
(AGENPARL) – gio 05 ottobre 2023 CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA
AUTORITA’ MARITTIMA DELLO STRETTO
ORDINANZA
(numero e data come da protocollo generale)
Il Comandante della Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto, Capo del
compartimento marittimo di Messina:
VISTA
l’adozione delle opportune misure di vigilanza nelle more dell’intervento degli
artificieri nello specchio acqueo antistante località Galati Marina del Comune di
Messina e la regolamentazione delle modalità di rimozione a tutela della pubblica
e privata incolumità;
VISTO
l’impiego del Personale del Nucleo SDAI di Augusta al fine di bonificare la zona
oggetto del ritrovamento dell’ordigno bellico;
VISTA
la comunicazione telefonica in data odierna da parte del Capo Nucleo SDAI di
Augusta, circa la necessità di effettuare il brillamento dell’ordigno bellico nonché
le relative prescrizioni per effettuare tali operazioni relative al predetto ordigno
bellico ritrovato in località Galati Marina (Me) del Comune di Messina – in posizione
Latitudine 38°06’29.7’’ N – Longitudine 015°30’40.3’’ E;
VISTA
La propria Ordinanza di interdizione n. 132/2023 del 14/08/2023;
CONSIDERATA la necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela della
pubblica incolumità e garantire la sicurezza della navigazione;
VISTI
gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo
Regolamento d’Esecuzione;
RENDE NOTO
DI MARE POSTA A CIRCA 1.5 MIGLIA NAUTICHE A LARGO DELLE ACQUE ANTISTANTI L’ABITATO
DI GALATI MARINA (ME) E PIU’ PRECISAMENTE SUL PUNTO DI COORDINATE GEOGRAFICHE LAT.
38°05,604’ N – LONG. 015°32,196’ E, SI SVOLGERANNO LE OPERAZIONI DI BRILLAMENTO
DELL’ORDIGNO BELLICO SOPRA CITATO A CURA DEL NUCLEO SDAI DELLA MARINA MILITARE.
ORDINA
Art. 1
con effetto immediato, nello specchio acqueo avente centro sul punto ? 38°05,604’ N – ?
015°32,196’ E per un raggio di 300 m, il divieto di balneazione, navigazione e sosta di
natanti, nonché la pesca e ogni attività subacquea e diportistica in genere sino alla
conclusione delle operazioni di bonifica.
I natanti e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione,
devono procedere prestando particolare attenzione e con l’adozione di eventuali misure
aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza, al fine di prevenire situazioni di
potenziale pericolo.
Art. 2
Non sono soggette al divieto di cui all’art. 1, le unità navali della Guardia Costiera e delle