
(AGENPARL) – gio 09 marzo 2023 La Corte annulla, in parte, le sentenze del Tribunale e, di conseguenza, le decisioni della Commissione che hanno disposto accertamenti nei locali di diverse imprese francesi del settore della distribuzione a causa di sospette pratiche anticoncorrenziali
La Commissione avrebbe dovuto registrare le audizioni da essa svolte con i fornitori di tali imprese per poter utilizzare le informazioni emerse da dette audizioni come indizi di un’infrazione, dal momento che le audizioni in parola, in considerazione del loro tenore e del loro contesto, miravano a raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine
Sentenze della Corte nelle cause C-682/20 P | Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione, C-690/20 P Casino, Guichard-Perrachon e Achats Marchandises Casino/Commissione e C-693/20 P | Intermarché Casino Achats/Commissione
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 44
/23
Lussemburgo, 9 marzo 2023
Sen
tenze della Corte nelle cause C
–
682/20 P | Les Mousquetaires e I
TM Entreprises/Commissione, C
–
690/20 P
Casino, Guichard
–
Perrachon
e Achats Marchandises Casino/
Commissione e C
–
693/20
P |
Intermarch
é Casino Achats/
Commissione
La Corte annulla, in parte, le sentenze del Tribunale e, di conseguenza, le
decisioni della Commissione che hanno disposto accertamenti nei locali di
p
ratiche anticoncorrenziali
La Commissione avrebbe dovuto registrare le audizioni da essa svolte con i fornitori di tali imprese per poter
utilizzare le informazioni emerse da dette audizioni come indizi di unâ??infrazione, dal momento che le audizioni
in par
ola, in considerazione del loro tenore e del loro contesto, miravano a raccogliere informazioni relative
allâ??oggetto di unâ??indagine
La Commissione, avendo ricevuto informazioni relative a scambi di informazioni tra
diverse imprese e associazioni
di imprese
Nellâ??ambito dei suoi accertamenti, la
Commissione ha, in particolare, procedu
–
Perrachon, Achats Marchandises Casino e
Intermarché Casino Ac
hats hanno presentato ricorsi dinanzi al Tribunale dellâ??Unione europea, chiedendo
lâ??annullamento delle predette decisioni della Commissione.
Con le sue sentenze del 5 ottobre 2020
1
, il Tribunale ha
accolto tali ricorsi solo in parte.
Le citate
imprese han
no impugnato le sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.
Con le
sentenze rese in data odierna, la Corte ricorda che
la Commissione è tenuta a registrare tutte le audizioni
da essa svolte al fine di raccogliere informazioni relative allâ??ogget
to di una sua indagine.
A questo proposito,
la Corte dichiara che
tale obbligo trova applicazione a prescindere dal fatto che lâ??audizione di cui trattasi
abbia luogo prima dellâ??apertura formale di unâ??indagine
, al fine di raccogliere indizi di unâ??infrazione
,
oppure
dopo
, al fine di raccogliere prove di unâ??infrazione.
In tale contesto, la Corte precisa che la Commissione può registrare le audizioni in ogni forma, compresa quella
orale, garantendo così lâ??efficacia e la celerità dellâ??indagine.
In siffatte
circo
stanze, la Corte ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare che
lâ??obbligo di registrazione non
si applicava
alle audizioni
svolte dalla Commissione
con i fornitori delle imprese di cui
1
Sentenze del Tribunale del 5 ottobre 2020,
Casino, Guichard
–
Perrachon e AMC/Commissione,
T
–
249/17
,
Intermarché Casino Achats/Commissione,
T
–
254/17
,
Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione,
T
–
255/17
(v. altresì il
CP n.
122/20
).
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Restate connessi
!
trattasi, sulla base del rilievo che n
essuna indagine era ancora stata formalmente aperta nei confronti di queste
ultime.
La Corte precisa che, al fine di stabilire se tali audizioni rientrassero nellâ??ambito di applicazione dellâ??obbligo di
registrazione gravante sulla Commissione, il Tribunale
avrebbe dovuto esaminare se le stesse mirassero a
raccogliere informazioni relative allâ??oggetto di unâ??indagine, alla luce del loro tenore e del loro contesto.
Orbene, un
vano
essere
registrate.
Di conseguenza, la
Corte
annulla
, in parte,
le citate sentenze del Tribunale
.
La Corte, ritenendo di poter statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, conclude che,
dal momento che
le informazioni ottenute in violazione dellâ??obblig
o di registrazione costituiscono la parte essenziale degli
indizi su cui si basano le decisioni della Commissione, queste ultime non sono fondate su indizi
sufficientemente gravi.
Pertanto, la Corte
annulla anche tali decisioni.
IMPORTANTE:
Avverso le sent
enze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, lâ??impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisio
ne del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al
Tribunale, che è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte nel giudi
zio di impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâ??informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
delle sentenze (
C
–
682/20 P
,
C
–
690/20 P
e
C
–
693/20 P
)
è pubblicato sul sito CURIA il giorno della
pronuncia
.
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â??
(+352)
4303 8575
.