[lid] – Sono stato il direttore de Il Giornale dell’Umbria, appartenente al Gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l., società fallita di cui sono stato anche il liquidatore del 14.1.2016 alla data del fallimento del 17.5.2016.
Nella mia qualità̀ di creditore ho censurato il Comitato dei Creditori e il curatore Faina per condotte negligenti ed imprudenti nell’esprimere parere positivo nel mese di aprile 2017 alla transazioni con Umbria Tv e Centro Italia pubblicità̀, svalutando ad euro 18mila crediti per oltre 500mila euro, una decisione che cozza con le dichiarazioni del sindaco di Geu 1819 S.r.l., dr. Marco Nicchi recuperata il 15.09.2021 dove le perdite certificate al 30.09.2015 erano di euro 825mila e che dovevano, ai sensi del contratto parasociale, ma anche in virtù delle consuetudini degli anni precedenti, essere ripianate dagli ex soci (Financo su tutti, Bifin e TMM).
Nel verbale di Assemblea della Società̀ Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.r.l. in liquidazione del 14 gennaio 2016, tra le motivazioni dello scioglimento della società̀ e relativa messa in liquidazione c’è la mancata esecuzione delle deliberazioni di cui all’assemblea dei soci del 28 agosto 2015. Al punto 3) della citata assemblea c’è il mancato rispetto del patto parasociale di acquisto da parte dei soci cedenti, mentre al punto 6) ci sono gli atti contrari all’interesse della società̀ da parte di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione.
Nel verbale di Assemblea della Società̀ Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.r.l. in liquidazione del 29 aprile 2016 c’è scritto che il liquidatore tratta la narrazione degli argomenti posto all’ordine del giorno e a pagina 5 narra dei «crediti in recupero che ammontano a complessivi euro 1.399.609,86.
In quest’ambito il liquidatore della società Gruppo editoriale Umbria è impegnato nel recupero di importanti valori attivi della società che qui si riepilogano:
Crediti ingiunti al debitore Umbria TV S.r.l. per euro 183.427,00
Crediti ingiunti al debitore Centro Italia Pubblicità S.r.l 396.183,86
Crediti ingiunti ai soci della Geu 1819 S.r.l. per euro 320.000,00
Contributi pubblici anno 2015 per euro 500.000.
Il percorso di esazione di tali crediti segue il normale iter di recupero. Allo stato sono stati emessi i decreti ingiuntivi e sono state fornite le integrazioni richieste dal Tribunale. Mentre per i contributi pubblici ex legge sull’editoria i tempi di incasso stimati in dicembre 2016».
Da sottolineare che con la recente sentenza n. 25056 del 9 novembre 2020 la Corte di Cassazione ha riaffermato la piena operatività nel nostro ordinamento della regola di matrice statunitense nota come «Business Judgment Rule» tradotta negli articoli del Codice Civile, la quale sancisce il principio di insindacabilità̀ nel merito delle scelte di gestione assunte dagli amministratori nell’espletamento del loro incarico.
Nella sentenza richiamata si legge che: «all’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità̀, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità̀ imprenditoriale e può̀ pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità̀ contrattuale nei confronti della società̀: ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può̀ mai investire le scelte di gestione o le modalità̀ e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità̀».
Per meglio comprendere quanto affermato dalla Corte di Cassazione, occorre preliminarmente soffermarsi sull’attuale disciplina dettata dal codice civile in tema di obblighi e responsabilità̀ degli amministratori.
L’articolo 2392 del codice civile pone in capo agli amministratori di società̀ un obbligo generale di diligenza consistente nel dovere di adempiere ai propri doveri con la «diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze».
Si tratta di una regola fondamentale, a cui devono conformarsi tutte le azioni e i comportamenti degli amministratori, indipendentemente dalla circostanza che essi siano specificatamente imposti dalla legge o dallo statuto.
La norma citata, in particolare, nello stabilire i presupposti della responsabilità civile dell’amministratore, individua un parametro generale al quale l’attività degli amministratori deve conformarsi, fondato su due criteri: uno oggettivo, costituito dalla «diligenza richiesta dalla natura dell’incarico» che, rinviando al secondo comma dell’articolo 1176 del codice civile, richiama la nozione di diligenza tipica del buon operatore professionale, l’altro soggettivo, costituito dalla «diligenza richiesta dalle specifiche competenze», il quale consente una maggiore personalizzazione della diligenza richiesta ai singoli amministratori, chiamati ad operare non solo con la diligenza propria del buon gestore professionale, ma anche con quella esigibile in base alle proprie specifiche competenze.
In sintesi, la diligenza nella gestione della società deve essere valutata rispetto al fatto concreto, considerando tutte le circostanze del caso, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche della realtà̀ societaria in cui l’amministratore si trova ad operare nonché la natura dell’incarico che l’amministratore si trova a svolgere.
Nell’ambito di tutte queste valutazioni, si inserisce la Business Judgment Rule (BJR), che introduce un limite al sindacato nel merito delle scelte di gestione compiute dagli amministratori, al fine, da un lato, di garantire loro un più ampio margine di autonomia gestionale, dall’altro, di limitarne la responsabilità in tutti quei casi in cui, pur nel rispetto degli obblighi, generali e specifici, gravanti sugli amministratori, le scelte gestionali da essi compiute si siano rivelate erronee o imprudenti.
La Business Judgment Rule elaborata dalla dottrina statunitense proprio allo scopo di circoscrivere l’ambito di sindacabilità delle scelte imprenditoriali compiute dagli amministratori – sancisce, infatti, il principio dell’insindacabilità nel merito delle scelte di gestione operate dagli amministratori nell’espletamento del loro incarico. In un’ottica di bilanciamento di interessi, dunque, la BJR consente il raggiungimento di un equilibrio tra l’interesse dei soci diretto ad ottenere che la società sia correttamente amministrata, con l’esigenza degli amministratori di poter gestire la società con una certa discrezionalità imprenditoriale, fintanto che la loro attività si conformi al generale obbligo di diligenza.
In linea con la concezione – accolta dall’orientamento costante di dottrina e giurisprudenza – secondo la quale gli amministratori, accettando l’incarico, assumono un’obbligazione di mezzi e non di risultato, per cui non si obbligano a raggiungere un determinato risultato, ma solo ad adottare modalità di amministrazione diligente, la BJR ha trovato formale riconoscimento anche nel nostro ordinamento a partire dal 1965 con un’importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la sentenza n. 2359 del 12 novembre 1965), andando, poi, a consolidarsi nel tempo e trovando accoglimento non solo da parte della giurisprudenza di legittimità ma anche di quella di merito.
In sostanza, la Business Judgment rule fa in modo che il giudice, eventualmente chiamato a stabilire la sussistenza o meno di profili di responsabilità dell’amministratore rispetto ad una certa attività gestoria posta in essere, possa estendere la sua valutazione esclusivamente alle modalità di esercizio del potere gestorio ma non anche ai risultati dell’attività posta in essere dall’amministratore. Pertanto, il giudice non potrà desumere la sussistenza di margini di responsabilità dell’amministratore semplicemente valutando i risultati negativi della gestione operata (che tutt’al più potranno costituire motivo di giusta causa per la revoca dell’amministratore stesso).
La legge, dunque, consente agli amministratori di assumere decisioni rischiose e potenzialmente dannose per la società, purché esse rientrino nel cosiddetto «rischio d’impresa». Rispetto a tali atti, essi saranno responsabili solo laddove vi sia stato un danno per la società derivante da una gestione negligente (cosiddetta mala gestio). Pertanto, nel caso in cui, in conseguenza di un atto discrezionale di gestione, si sia verificata una perdita o, addirittura, il default della società, gli amministratori non incorrono, ipso facto, in responsabilità per mala gestio, ma, in virtù della BJR – la quale vieta al giudice di compiere un sindacato nel merito delle scelte di gestione compiute dagli amministratori, consentendogli, esclusivamente, un sindacato sulla diligenza – risponderanno del danno cagionato alla società solo ove esso dipenda dalla violazione degli obblighi di diligenza gravanti su di essi.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito il principio per il quale le attività compiute dall’amministratore di una società nello svolgimento del proprio potere gestorio rientrano nell’ambito della sua discrezionalità imprenditoriale, insindacabile nel merito ad opera di terzi. Pertanto, anche laddove l’amministratore abbia compiuto scelte economiche «inopportune» (nel caso di specie, un’abnorme apertura di credito verso un cliente poi fallito), non può esserne riconosciuta la responsabilità civile qualora l’amministratore, nell’assumere tali decisioni, abbia comunque utilizzato la diligenza necessaria ad assumerle, senza omettere «quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità» e necessarie ad apprezzare «preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere».
La prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28718 del 16 dicembre 2020, torna a occuparsi del principio della c.d. «business judgement rule» ribadendo che gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per i rischi che l’impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, nel senso che ad essi non potrà essere addossato il risultato negativo dell’attività sociale o di singoli atti ad essa correlati, con conseguente insindacabilità delle scelte gestionali. In nessun caso, quindi, il giudice potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che, se valutate ex ante, queste risultino manifestamente avventate e imprudenti.
Sempre in base al principio «business judgment rule» la convenienza delle scelte di gestione adottate dagli amministratori e dai liquidatori di società è tendenzialmente insindacabile in sede giudiziale, salvo la manifesta irragionevolezza delle stesse, desumibile dal fatto che l’amministratore non abbia usato le necessarie cautele e assunto le informazioni rilevanti. Si tratta di una valutazione da condurre necessariamente ex ante, non potendosi affermare l’irragionevolezza di una decisione dell’amministratore per il solo fatto che essa si sia rivelata ex post economicamente svantaggiosa per la società. In particolare, non può essere ritenuto responsabile l’amministratore o il liquidatore che, prima di adottare la scelta gestoria contestata, si sia legittimamente affidato all’ausilio di figure professionali specializzate.
A tale uopo ribadisco che il Curatore fallimentare non mi ha fatto mai un’azione di responsabilità per la mia attività di Liquidatore Camilloni.
Inoltre, il liquidatore ha censurate condotte, per il tramite il legale avv. Francesco Marrocco, che avrebbero determinato le azioni di responsabilità, come illustrato nei due verbali di assemblea di Assemblea di GEU 1819 S.r.l., condotte che avrebbero portato sicuro beneficio alla massa dei creditori, come le revocatorie degli accordi di compensazione dell’anno 2015 con Umbria Tv e Centro Italia Pubblicità, ma che il Curatore invece ha transatto; mentre invece il Curatore, per avere beneficio alla massa, avrebbe dovuto revocarle in base alla legge 67 della legge fallimentare e avrebbe dovuto precedere anche contro gli ex soci e dipendenti, cosa che non ha fatto.
Tanto è che nello stato passivo contradditorio di GEU 1819 S.r.l. del 10.4.2018, vengono confermate i canonici 700mila euro di finanziamento annuo da parte dell’ex socio di Financo, perdite che sono state dichiarate dal sindaco dottor Marco Nicchi in euro 825.000 al 30.9.2015.
Più in particolare il Curatore Faina, non procedeva alla riscossione del patto parasociale a fronte della dichiarazione del Sindaco di perdite al 30.9.2015 di euro 825.000,00, non ha portato in esecuzione il credito, anzi lo ha utilizzato contro il sottoscritto liquidatore ed il legale di GEU 1819 S.r.l.
Inoltre c’è la spesa non giustificata di euro 70.000 per il contributo pubblico il 28.9.16 mentre il curatore Fallimentare Faina in data il 7.9.16 per mezzo dei suoi legali afferma che il contributo pubblico non è dovuto.
Pertanto, la Bancarotta Fraudolenta non è imputabile al Liquidatore che non ha concorso alla formazione del debito nello stato passivo, ed in particolare al debito di Infopress, Rotopress e alla formazione del debito dei lavoratori, nella specie TFR e ultime mensilità peraltro pagate nel 2016 dal sottoscritto, poiché licenziati il 31.1.2016 ed avendo ricevuto la carica il 14.1.2016.
In particolare, il dottor Eros Faina, come già illustrato, è il Curatore Fallimentare di GEU1819 S.r.l. in liquidazione, Fall. N. 46 del 2016 Tribunale di Perugia dichiarato il 17.5.2016.
Il Curatore fallimentare Faina, non ha proceduto alla riscossione del patto parasociale a fronte della dichiarazione del Sindaco di perdite al 30.9.2015 di euro 825.000,00. Non solo ma il curatore Faina non ha portato in esecuzione il credito, anzi lo ha utilizzato contro il liquidatore ed il legale del Gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l.
Inoltre, il curatore Faina, in barba all’art. 67 L.F. comma, 1, non ha revocato i crediti di Umbria Tv e Centro Italia Pubblicità e il Comitato dei Creditori non ha controllato la dispersione dei crediti sociali. Pertanto allo stato attuale il Liquidatore è sotto processo che aveva denunciato le false fatturazioni e le operazioni infragruppo e tutti gli ex gli amministratori e soci sono stati ammessi allo stato passivo.
Alla luce di quanto sopra menzionato, sarebbe il caso che il Ministero della Giustizia invii gli ispettori per approfondire tale situazione che impone ovviamente di non lesinare ogni sforzo per accertare la verità sull’intero fallimento del Gruppo editoriale Umbria 1819 S.r.l..
Non solo ma sarebbe anche il caso che gli Ispettori del ministero della Giustizia a fronte delle tante osservazioni sul fallimento del Gruppo editoriale Umbria 1819 srl verifichino anche tutti gli altri Fallimenti dello stesso Curatore.
La prima riflessione. Ma a fronte degli articoli pubblicati precedentemente inerenti il fallimento del Gruppo Editoriale Umbria 1819 non sarebbe il caso che la Corte di Appello di Perugia «riveda la risposta» alle due interrogazioni del senatore Barbaro?
La seconda riflessione. Perché non è stato nominato un CTU per verificare le transazioni?
La Terza riflessione. Cosa pensa la Guardia di Finanza di Perugia in merito alla situazione sopra esposta?
(continua)