
(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis
ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 06/02/2024
OGGETTO:
TERRITORIO COMUNALE: PRESCRIZIONI E DIVIETI SU CONSUMO ALCOLICI E
SULL’UTILIZZO DI CONTENITORI IN VETRO E PLASTICA, SUGLI STRUMENTI
DA PUNTA E DA TAGLIO, IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI “SA
SARTIGLIA – SARTIGLIEDDA” EDIZIONE 2024.
Il Sindaco
premesso che:
1. i giorni 11 e 13 febbraio 2024 si svolgerà in città ed in particolare nelle zone del centro storico, la
tradizionale manifestazione “Sa Sartiglia”;
2. il giorno 12 febbraio 2024, si svolgerà in città la manifestazione “Sartigliedda”;
acquisite le prescrizioni e valutazioni:
1. della Prefettura di Oristano, determinate nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica,
svoltosi in data 1° febbraio 2024;
2. determinate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza nel tavolo tecnico preliminare all’evento del 5
febbraio 2024;
preso atto che in tali adunanze si è discusso delle misure da adottare in occasione delle manifestazioni di cui
sopra, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
considerato che le manifestazioni richiamano un notevole numero di persone in città, pertanto rendendo
molto probabile un elevato consumo di bevande alcooliche in generale, con conseguente utilizzo di bottiglie
e bicchieri di vetro che potrebbero essere utilizzati per causare danni a beni pubblici e privati e soprattutto
alle persone;
atteso che, il probabile aumento del consumo di prodotti alcoolici si protragga anche nelle ore notturne,
determinando un incremento dei fenomeni di disturbo alle persone;
valutato altresì, che l’abbandono incontrollato e la rottura/distruzione dei contenitori in vetro nei luoghi della
manifestazione e nelle vicinanze, oltre ad essere un fenomeno difficilmente eliminabile, potrebbe costituire
per un lungo periodo un rischio concreto per l’incolumità pubblica;
ravvisata la necessità di rafforzare le misure a tutela della sicurezza pubblica impartendo prescrizioni a
carattere generale relativi sia al consumo di prodotti alcoolici, che ai soggetti venditori di strumenti da punta
e da taglio e coltelli;
ritenuto opportuno, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell’ambiente, adottare misure atte a
evitare o contenere episodi di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato e/o specifiche situazioni di
minaccia all’incolumità pubblica e sicurezza urbana;
richiamate:
1. la Deliberazione Giunta Comunale 207 del 07 novembre 2018, sulle direttive di indirizzo
dell’Amministrazione Comunale per l’utilizzo di plastiche biodegradabili nel territorio, e per particolari
eventi, con applicazione graduale degli indirizzi deliberati;
2. l’Ordinanza Sindacale 19 del 23 agosto 2019, ad oggetto “DISPOSIZIONI PER LA
MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL TERRITORIO COMUNALE, L’INCREMENTO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO
DI COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON
BIO.” e ritenuto opportuno sensibilizzare la cittadinanza e gli ospiti della manifestazione
all’osservanza di quanto prescritto;
ritenuto opportuno, alla luce del contenuto di cui alla deliberazione sopra citata, sensibilizzare l’utilizzo in
iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune, nonché negli edifici comunali, di
prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannucce,
mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica monouso;
visti:
1. l’articolo 54, commi 4 e 4 bis, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al
Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, il quale attribuisce al Sindaco,
quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana,
contrastare situazioni urbane di degrado, fenomeni di violenza legati all’abuso di alcool,
comportamenti che possono danneggiare il patrimonio pubblico e privato, impedendone la fruibilità o
determinando lo scadimento della qualità urbana;
2. il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008;
informato preventivamente il Signor Prefetto, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, Decreto legislativo 267/2000
cosi come modificato dall’articolo 6, comma 4, Decreto Legge 23 maggio 2008, numero 92, convertito con
Legge 24 luglio 2008, numero 125;
visto lo Statuto comunale;
ordina
in data 11, 12 e 13 febbraio 2024 le seguenti prescrizioni:
l’onere in capo a titolari/gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali e distributori
automatici, ivi compresi gli ambulanti situati nel territorio comunale di osservare:
a) il DIVIETO DI VENDITA di bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro nonché il
divieto di vendita di lattine in metallo e bottiglie di plastica con tappo, durante lo svolgimento
delle manifestazioni:
in tutto il perimetro degli eventi di cui si compone la manifestazione, così come
delimitato dall’ubicazione dei punti di controllo-filtraggio che verranno indicati al pubblico con
apposita cartellonistica;
nell’area circostante il Palazzo di Giustizia, nell’area circostante i giardini pubblici di
Viale Repubblica, nell’area circostante i cosiddetti Palazzi SAIA;
b) il DIVIETO DI VENDITA, imposto ed esteso alle categorie di cui sopra, in tutto il territorio
comunale, dalle ore 23:00 di domenica 11 febbraio 2024 alle ore 07:00 di lunedì 12 febbraio
2024, dalle ore 23:00 di lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 06:00 di martedì 13 febbraio 2024 e
dalle ore 23:00 di martedì 13 febbraio 2024 alle ore 07:00 di mercoledì 14 febbraio 2024, per:
qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro;
bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;
c) l’OBBLIGO di utilizzo di prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile e
non posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica
monouso durante le iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune,
nonché negli edifici comunali;
d) il dispositivo di cui all’Ordinanza Sindacale 19 del 23 agosto 2019, ad oggetto
“DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL TERRITORIO
COMUNALE, L’INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE
DELL’IMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI
CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON BIO.” ed i relativi obblighi di osservare
quanto prescritto;
l’onere in capo ai soggetti titolari di attività di vendita di strumenti da punta e da taglio
(coltello artigianale sardo):
a) di esporre gli stessi esclusivamente all’interno di apposite bacheche in vetro, chiuse e
costantemente vigilate e, che detti strumenti, siano esclusivamente prodotti artigianali e del
venditore;
b) di osservare il DIVIETO DI VENDITA di: a) coltelli a serramanico, b) a scatto, c) a molla, d)
tipo balisong, e) pugnali di qualsiasi specie, f) baionette, g) ogni altra lama la cui naturale
destinazione sia l’offesa alla persona;
c) di avere FACOLTÀ DI VENDITA di coltelli a serramanico con lama pieghevole a mano nella
cavità dell’impugnatura, privi di sistemi di bloccaggio della lama, a condizione che siano
venduti/ceduti in apposite confezioni sigillate, dando esplicita e formale avvertenza che
l’apertura di tali confezioni e il conseguente porto del coltello negli ambienti della manifestazione
integra il reato di cui all’articolo 4, Legge 110/1975 (vedasi, per tutte, Corte di Cassazione, I
Penale, numero 10978 del 13 marzo 2015);
d) di adottare specifici accorgimenti tali da impedire a soggetti malintenzionati, di impossessarsi
in maniera non consentita degli strumenti da punta e taglio eventualmente posti in vendita,
(coltelli da cucina, cesoie, asce, eccetera);
e) di adottare modalità di costante controllo di detti strumenti;
il DIVIETO DI INTRODURRE O COMUNQUE DETENERE bevande in contenitori di vetro
e/o lattine, ad eccezione delle bottiglie di plastica, purché senza tappo, contenenti acqua o bevande
analcoliche, all’interno delle aree della manifestazione, (il cui accesso è consentito solo tramite i
varchi di controllo presenti sul perimetro della manifestazione), nonché nell’area circostante il
Palazzo di Giustizia, i Giardini pubblici di Viale Repubblica e i cosiddetti Palazzi SAIA;
dispone
che copia della presente ordinanza venga consegnata agli operatori al momento del rilascio
dell’autorizzazione, nonché trasmessa alla Questura di Oristano, al Comando Provinciale ed al Comando
Stazione di Oristano dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della
Polizia Locale, ai Dirigenti Comunali, al Responsabile Servizio Sicurezza e Protezione Civile incardinato
presso il Settore LL.PP. – Manutenzioni, al Dirigente responsabile dell’Unità comunale di Progetto costituita
per l’evento;
avverte
che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con
la sanzione amministrativa d’importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall’articolo 7 bis
del Decreto Legislativo 267/2000;
trasmette
la presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla
sua attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, Testo Unico Enti Locali Decreto Legislativo 267/2000;
informa
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di
questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.
Sindaco