
(AGENPARL) – mar 26 settembre 2023 N. prot. AREG/966247/2023 del 12/09/2023
COMUNE DI PALERMO
Ufficio del Segretario Generale
Palazzo delle Aquile Piazza Pretoria,1 – 90133 PALERMO
Oggetto:
Indizione delle procedure di selezione delle concessioni di posteggio e di
autorizzazione per il commercio nel mercato di Piazza del Carmine.
Consequenziale attivazione dei servizi di supporto alla creazione di impresa ed
erogazione di contributi a fondo perduto.
Al Sig. Dirigente dell’Ufficio Suap, Mercati e Commercio
E p.c. Al Sig. Assessore Attività Produttive
A riscontro della nota in oggetto, si esplicita, di seguito, l’avviso dello scrivente, non
vincolante ma meramente finalizzato a supportare, in punto di diritto, la funzione dirigenziale per
le determinazioni, di competenza gestionale, che la stessa intenderà assumere.
La S.V., interpretando come perentorio il termine di novanta giorni fissato dall’art. 8 della
suddetto termine.
E, mentre la natura perentoria risponderebbe alla ratio legis di evitare l’estensione “in via
indiscriminata” del tempo in cui provvedere alla sanatoria e ”un’alterazione del principio
comunitario di libera concorrenza”, la permanenza del Regolamento e la emissione dei
conseguenti atti gestionali finalizzati all’adozione dei provvedimenti autorizzativi nonchè alla
erogazione di contributi, rischierebbero l’instaurarsi di contenziosi, con “conseguente grave
danno patrimoniale”.
A parte la circostanza che la nota in oggetto è esente da ogni valutazione sulle
conseguenze di un eventuale annullamento (totale) con efficacia ex tunc, quali: a) superamento
dello sbarramento temporale dei dodici mesi perentori (decorrenti dall’adozione) prescritto, per
l’annullamento degli atti amministrativi, dall’art. 21 nonies L. 241/1990 e ss.mm.ii.; b) procedure
coatte da dovere avviare per lo “smantellamento” del Mercato istituito con la Deliberazione 351;
c) ricorsi, promovibili presso le diverse magistrature, per avere il Comune negato l’esercizio del
diritto di regolarizzazione delle posizioni degli operatori, diritto correlato all’OBBLIGO (NON si
tratta, invero, di FACOLTA’) a carico dello stesso (Cfr. art. 8 bis L.R. 2/1996 “I Comuni
provvedono a regolarizzare…”; art. 5 comma 7 L.R. 28/1999 “Per gli strumenti urbanistici
N. prot. AREG/966247/2023 del 12/09/2023
semplicemente adottati, i comuni provvedono all’adeguamento con apposite delibere consiliari
di modifica da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al
comma 1…”; d) gestione dei rapporti con l’ IACP.
Indipendentemente dalle auspicabili valutazioni che, ove comprovata la illegittimità del
Regolamento, imporrebbero, comunque, una ponderazione tra interesse pubblico ed interessi
privati coinvolti, in uno con il regime di impugnativa che connota gli atti regolamentari, lo
scrivente condivide la posizione assunta dal Segretario Generale pro-tempore, con nota prot. n.
farebbe decadere la ritenuta illegittimità del Regolamento, almeno per il motivo de quo.
Occorre, in ogni caso, partire da un’attenta lettura dell’art 8 bis introdotto dalla L.R.
2/1996.
Ed invero, l’art. 8 comma 17 della L.R. 18/1995, al fine della regolarizzazione dei mercati
esistenti di fatto nella loro configurazione poneva l’obbligo di adozione, a carico dei Comuni, di
apposito Regolamento, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Il successivo art. 8 bis, abrogando il comma 17 dell’art. 8, ha riformulato l’abrogata
norma mantenendo la previsione relativa all’adozione del Regolamento entro novanta giorni ed
aggiungendo, alla regolarizzazione dei mercati di fatto, la regolarizzazione della posizione degli
operatori che “ivi esercitano l’attività commerciale…attività svolta nel mercato da almeno sei
mesi prima dell’entrata in vigore della presente legge”.
Ebbene, una interpretazione letterale dell’art. 8 bis va, inequivocamente, nel senso che
presupposto di ammissibilità, al fine della regolarizzazione degli operatori, è lo svolgimento
dell’attività nel mercato da almeno 6 mesi prima dall’entrata in vigore della legge. Ed è proprio
la decorrenza dello svolgimento dell’attività che impedisce una regolarizzazione sine die.
Consegue che, ove osservato l’ambito temporale di svolgimento dell’attività, non
sarebbero concreti i rischi adombrati nella nota che si riscontra: “alterazione del principio
comunitario di libera concorrenza” ed estensione “in via indiscriminata” del tempo entro cui
provvedere alla sanatoria; semmai, per tale ultimo aspetto, l’attenzione si sposterebbe sulla
questione dei tributi, ove dovuti e non riscossi, negli anni intercorrenti tra la data di entrata in
vigore della legge ed il Regolamento.
Ma, passiamo all’analisi, in parte qua, del nostro Regolamento:
A) Gli artt. 2 comma 1 lett. b) e 3 comma 1 lettera c), correttamente indicano, come data
di decorrenza dell’attività, una data anteriore ad almeno sei mesi prima dell’ entrata
in vigore della L.R. 2/1996, di modifica ed integrazione della L.R. 18/1995; ma,
piuttosto che porla come requisito per la regolarizzazione (rectius requisito di
ammissibilità per la selezione di regolarizzazione e per la successiva attribuzione del
contributo), la pongono come criterio di priorità, atteso che sia il comma 2 dell’art. 2
che il comma 2 dell’art. 3 consentono l’assegnazione di un termine per l’acquisizione
del predetto requisito, ove non posseduto alla data di presentazione della domanda.
B) L’art. 7 comma 1 statuisce che, una volta concluse le procedure di regolarizzazione,
i posteggi rimasti “liberi per mancanza degli AVENTI DIRITTO” saranno assegnati
secondo le vigenti normative previo avviso pubblico.
Con riferimento alle previsioni regolamentari sub A) -criterio di priorità- le stesse,
operando una DEROGA alla norma di legge sono, ad avviso dello scrivente, illegittime. Ed è
proprio tale deroga ad estendere indiscriminatamente la sanatoria.
N. prot. AREG/966247/2023 del 12/09/2023
Con riferimento alla previsione regolamentare sub B), lo scrivente fa rilevare la natura di
norma transitoria del Regolamento. Come specifica, infatti, il comma 2 del citato art. 7 “Le norme
del presente Regolamento si applicano esclusivamente alla procedura connessa alla fase di
regolarizzazione del mercato. Ultimato tale iter, le norme cessano di avere effetto, facendosi
luogo alle ordinarie procedure”.
Dalla previsione consegue che il Regolamento si applica al solo fine della
regolarizzazione, essendo OBBLIGATORIO destinare i posti che residueranno, all’esito della
procedura di regolarizzazione, ad altri operatori individuati con il ricorso a NUOVO e DIVERSO
avviso pubblico che segua le regole ordinarie.
Ed invero, è proprio il bando unico, in cui concorrono operatori “da regolarizzare” ed “altri
operatori”, che non solo connota la “ultra-efficacia” del Regolamento ma potrebbe essere
considerato lesivo della libera concorrenza.
In conclusione, a parere dello scrivente:
? in termini di previsione regolamentare, si potrebbe fare ricorso alla modifica degli artt. 2
e 3 del Regolamento ed alla loro riformulazione coerente con il dettato di legge. Modifica
e riformulazione che, se intese come annullamento parziale, non travolgerebbero, in toto,
gli effetti del Regolamento, né incontrerebbero lo sbarramento temporale dei dodici mesi;
? in termini di applicazione del Regolamento, conformemente all’art. 7, una volta
determinato il numero residuo di posti, emettere un secondo bando disciplinato dalle
procedure ordinarie per l’assegnazione dei posti residui nonchè un successivo ed
ulteriore bando, diretto alle imprese “operanti”, per il sostegno finanziario di cui al
Regolamento UE n. 1407/2013.