
(AGENPARL) – mar 18 aprile 2023 Un ese
mpio di calcolo
La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del
credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti
rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altr
i crediti nel
frattempo acquisiti.
Per esempio, u
di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro
e prevede di non avere sufficiente capacità per
assorbirla in compensazione tramite
F24 entro il 31
dicembre di quest’anno
potrà
stimare la
quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compens
azione entro la fine dell’anno (per
esempio
60 euro
e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che no
prevede di utilizzare
40 euro
uesto
importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4
euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicem
bre degli anni dal 2024
al 2033. S
e alla fine del 2023
avrà altri crediti residui non compensabil
i, potrà
comunicare all’Agenzia di
volerli
ripar
tire
nei successivi dieci anni. In alternativa
a questa
prima soluzione
sarà possibile
attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui
non compensabili e
inviare la relativa comunicazione a
lle Entrate.
Roma,
aprile 2023
AGENZIA DELLE ENTRATE
Giorgione, 106
http://www.agenziaentrate.gov.it
INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI
Ufficio Stampa
entrate
INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI
800.909696 (da fisso
numero verde gratuito)
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Ufficio
Stampa
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COMUNICATO STAM
pronte le regole per utilizzarli in 10 anni
con la rateizzazione lunga
s barriere architettoniche
imprese edilizie
, banche e altri cessionari)
possono ripartire in 10 anni i
crediti
non ancora
utilizzati
per i quali è stata comunicata
a prima
opzione entro lo scorso
31 marzo
. Per farlo
basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile
dal prossimo 2 maggio
nell’area riservata
el sito dell’Agenzia delle Entrate
. Inoltre la comuni
cazione potrà
riguardare anche solo una
parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti
rateizzati
la restante parte della rata
eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo. Sono
alcune
delle
novità
contenute nel
provvedimento
firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, che, in attuazione delle ultime modifiche normative
in materia
(Dl n. 1
1/2023 e
relativa Legge di conversione n. 38/2023), fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che
intendono usufruire di questa possibilità
Quali crediti possono essere “diluiti” in 10 anni
La novità si applica ai crediti d’imposta
relativi a
derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate
entro il 31 marzo di quest’anno. Il provvedimento di oggi specifica che la qu
ota residua di
ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive
alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione
può essere ripartita in 10 rate annuali
di pari importo.
In particolare, la nuova ripartizio
delle rate dei crediti riferite
agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per
la prima cessione o lo sconto in fat
tura inviate all’Agenzia delle E
ntrate fino al 31
tobre 2022, relative al Superbonus;
agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicaz
ioni inviate all’Agenzia
delle E
ntrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché
dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo
2023, relative al Sismabonus e al Bonus
Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non
potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.
Come comunicare la scelta per la nuova
rateizzazione lunga
Fornitori e cessionari
potranno
comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga
al posto di quella
originariamente prevista
semplicemente accedendo all’area riservata
sito dell’Agenzia,
dove, dal 2 magg
io 2023,
sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della
cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023
il servizio sarà attivo anche per
gli intermediari provvisti di