
(AGENPARL) – ven 23 febbraio 2024 A.S. 986
Emendamento
Art. 1
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
All’articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01
(Conversione in aumento di capitale sociale dei finanziamenti Invitalia erogati per assicurare la continuità
del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A)
1. All’articolo 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo
2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole:> sono sostituite dalle seguenti:>;
b) alla lettera b), le parole:> sono
sostituite dalle seguenti:>
2. A decorrere dal 1 aprile 2024, Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle
imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nelle more
dell’individuazione del nuovo socio privato, uno o più finanziamenti, nel limite massimo di 1 miliardo di euro
per l’anno 2024, di cui 750 milioni di euro al fine di assicurare la continuità produttiva aziendale e la
funzionalità produttiva dei predetti stabilimenti di interesse strategico nazionale, nonché il mantenimento
dei livelli occupazionali, la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e 250 milioni di euro
per il pagamento delle imprese fornitrici di beni e servizi e di quelle in subappalto che risultino creditrici per
mancati pagamenti entro i termini contrattuali. Tali finanziamenti prevedono l’applicazione di un tasso
d’interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in
prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria, a seguito dell’acquisizione da parte del nuovo
soggetto investitore delle quote di maggioranza del capitale delle suddette imprese. Ulteriori 250 milioni di
euro sono concessi per il pagamento
3. Entro il 30 aprile 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica
rispetto a quelli già previsti dalla legge di bilancio per l’anno 2024, sono approvati, provvedimenti
regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino
minori spese pari a 1 miliardo di euro per l’anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non
siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta
all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68
della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell’economia e delle
finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate
dalla lotta all’evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell’ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese
e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto
di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1
miliardo di euro per l’anno 2024.”
A.S. 986
Emendamento
Art. 1
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
All’articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01
(Tavolo istituzionale)
1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito, presso
il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione
di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del Made
in Italy, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di
coesione e il Pnrr, delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte, della provincia e dei Comuni di Taranto,
Genova e Novi Ligure, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell’indotto, finalizzato all’individuazione delle
condizioni e delle risorse necessarie ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo, la
risalita della produzione degli impianti delle imprese con stabilimenti di interesse strategico
nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231e la conservazione dell’attrattività di mercato
degli stabilimenti, come soluzione per individuare sul mercato nuovi soci che siano intenzionati ad
acquisire il controllo azionario e ad investire nei medesimi, da giudicare sulla base di un apposito
Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale e di
sostenibilità ambientale e che risponda all’interesse strategico del Paese.
A.S. 986
Emendamento
Art. 1
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
All’articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01
(Misure per il riconoscimento delle imprese dell’indotto ADI come imprese strategiche nell’ambito
del settore siderurgico italiano)
1. Le imprese dell’indotto che concorrono in modo essenziale al sostentamento delle imprese che
gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 231, sono riconosciute imprese strategiche nell’ambito del settore siderurgico italiano e inserite
nel Piano nazionale per la siderurgia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del made in Italy predispone, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito elenco delle imprese che
contribuiscono in modo essenziale alla continuità produttiva e al funzionamento di imprese che
gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 231
3. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese inserite nell’elenco di cui al comma 2, è
istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari
a 150 milioni di euro per l’anno 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i criteri e le modalità per la
ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle imprese di cui al comma 1
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla
rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle
finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire
risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024
A.S. 986
Emendamento
Art. 1
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
All’articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01
(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici di ADI)
1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell’allegato I al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che vantano crediti
documentati nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito presso
il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di
euro per l’anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto legge, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del
Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla
rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle
finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire
risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024.
A.S. 455
Emendamento
Art. 1
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
All’articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01-bis
(Misure per l’accesso al credito per le imprese fornitrici di ADI)
1. Per l’anno 2024, una ulteriore quota fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro delle
risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 393, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l’accesso al credito delle piccole e medie imprese
che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d’Italia Spa a seguito
di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità
operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, a titolo gratuito e senza valutazione, nei limiti della
dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, fino alla misura: 1) dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, nel
caso di garanzia diretta; 2) del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal
garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del
presente decreto, sono definiti i criteri per l’individuazione delle imprese creditrici di cui al comma
1 nonché i criteri e le modalità per l’accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendo
l’accesso al Fondo di garanzia almeno a tutte le imprese che abbiano emesso fatture al committente
Acciaierie d’Italia nel corso degli ultimi tre anni.
A.S. 986
Emendamento
Art. 1
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
All’articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi ad imprese di carattere
strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)
1. Alle imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti di imprese committenti che gestiscono almeno
uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decretolegge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,
anche qualora ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva
all’entrata in vigore del presente decreto, che negli ultimi tre esercizi abbiano fatturato e maturato
crediti non riscossi nei confronti del predetto committente, è concessa a titolo gratuito e senza
valutazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre
2025, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, fino alla misura: dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di
garanzia diretta; del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di
primo livello, nel caso di riassicurazione.
2. Per l’accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono allegare alla richiesta di
garanzia, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa beneficiaria ovvero da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la
sussistenza dei crediti di cui al comma 1.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, in prima
istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo
economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali
maggiori oneri che dovessero eccedere l’ammontare delle predette risorse sono posti a carico della
dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
A.S. 986
Emendamento
Art. 1
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
All’articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01
(Garanzia SACE per l’accesso al credito delle imprese fornitrici di ADI)
1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all’articolo 15 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo
le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto
qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e
servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che negli ultimi tre esercizi abbiano fatturato e maturato
crediti non riscossi nei confronti di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, anche qualora
ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all’entrata in vigore del
presente decreto.
A.S. 986
Emendamento
Art. 1
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Al comma 1, dopo le parole:> sono aggiunte le seguenti:>
A.S. 986
Emendamento
Art. 1
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Al comma 1, dopo le parole:> sono aggiunte le seguenti:>
A.S. 986
Emendamento
Art. 1
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Al comma 1, dopo le parole: > sono aggiunte le seguenti:>
A.S. 986
Emendamento
Art. 2
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Al comma 1, dopo le parole:>
aggiungere le seguenti:>
A.S. 986
Emendamento
Art. 2
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Al comma 1, sostituire le parole:> con le seguenti:>
A.S. 986
Emendamento
Art. 2
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Al comma 1, dopo le parole:” 24 dicembre 2012, n. 231” aggiungere le seguenti:” la risalita della produzione,
il mantenimento dei livelli occupazionali e conservare attrattività di mercato per nuovi soci che siano
intenzionati ad investire sul rilancio occupazionale ed industriale degli impianti medesimi”
A.S. 986
Emendamento
Art. 2
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Al comma 1, dopo le parole:” assicurare la salvaguardia dell’ambiente” aggiungere le seguenti:” la tutela della
salute e la transizione ecologica degli impianti”
A.S. 986
Emendamento
Art. 2
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole:” possono essere concessi” con le seguenti:” sono
concessi” e le parole: “ nel limite massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024” con le seguenti:” di cui il
primo di ammontare pari a 320 milioni di euro per l’anno 2024”
A.S. 986
Emendamento
Art. 2
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Al comma 1, sostituire le parole:> con le
seguenti:>
A.S. 986
Emendamento
Art. 2
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:>
1-ter. Entro il 30 aprile 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della
spesa pubblica rispetto a quelli già previsti dalla legge di bilancio per l’anno 2024, sono approvati,
provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l’anno 2024. Qualora le
misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a
quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed
eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre
2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2024, il Ministro dell’economia e delle finanze, individua,
in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta
all’evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell’ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle
imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre
2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o
maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per l’anno 2024.”
A.S. 986
Emendamento
Art. 2
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Al comma 1, dopo le parole:> sono
aggiunte le seguenti:>
A.S. 986
Emendamento
Art. 3
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Al comma 2, sostituire le parole:> con le seguenti:>
A.S. 986
Emendamento
Art. 3
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Al comma 2, dopo le parole:> aggiungere le seguenti:>
A.S. 986
Emendamento
Art. 3
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Al comma 2, dopo le parole:> aggiungere le seguenti:>
A.S. 986
Emendamento
Art. 3
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: sono sostituite dalle seguenti:>
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.>>
A.S. 986
Emendamento
Art. 4
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis
(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori
dipendenti dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale)
1.Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o
riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese
che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all’articolo 1, è
riconosciuta, per il 2024, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito,
con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo
3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività
delle predette imprese.
2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella
monocommittenza, o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente o in subappalto,
nonché le aziende che lavorino per quelle direttamente coinvolte in appalto o subappalti, o della singola unità
produttiva locale o del singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti o nelle pertinenze.
Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o
la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati a favore dell’impresa committente, la somma dei
corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa
committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all’entrata in vigore del
presente decreto, il 25 per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse o del
fatturato della singola unità produttiva locale o del singolo appalto.
3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito
accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono
individuate le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei
lavoratori, nonché le attività di monitoraggio.
4. Ai fini del riconoscimento dell’integrazione al reddito di cui al precedente comma 1, non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 15 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro,
previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, dell’entità e della durata
prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all’accordo quadro di cui al comma 3, alle
rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni
territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono,
esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all’INPS,
con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati e l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai
dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall’INPS ai datori di lavoro o da
questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di
sostegno al reddito sia pagato direttamente dall’INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la
documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 50 milioni di euro
per l’anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall’INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L’INPS,
che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
9. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del
complessivo predetto limite di spesa, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, provvede all’individuazione delle ulteriori risorse finanziarie da mettere a disposizione
per le finalità di cui al presente articolo affinché l’INPS proceda all’accoglimento di tutte le domande per
l’accesso ai benefici di cui al presente articolo.
10. Alle attività di cui al presente articolo l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2024 a
valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
A.S. 986
Emendamento
Art. 4
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis
(Istituzione di una Tavolo permanente per il sostegno alle imprese dell’indotto e dell’autotrasporto)
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, è istituito un Tavolo istituzionale permanente, presso il Ministero delle imprese e del made
in Italy, di confronto tra la governance aziendale d’imprese che gestiscono uno o più stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i commissari, le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell’indotto e dell’autotrasporto a livello
nazionale finalizzato a garantire una gestione trasparente e corretta dei rapporti commerciali con le
micro e piccole imprese fornitrici dei servizi da parte delle imprese committenti, a partire dal
superamento dell’attuale meccanismo di aste al massimo ribasso per l’assegnazione dei lavori,
nonché ad assicurare la regolarità del mercato, la sicurezza stradale e sociale e l’utilizzazione, per il
segmento dei trasporti, di un modello contrattuale che tenga in considerazione i valori indicativi di
riferimento dei costi d’esercizio dell’impresa di trasporto merci conto terzi per la determinazione
dei corrispettivi, così come pubblicati con le relative tabelle sul sito del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e aggiornati
trimestralmente dalla stesso Ministero.>>
A.S. 986
Emendamento
Art. 4
MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, BASSO
Dopo l’articolo inserire il seguente: