
(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 COMUNICATO N. 16/CIT – 26 GENNAIO 2024
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COPPA ITALIA SERIE C 2023–2024
GARE DEL 24 GENNAIO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 24 gennaio 2024
Semifinale Andata
SEMIFINALE A
RIMINI
CATANIA
PADOVA
SEMIFINALE B
LUCCHESE
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 24 GENNAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di andata delle Semifinali di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle
Società CATANIA, LUCCHESE e RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (ad eccezione di
quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati) materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala) rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di
cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETÀ
AMMENDA € 500
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
LUCARELLI CRISTIANO
(CATANIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZAMMARINI ROBERTO
(CATANIA)
per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di
un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in un contrasto con
l’avversario con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze pregiudizievoli a carico
dell’avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
GUCHER ROBERT
YEBOAH ANKRAH PHILIP
PERROTTA MARCO
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(PADOVA)
AMMONIZIONE (I INFR)
CHIARELLA MARCO
KONTEK IVAN
QUAINI ALESSANDRO
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
16/50
FAZZI NICOLÒ
CALABRESE BERNARDO
VILLA LUCA
MALAGRIDA LORENZO
TOFANARI NICCOLÒ
(LUCCHESE)
(PADOVA)
(PADOVA)
(RIMINI)
(RIMINI)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 26 Gennaio 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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