
MALOMO ALESSANDRO
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(CASERTANA)
(LEGNAGO SALUS)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
SETTEMBRINI ANDREA
PINTO DANIELE
HASA LUIS
BRIGNANI FABRIZIO
LANGELLA CHRISTIAN
CARRARO MARCO
CAPPELLETTI DANIEL
SANGALLI MATTIA RONALD
CELEGHIN ENRICO
(AREZZO)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(MANTOVA)
(RIMINI)
(SPAL)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
D’ANDREA FILIPPO
ZANELLATO NICCOLO’
SCORZA CHRISTIAN
ALBERTI THOMAS
MARTIC MANUEL
VIERO FEDERICO
PISANO EROS
LA ROSA LUCA UMBERTO
JAOUHARI ZAID
MEZZONI FRANCESCO
IGNACCHITI LORENZO
RABBI SIMONE
RADA ARMAND
PETERMANN DAVIDE
(AUDACE CERIGNOLA)
(CROTONE)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(SPAL)
(TRENTO)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (III INFR)
ANTONIAZZI MANUEL
GEMIGNANI ANDREA
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
169/531
BERTO GABRIELE
BONFANTI GIOVANNI
SANTI PIETRO
CORNO LORENZO
ZACCHI GIOELE
D’ORAZIO LUDOVICO
GALUPPINI FRANCESCO
DEZI JACOPO
DONNARUMMA ANTONIO
FAVALE GIULIO
FERRI DAVIDE
PITOU JONATHAN HUGO
TOCI ELJON
CARPANI GIANLUCA
LORA FILIPPO
SACCANI MATTEO
DUTU EDUARD
CETER VALENCIA DAMIR
MATTIOLI ALESSANDRO
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(FERMANA)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(LATINA)
(MANTOVA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(RECANATESE)
(TORRES)
(TURRIS)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ZUNNO MARCO
ARRIGHINI ANDREA
MUNARI DAVIDE
ZANON SIMONE
MATESE MATTIA
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS
GIGLIOTTI GUILLAUME RENE
GIRON MAXIME FRANCOIS
DE SIMONE LUCA
ODJER MOSES
SILVESTRO ALESSANDRO
BUMBU JONATHAN
ROLFINI ALEX
BARADJI MOUSSA
SCARSELLA FABIO
SCAPPINI STEFANO
BARITI DAVIDE
MILANI LORENZO
ALASTRA FABRIZIO
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN
MINELLI ALESSANDRO
NEPI ALESSIO
VIMERCATI ALESSANDRO
VITIELLO ANTONIO
PANELLI TOMMASO
GASBARRO ANDREA
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(CARRARESE)
(CASERTANA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PESCARA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SORRENTO)
(TURRIS)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
169/532
AMMONIZIONE (I INFR)
ROSAFIO MARCO
VISENTIN SANTIAGO GUIDO
CORAZZA SIMONE
DI GESU’ ENRICO SALVATOR
TENKORANG JOSHUA
DESOGUS JACOPO
DJIBRIL MALIK
BARLOCCO LUCA
DE PAOLI ANDREA
CRIVELLO ROBERTO
DI RENZO ALESSANDRO
EUSEPI UMBERTO
KERRIGAN LIAM
PETRELLA MIRCO
ROJAS ZAMORA LUIS JOSE ESTEB
RUTIGLIANO CARLO MATTIA
SHIBA CRISTIAN
MALAGRIDA LORENZO
CLEMENZA LUCA
SIATOUNIS ANTONIOS
MANFRIN GIANNI
(ACR MESSINA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CESENA)
(FIORENZUOLA)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 27 Febbraio 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
169/533