
(AGENPARL) – sab 09 dicembre 2023 SEGRETERIE TERRITORIALI TARANTO
A: Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto
Dott.ssa Paola Dessì
e p.c. :Presidente AdSP Mar Ionio
Prof. Avv. Sergio Prete;
Segretario Generale AdSP Mar Ionio
Dott. Roberto Settembrini;
Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci;
Questura di Taranto Dott. Questore Massimo Gambino.
Subject: SIT-IN dei lavoratori ex TCT iscritti alla Taranto Port Workers Agency.
Sua Eccellenza, le scriventi OO.SS. sono da mesi impegnate nella proroga dello strumento normativo, di politica attiva del lavoro, che negli anni ha faticosamente garantito la salvaguardia occupazionale e salariale per i lavoratori portuali risultati in esubero in seguito alla liquidazione nel 2016 della Taranto Container Terminal spa, concessionaria ex art 18 L 84/94 del Molo Polisettoriale del Porto di Taranto.
Purtroppo ad oggi e nonostante l’impegno assunto dai Parlamentai di terra Ionica nel corso di un incontro tenutosi in AdSP dello Ionio nel mese di ottobre u.s. alla presenza del Presidente Prete nessuno strumento o previsione normativa è stata messa in campo dal Governo al fine di tutelare ulteriormente queste 340 famiglie che a partire dal 31 Dicembre 2023 in assenza di interventi reali rimarranno prive di ogni forma di reddito.
Con la presente, alla quale si allega la nostra comunicazione del 12 Ottobre u.s. inviata a tutte le parti pubbliche coinvolte per una più chiara lettura di quanto in atto, si comunica che si terrà un SIT-IN di protesta sotto la sede della locale Prefettura Giovedì 14 Dicembre 2023 dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Al contempo si chiede a Sua Eccellenza un incontro da tenersi nel corso della manifestazione al fine di rappresentare ulteriormente le istanze di questi lavoratori e delle loro famiglie.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione ove necessari, Saluti.
Taranto 09 Dicembre 2023.
FILT CGIL FITCISL UILTRASPORTI
Zotti Francesco Squicciarini Vito Sasso Carmelo
De Ponzio Michele Semitaio Gianluca Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
Taranto 12 Ottobre 2023 A: Ministrero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
Sen. Mario Turco
È noto come, in applicazione della norma indicata in oggetto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio, con Delibera del Comitato di Gestione n. 10/17 in data 19/06/2017, abbia istituito l’Agenzia denominata “Taranto Port Workers Agency S.r.l.” (innanzi TPWA) con un numero di 502 lavoratori iscritti nei propri elenchi.
Al netto dei ricollocamenti già avvenuti grazie all’attività di supporto svolta dalla TPWA al 31/08/2023 risultavano iscritti alla medesima Agenzia n. 338 ex lavoratori della Taranto Container Terminal.
Come noto l’Agenzia svolge, nel Porto di Taranto, attività di supporto alla ricollocazione lavorativa dei soggetti iscritti nei propri elenchi anche attraverso la formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell’area di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale.
Inoltre, a partire dalla data di costituzione, i lavoratori iscritti negli elenchi dell’Agenzia hanno beneficiato dell’erogazione dell’indennità per le giornate di mancato avviamento a lavoro (IMA) secondo quanto previsto dall’art. 3, co. 2, della L. n. 92/2012.
Si fa presente che, all’interno della circoscrizione portuale sono in fase di insediamento, poiché già autorizzate dal Commissario Zes 6 diverse nuove attività imprenditoriali per effetto dell’attivazione della
Zona Economica Speciale e della Zona Franca Doganale che di conseguenza dovranno produrre istanza di Autorizzazione ad operare all’interno dell’AdSP dello Ionio.
Qualora tali autorizzazioni vengano ragionevolmente rilasciate dall’ Autority tali imprese saranno, fino alla scadenza della validità della norma in oggetto, legalmente obbligate al reimpiego prioritario dei lavoratori iscritti nelle liste dell’Agenzia TPWA per i quali sono in atto dei corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale già dallo scorso anno in coerenza con il Piano dei fabbisogni formativi redatto dalla AdSP.
Dai piani operativi delle 6 società posti a base delle autorizzazioni ricevute dalla struttura tecnica della ZES Ionica si rileva una necessità di manodopera in fase di start up di 403 u.l.a. come agevolmente riepilogato nell’allegato 1.
A queste 403 unità lavorative vanno aggiunte le 200 u.l.a. che verranno impiegate nella fase di start-up dell’investimento Ferretti, già evidenziate nel piano industriale al centro del relativo Accordo di Programma già sottoscritto con il Governo e che è in via di realizzazione sempre all’interno dell’area portuale.
Inoltre su richiesta sindacale in seno al Tavolo Sociale della ZES Ionica interregionale Puglia-Basilicata si è convenuto di coinvolgere le aziende autorizzate ad insediamenti ZES In porto nell’implementazione eventuale del Piano dei fabbisogni formativi dell’AdSP al fine di integrarlo con le professionalità e relativi fabbisogni formativi legati alle diverse attività che nel breve andranno ad espletare.
Il progetto, denominato ambiziosamente Accademy Pro, si pone l’obbiettivo di riqualificare in maniera adeguata e tempestiva i lavoratori, con priorità a quelli beneficiari della clausola sociale legata all’iscrizione agli elenchi della TPWA, al fine di rendere ognuno adeguato e pronto a ricevere una offerta occupazionale da parte delle società in via di start-up.
Su tale progetto e soprattutto sulle relative risorse le OO.SS. congiuntamente all’AdSP il 4 Luglio sono state già audite nella relativa Commissione Consiliare della Regione Puglia al fine di contemplare quanto necessario nella programmazione regionale.
Quanto finora esposto, si rappresenta al fine di evidenziare, come da noi già chiesto congiuntamente da AdSP Mar Ionio, la necessità di una proroga con estensione a tutto il 2025 di quanto previsto dall’art. 3, co. 2, della L. n. 92/2012 per consentire la completa, concreta finalizzazione dello strumento di politica attiva del lavoro istituita con in Decreto Legge 26 dicembre 2016 n°254, poi convertito con modificazioni nell’art. 4 della legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 18.
Questo ulteriore tempo si rende necessario a causa del rallentamento dell’investimento del nuovo terminalista ex art. 18 SSCT, dovuto al biennio di pandemia ed all’attuale quadro di incertezza internazionale causato nel conflitto in Ucraina, ed è indispensabile a coprire i tempi necessari allo sviluppo degli
investimenti legati alla ZES e previsti all’interno del sedime portuale, il cui fabbisogno occupazionale ad oggi supera di gran lunga il numero dei lavoratori attualmente iscritti.
La proroga della durata dell’Agenzia e della relativa clausola sociale legalmente esigibile (termine attuale al 7/3/2024) consentirebbe ai lavoratori iscritti di conservare l’indennità legata alle giornate di mancato avviamento a lavoro (IMA, il cui attuale finanziamento termina al 31/12/2023), nell’attesa della definitiva riqualificazione e ricollocazione al lavoro con conseguente cancellazione dagli elenchi.
Per quanto sopra esposto le scriventi chiedono di valutare la possibilità di presentare un opportuno emendamento alla prossima Legge di Stabilità che preveda la salvaguardia di questi lavoratori e delle loro famiglie.
Cordiali saluti
FILT CGIL TARANTO FITCISL TARANTO UILTRASPORTI TARANTO
DE PONZIO MICHELE FIORINO ORONZO CARMELO SASSO
AREA DI INTERESSE
ZESIONI
ONI RILAICIA.’n AUTORITA’Dl
IMPATIO
ZONA ZIS PORTO DI TARANTO
ATnVJTA’ DA SVOLGEREVALORE INVESTIMVlTOOCCUPAZIONALE
PREVISTO
NOTE
EXSOICO
RADA V SPORGENTE
TERRAPIENO NEI PRESSI AREA EX BELI.EIJ
TERRAP.IENO EST
RADA IV SPORGENTE
EX CASERMA BARLE’ITA
Costruzio?i ?avaliProcettulo?e e costnzio?e lmplaatiBionfrmeria Loclsdca per compo?e?dstlc.
idnaUcaSlkll per deposito cemento
1.soo.000,00lii
allegato 1
LEGALE
LEGALE
Decreto legge 29/12/2016, n. 243
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2016, n. 304.
Capo II
Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione
Art. 4. Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment)
In vigore dal 1 gennaio 2022
Al fine di sostenere l’occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l’80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a settantotto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d’ intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale con?uiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. [25]L’Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall’Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all’articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie di cui al comma 1 sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale. [23]L’Agenzia di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell’area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. [23]La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell’ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale di cui al comma 1, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e quest’ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia. [23]. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le
© Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.15 Maggio 2023 pag. 1
imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell’Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; lo stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati devono accettare l’ impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia. [23]
ciascuno degli anni 2022 e 2023. [26]
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 [24].
legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Note:
[23]Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 18. [24]Lettera così modificata dallalegge di conversione 27 febbraio 2017, n. 18.
[25]Comma modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 18, dall’art. 11-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dallaL. 28 febbraio 2020, n. 8, e dall’art. 93, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art. 93, comma 4, del medesimo D.L. n. 104/2020. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 11, comma 6, lett. a), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dallaL. 26febbraio 2021, n. 21, e dall’art. 1, comma 996, lett. a), L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.[26]Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 18, dall’art. 11-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dallaL. 28 febbraio 2020, n. 8, dall’art. 11, comma 6, lett. b), D.L. 31dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dallaL. 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, dall’art. 1,
© Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.15 Maggio 2023 pag. 2
Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale.
All’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novantadue mesi»
al comma 8, le parole: «alla scadenza dei trentasei mesi,» sono cancellate.*c) al comma 8, le parole: «alla scadenza dei trentasei mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «alla scadenza dei novantadue mesi ».**
*questo consentirebbe in caso di ricollocazione rapida dei lavoratori la trasformazione anticipata rispetto alla scadenza della validità normativa.
** questo aggiorna il testo della norma che ad oggi è incoerente rispetto ai suoi contenuti poiché si riferisce ancora al termine originario della norma di 36 mesi, mentre l’attuale termine è di 68 mesi.