
(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 COMUNICATO N. 140/DIV – 30 GENNAIO 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 26, 27, 28 e 29 GENNAIO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 26, 27, 28 e 29 gennaio 2024
4^ Giornata ritorno
GIRONE A
ALESSANDRIA
ATALANTA U23
FIORENZUOLA
L.R. VICENZA
LEGNAGO SALUS
MANTOVA
NOVARA
PRO PATRIA
PRO SESTO
TRIESTINA
GIRONE B
ARZIGNANO V.
RENATE
LUMEZZANE
VIRTUS VERONA
TRENTO
GIANA ERMINIO
PADOVA
ALBINOLEFFE
PRO VERCELLI
PERGOLETTESE
ANCONA
CARRARESE
GUBBIO
OLBIA
PESCARA
PONTEDERA
RECANATESE
RIMINI
VIRTUS ENTELLA
CESENA
TORRES
LUCCHESE
AREZZO
SESTRI LEVANTE
PERUGIA
FERMANA
PINETO
JUVENTUS NEXT GEN
VIS PESARO
(*) n.d. per impraticabilità del campo causa nebbia
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
CASERTANA
CATANIA
GIUGLIANO
MONTEROSI TUSCIA
POTENZA
TARANTO
TURRIS
VIRTUS FRANCAVILLA
CROTONE
SORRENTO
LATINA
MONOPOLI
PICERNO
BRINDISI
JUVE STABIA
BENEVENTO
ACR MESSINA
FOGGIA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 26, 27, 28 e 29 GENNAIO 2024
GARA TURRIS – ACR MESSINA DEL 27 GENNAIO 2024
Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Silvia Zabaldi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano
Torrini,
– viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo
concernenti la gara Turris – ACR Messina del 27 gennaio 2024 e il referto dell’Arbitro;
rileva quanto segue:
I sostenitori della Società Turris, che occupavano il lato sinistro della Tribuna Centrale:
1. al 24° e al 28° minuto del primo tempo, lanciavano dell’acqua da una bottiglietta che raggiungeva in
entrambi i casi il portiere del Messina, Sig. Fumagalli Ermanno, la prima volta agli occhi, la seconda al
volto; contestualmente indirizzavano, nei confronti dello stesso, ripetute espressioni offensive;
2. al 45°+6 minuto del secondo tempo, lanciavano i seguenti oggetti verso la panchina della squadra
avversaria:
– n. 7 bottigliette di plastica di caffè Borghetti semivuote;
– n. 1 accendino;
– n. 2 tubi di cartone di patatine tipo Pringles semivuoti;
– n. 1 asta da bandiera lunga circa 150 cm;
– n. 3 bottigliette di plastica semipiene di acqua;
– varie monete;
– n. 1 pietra delle dimensioni di circa cm 8x4x2 che colpiva alla testa il calciatore della squadra
avversaria, Sig. Fumagalli Jacopo, il quale, molto dolorante, restava a terra per diversi minuti, finché
non veniva soccorso dal medico che gli applicava una borsa di ghiaccio sulla testa;
3. il lancio degli oggetti di cui sopra rendeva necessario, per coloro che si trovavano sul terreno di
gioco, l’allontanamento dalla zona coinvolta e determinava la sospensione della gara per circa 7
minuti;
4. durante il lancio degli oggetti, un certo numero di tifosi locali, col volto coperto da passamontagna,
tentava di sfondare il cancello e di entrare all’interno del recinto di gioco, senza riuscirci grazie al pronto
intervento delle Forze dell’Ordine e degli steward in servizio;
5. al 22° minuto del secondo tempo, intonavano, per circa un minuto, un coro offensivo ed insultante
nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite
nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio,
deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, comportante offesa, denigrazione o
insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento
discriminante.
Ritenuto che i fatti sopra indicati siano contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
costituiscano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e
che gli stessi siano connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio
per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi, come dimostrato in modo inconfutabile dal colpo
alla testa subito da parte di un calciatore della squadra ospite, il quale è stato attinto dalla pietra sopra
indicata;
considerato, altresì, che la condotta di cui al punto 2 ha comportato la sospensione della gara per un
periodo di circa 7 minuti;
– visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti;
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– ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8
C.G.S., in considerazione della gravità delle condotte tenute dai sostenitori della Società Turris e della
sua pericolosità, sia equo irrogare la sanzione dell’ammenda e dell’obbligo di disputare una gara a
porte chiuse.
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società TURRIS con l’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse
e con l’irrogazione di EURO 1.000,00 di AMMENDA.
Dispone che la sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in
occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società Turris disputerà
successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, al fine di consentire l’attuazione
delle necessarie misure organizzative (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di ritorno del Campionato,
i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, CATANIA, CESENA, FOGGIA GUBBIO,
LUCCHESE, POTENZA, RIMINI, L.R. VICENZA, PRO VERCELLI, SORRENTO, TARANTO, VIRTUS
FRANCAVILLA, ACR MESSINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei
provvedimenti di seguito adottati) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala),
rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui
all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETÀ
AMMENDA € 1.500,00
ACR MESSINA per avere, circa la metà dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva
Sud, al 17° minuto del primo tempo, intonato per circa 30 secondi un coro offensivo ed
insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla
CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su
ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo
gusto, comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non
idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità
della frase pronunciata, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (
AMMENDA € 1.000,00
RIMINI
per avere, la quasi totalità dei propri sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore
Curva Est, dal 1° al 15° minuto del secondo tempo, intonato ininterrottamente:
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cori offensivi nei confronti di un calciatore della squadra avversaria;
cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato nel recinto di gioco, durante la partita:
1. n. 8 bicchieri di plastica contenenti liquido;
2. n. 1 tubo in cartone di patatine con tappo;
3. n. 3 bottigliette di plastica con tracce di liquidi;
4. n. 1 contenitore di caffè Borghetti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta sub B) e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, alla fine della partita, una bottiglietta di
acqua semivuota sul terreno di gioco, all’indirizzo dei calciatori della propria squadra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che, nonostante la intrinseca pericolosità della
condotta, non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e
poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, alla fine della partita e dopo aver
richiesto ai calciatori della propria squadra di raggiungerli sotto la curva dove erano
posizionati, una bottiglietta di vetro da 33 cl. sul terreno di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che, nonostante la intrinseca pericolosità della
condotta, non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e
poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.,
r. c.c.).
SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la
gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore “Curva Te”, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere:
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1. al 14° minuto del primo tempo n. 2 petardi di lieve entità nel proprio settore;
2. al 17° minuto del secondo tempo, n. 1 petardo di modesta entità nel proprio settore.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, nel terreno di gioco, al 38° minuto del primo tempo e al 30° minuto del
secondo tempo, n. 2 bicchieri di plastica semivuoti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze
pregiudizievoli e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
POTENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, utilizzato
ripetutamente fischietti in modo improprio, così disturbando lo svolgimento della gara e
rendendo necessaria l’effettuazione di due annunci al 29° ed al 43° circa del secondo
tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CARRARESE per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l’85%), posizionati nel
Settore Gradinata Nord, intonato, al 34° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei
confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte consecutive.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CESENA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud,
intonato, al 22° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso e comportante offesa,
denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti degli abitanti di altra
città, ripetuto per tre volte consecutive.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
PRO VERCELLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un servizio igienico
posizionato nel bagno loro riservato.
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Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.,
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nei
Settori B e C, intonato, al 1° minuto del primo tempo e al 20° minuto del secondo tempo,
un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in ciascuna delle
occasioni su indicate per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 MAGGIO 2024 ED € 500,00
DI AMMENDA
PIEDEPALUMBO ANTONIO
(TURRIS)
Per avere, al 45°+6 minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antiregolamentare e violenta nei
confronti di un giocatore avversario che stazionava tra le due panchine, in quanto si avvicinava a
quest’ultimo ostacolando il suo tentativo di raccogliere una pietra lanciata dagli spalti che aveva colpito
un suo compagno di squadra e nell’occasione gli sferrava uno schiaffo sulla nuca e lo colpiva con una
manata al volto; in seguito, si allontanava dal recinto di gioco prima che l’Arbitro fosse in grado di
notificargli il provvedimento di espulsione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in
applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, C.G.S., valutata la particolare gravità della condotta posta in
essere, con riferimento sia ai colpi inferti al calciatore avversario che alla finalità della stessa, tesa ad
impedire la raccolta dell’oggetto che aveva colpito un calciatore ospite (p. aggiuntiva, r. arbitrale, r. proc.
fed., r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00
DI AMMENDA
CARLI MARCELLO
(BENEVENTO)
per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto usciva dall’area tecnica per protestare nei confronti di una decisione di quest’ultimo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2024
CORTI SIMONE
(FIORENZUOLA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
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modalità complessive della condotta.
URSINI ALESSANDRO
(LATINA)
in quanto, al 37° minuto del secondo tempo, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti
dell’operato di quest’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
TAURINO ROBERTO
(MONOPOLI)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale ed una condotta non corretta, in quanto:
usciva dall’area tecnica manifestando dissenso a gesti, togliendosi la giacca e gettandola a terra
e insultando la Quaterna Arbitrale con frasi irrispettose;
in seguito alla notifica del provvedimento di espulsione proseguiva nella condotta aggressiva ed
irrispettosa nei confronti dell’Arbitro, venendo trattenuto a stento dal Dirigente accompagnatore della
sua squadra che gi impediva di entrare sul terreno di gioco per recarsi presso l’Arbitro e lo
accompagnava verso il tunnel di uscita;
in prossimità della panchina avversaria prendeva una bottiglietta d’acqua e la scagliava sul
campo per destinazione davanti alla predetta panchina, senza colpire alcun occupante. Al termine della
gara si recava presso lo spogliatoio dell’Arbitro per scusarsi con quest’ultimo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e le scuse porte al Direttore di gara
dopo l’accaduto (r. IV uff.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PINNA SALVATORE
(TORRES)
per avere, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV uff.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZAULI LAMBERTO
(CROTONE)
per avere, al 45°+4 minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti del loro operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
RENZONI FRANCESCO
(VIS PESARO)
ALLENATORI NON ESPULSI
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAPUANO EZIO
(TARANTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
COLOMBO RICCARDO
GRECO ALFONSO
(PRO PATRIA)
(TORRES)
AMMONIZIONE (II INFR)
COLAVITTO GIANLUCA
GATTUSO GIACOMO
(ANCONA)
(NOVARA)
AMMONIZIONE (I INFR)
ARCECI SIMONE
FONTANA GAETANO
PACI MASSIMO
CUZZOLIN FRANCESCO
(ALBINOLEFFE)
(LATINA)
(PRO SESTO)
(TRENTO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
(ANCONA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti
dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase offensiva nei confronti di quest’ultimo per dissentire nei
confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e la offensività delle frasi proferite.
GUERRA WALTER
(PICERNO)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre si riscaldava nella sua zona di competenza, rivolgeva ripetute
frasi irrispettose e ingiuriose nei confronti dei componenti la stessa e dopo la notifica dell’espulsione
tardava a uscire dal terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FERRINI MANUEL
(MONOPOLI)
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in un contrasto con
l’avversario con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario
(supplemento referto Arbitro).
140/428
BLONDETT EDOARDO
(SORRENTO)
per avere, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
FEMIA NICOLAS FEDERICO
CABIANCA EDDY
(ALESSANDRIA)
(VIRTUS VERONA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)
VANO MICHELE
FUSI PIETRO
SBAFFO ALESSANDRO
(MONTEROSI TUSCIA)
(PADOVA)
(RECANATESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
FUMAGALLI ERMANNO
ORTISI PASQUALINO
PELLEGRINI LORENZO
MONDONICO DAVIDE
PIANA LUCA
ANASTASIO ARMANDO
VIERO FEDERICO
SPINI CRISTIAN
BRIGNANI FABRIZIO
RADAELLI NICOLO
BONACCORSI SAMUELE
MEZZONI FRANCESCO
FRANCHINI SIMONE
GARETTO MARCO
FURNO CRISTIANO
MAZZOLO FRANCESCO
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CASERTANA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
FORESTA GIOVANNI
CANCELLOTTI TOMMASO
ROCCHI GABRIELE
(ALESSANDRIA)
(AVELLINO)
(LATINA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GATTI RICCARDO
SEPE ALFONSO
SPAGNOLI ALBERTO
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
140/429
RISALITI GIACOMO
LUNGHI ALBERTO
TALIA ANGELO
DINI ANDREA
LOIACONO GIUSEPPE
BONDIOLI ANDREA
RIZZO ALBERTO
CALDORE MARCO
DIOP ABOU
CORSINELLI FRANCESCO
CAVION MICHELE
ERCOLANO EMANUEL
MARINO ANTONIO
TIRITIELLO ANDREA
CALI MICHELE
BORELLO GIUSEPPE
LORENZINI FILIPPO
MONTEBUGNOLI MATTEO
RAGATZU DANIELE
LIGUORI MICHAEL
FELICIOLI GIANFILIPPO
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
MALLAMO ANDREA
RENAULT GUILLAUME PHILI
VAGHI STEFANO
HAOUDI HAMZA
PRISCO ANTONIO
OLIANA FILIPPO
PANE MASSIMILIANO
PARLANTI GABRIELE
DI COSMO LEONARDO
NICASTRO FRANCESCO
ZOIA RICCARDO
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(BENEVENTO)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FIORENZUOLA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(OLBIA)
(OLBIA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(TRENTO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DI LIVIO LORENZO
CANDIANO MAIKO
DAMETTO PAOLO
ROSSETTI MATTEO
(LATINA)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
BERRA FILIPPO
PASTINA CHRISTIAN DIEGO
ALTOBELLI DANIELE
BERMAN TAMIR
CANDELLONE LEONARDO
(ACR MESSINA)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CROTONE)
(GIUGLIANO)
(JUVE STABIA)
140/430
DI MUNNO ALESSANDRO
TROIANO LUCA
RIGGIO CRISTIAN
PUGLIESE SAMUEL
(NOVARA)
(SESTRI LEVANTE)
(TARANTO)
(TURRIS)
AMMONIZIONE (VI INFR)
FRANCO DOMENICO
GUCCI NICCOLO
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO
SGARBI LORENZO
IMPERIALE MARCO
PRESTIA GIUSEPPE
GIANDONATO MANUEL
ROMEO FEDERICO
HASA LUIS
PAGANINI LUCA
RIGHETTI SAMUELE
BURRAI SALVATORE
PICCININI STEFANO
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
ESPOSITO EMMANUELE
SCHIATTARELLA PASQUALE
VITALE GAETANO
CELEGHIN ENRICO
ARTISTICO GABRIELE
(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(CARRARESE)
(CESENA)
(FERMANA)
(JUVE STABIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(PERGOLETTESE)
(PICERNO)
(PICERNO)
(POTENZA)
(SORRENTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (III INFR)
FRISENNA GIULIO
D ANDREA FILIPPO
TAVERNELLI CAMILLO
BOUAH DEVID EUGENE
KARGBO AUGUSTUS
FORT FEDERICO
FURLANETTO ALESSIO
FRANZONI ANDREA
RUSSO DANILO
DEL SOLE FERDINANDO
FIORI ANTONIO
URSO OLIVER
BIANCHIMANO ANDREA
BRUSCHI NICOLO
MELI GABRIEL MANUEL
COLLODEL RICCARDO
DIAKITE ADAMA
ZECCA GIACOMO
TRAINOTTI ANDREA
VITTURINI DAVIDE
COCETTA NICCOLO
(ACR MESSINA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CESENA)
(FERMANA)
(FERMANA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(MANTOVA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PRO SESTO)
(RECANATESE)
(SPAL)
(TORRES)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TURRIS)
140/431
PETERMANN DAVIDE
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
LEONETTI VITO
PISTOLESI FRANCESCO
MORA LUCA
ROSSI ALESSIO
BARZOTTI MATTEO
STRAMACCIONI DIEGO
DELLA MORTE MATTEO
ROCCO DANIELE
GELMI LUDOVICO
HAMLILI ZACCARIA
TOMMASINI CHRISTIAN
CAPELLI ALESSANDRO JULI
CUDRIG NICOLO
CECCARELLI TOMMASO
ROSSETTI MATTIA
POGGESI ANDREA
MAGGIO MATTEO
MORRONE BIAGIO
DEL SORBO LUDOVICO
BASSOLI ALESSANDRO
PANICO CIRO
CIOFANI MATTEO
STRUNA ALJAZ
CONTESSA SERGIO
JALLOW SULAYMAN
MATTEAZZI ERNESTO
ZARPELLON LEONARDO
ROSSONI STEFANO GIOVANN
(AUDACE CERIGNOLA)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PICERNO)
(POTENZA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TARANTO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MANGNI DOUDOU
PERUCCHINI FILIPPO
PINNELLI ALESSANDRO
RIZZO AGOSTINO
RUSSO RAFFAELE
IDDRISSOU SUBUTAN
BUMBU JONATHAN
PELLEGRINI JACOPO
NGAMBA THADEE ALVARO
RINALDI FILIPPO
TORRASI EMANUELE
VITI MATTEO
NJAMBE MOUSSADJA
PELLEGRINO ALESSANDRO
BUCHEL MARCEL
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PINETO)
(SPAL)
140/432
DALMONTE NICOLA
DE MARCHI MICHAEL
NTUBE MICHAEL
(SPAL)
(TARANTO)
(VIRTUS VERONA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 30 gennaio 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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