
(AGENPARL) – BRUXELLES dom 19 marzo 2023

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per allinearla alle norme dell’Unione sulla protezione dei dati personali
(COM(2021)0767 – C9?0441/2021 – 2021/0399(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0767),
– visti l’articolo 294, paragrafo 2, e l’articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0441/2021),
– visto l’articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
– visto l’articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0041/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione | Emendamento |
(1) La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio9 prevede norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. La direttiva fa obbligo alla Commissione di riesaminare gli altri atti giuridici del diritto dell’Unione al fine di valutare la necessità di allinearli alla direttiva stessa e formulare, ove necessario, le proposte per modificarli in modo da garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali rientranti nell’ambito della direttiva. | (1) La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio9 prevede norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Tale direttiva prevede che gli Stati membri debbano trattare i dati personali in modo da garantirne un’adeguata sicurezza. La direttiva fa obbligo alla Commissione di riesaminare gli altri atti giuridici del diritto dell’Unione al fine di valutare la necessità di allinearli alla direttiva stessa e formulare, ove necessario, le proposte per modificarli in modo da garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali rientranti nell’ambito della direttiva. |
__________________ | __________________ |
9 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). | 9 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). |
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (3 bis) La direttiva (UE) 2016/680, il regolamento (UE) 2016/7941bis e il regolamento (UE) 2018/17251ter del Parlamento europeo e del Consiglio prevedono garanzie per il trasferimento di dati personali tra gli Stati membri ed Europol, al fine di assicurare una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. |
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| 1 bis Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53). |
| 1 ter Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione | Emendamento |
| (3 ter) Data la recente modifica del regolamento (UE) 2016/794, è opportuno prestare particolare attenzione alle norme e alle garanzie ivi previste in materia di protezione dei dati. Il consiglio di amministrazione di Europol deve specificare le condizioni relative alla fornitura e al trattamento dei dati personali in conformità del regolamento modificativo (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis, al fine di limitare efficacemente l’impatto delle attività di trattamento dei dati sulle persone. |
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| 1 bis Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 1). |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione | Emendamento |
(6) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e ha espresso un parere il XX/XX 20XX, | (6) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il 25 gennaio 2022, |
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11 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). | 11 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). |
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera -a
2005/671/GAI
Articolo 2 – titolo
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Testo in vigore | Emendamento |
| (-a) il titolo è sostituito dal seguente: |
Trasmissione di informazioni relative ai reati terroristici all’Eurojust, all’Europol e agli Stati membri | “Trasmissione di informazioni relative ai reati terroristici all’Europol e agli Stati membri” |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a
2005/671/GAI
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 bis
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Testo della Commissione | Emendamento |
Ciascuno Stato membro garantisce che i dati personali siano trattati ai sensi del primo comma solo ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale in relazione a reati di terrorismo. | Ciascuno Stato membro garantisce che i dati personali siano trattati ai sensi del primo comma solo ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale in relazione a reati di terrorismo, in conformità del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati. |
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b
2005/671/GAI
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 bis
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Testo della Commissione | Emendamento |
Le categorie di dati personali da trasmettere all’Europol per le finalità di cui al paragrafo 3 restano limitate a quelle di cui al regolamento (UE) 2016/794, allegato II, lettera B, punto 2. | Le categorie di dati personali da trasmettere all’Europol per le finalità di cui al paragrafo 3 restano limitate a quelle di cui al regolamento (UE) 2016/794, allegato II, lettera B, punto 2. Al fine di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali, tali dati sono trasferiti nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 32 di detto regolamento. |
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c
2005/671/GAI
Articolo 2 – paragrafo 6 – comma 1 bis
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Testo della Commissione | Emendamento |
Le categorie di dati personali che possono essere scambiati fra gli Stati membri per le finalità di cui al primo comma restano limitate a quelle specificate nel regolamento (UE) 2016/794, allegato II, lettera B, punto 2. | Le categorie di dati personali che possono essere scambiati fra gli Stati membri per le finalità di cui al primo comma restano limitate a quelle specificate nel regolamento (UE) 2016/794, allegato II, lettera B, punto 2. Qualora tale scambio abbia luogo, esso è effettuato conformemente ai requisiti di sicurezza, alle salvaguardie e alle garanzie in materia di protezione dei dati previsti dal diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo | Modifica della decisione 2005/671/GAI del Consiglio per allinearla alle norme dell’Unione sulla protezione dei dati personali | |||
Riferimenti | COM(2021)0767 – C9-0441/2021 – 2021/0399(COD) | |||
Presentazione della proposta al PE | 1.12.2021 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | LIBE 17.1.2022 |
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Relatori Nomina | Patryk Jaki 20.4.2022 |
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Esame in commissione | 5.9.2022 |
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Approvazione | 1.3.2023 |
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Esito della votazione finale | +: –: 0: | 64 0 0 | ||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Vladimír Bil?ík, Vasile Blaga, Ioan-Rare? Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, Caterina Chinnici, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia ?uriš Nicholsonová, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, ?ukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Erik Marquardt, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wi?niewska, Javier Zarzalejos | |||
Supplenti presenti al momento della votazione finale | Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Beata Kempa, Philippe Olivier, Drago? Tudorache, Petar Vitanov, Tomáš Zdechovský | |||
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale | Gheorghe Falc?, Jean-François Jalkh, Petra Kammerevert, Marisa Matias, Martina Michels, Ljudmila Novak, Stanislav Pol?ák, Mick Wallace, Bernhard Zimniok | |||
Deposito | 6.3.2023 |
Fonte/Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0041_IT.html