
(AGENPARL) – ven 09 dicembre 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=16/12/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=12/12/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=16/12/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=12/12/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 12 al 18 dicembre 2022
Contattateci:
Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Giovedì 15 dicembre – h. 9.30
Sentenza nella causa[C-311/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/21) TimePartner Personalmanagement (DE)
(Lavoro temporaneo – Principio della parità di trattamento – Deroga delle parti sociali)
Nel 2017 TimePartner Personalmanagement GmbH, un’agenzia di lavoro interinale, ha assunto CM come lavoratrice interinale con contratto a tempo determinato per alcuni mesi, collocandola presso un’azienda nel settore del commercio al dettaglio.
La lavoratrice ha ricevuto un salario orario lordo di 9,23 euro, conformemente al contratto collettivo applicabile ai lavoratori temporanei, concluso tra due sindacati ai quali erano affiliati rispettivamente TimePartner Personalmanagement GmbH e CM.
Tale contratto collettivo derogava al principio di parità di trattamento riconosciuto nel diritto tedesco, prevedendo, per i lavoratori temporanei, una retribuzione inferiore a quella concessa ai lavoratori dell’impresa utilizzatrice, vale a dire un salario orario lordo di 13,64 EUR. Il giudice tedesco, al quale la lavoratrice si è rivolta per ottenere la differenza di retribuzione, ha chiesto alla Corte di Giustizia di stabilire se l’applicazione dell’accordo in deroga integri una violazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori temporanei, sancito dall’articolo 5 della direttiva 2008/104/CE sul lavoro interinale.
[Documenti di riferimento C-311/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/21)
Giovedì 15 dicembre– h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-204/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-204/21) Commissione / Polonia (Indépendance et vie privée des juges) (PL)
(Inadempimento di uno Stato – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici)
La Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare l’inadempimento della Polonia agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Secondo la Commissione, l’adozione nel 2019 della legge di modifica dell’organizzazione dei tribunali ordinari, della legge di modifica della Corte suprema –che ha introdotto la sezione Disciplinare- e di alcune altre leggi integrerebbero violazioni dello Stato di Diritto e lesioni al principio di indipendenza dei giudici. In sostanza, alcune delle nuove disposizioni della legge sarebbero in contrasto con il principio di preminenza del diritto dell’UE, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, garantiti dall’articolo 7 e dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dal regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Le disposizioni ritenute illegali dalla Commissione riguardano, in particolare, la giurisdizione conferita alla Sezione disciplinare della Corte suprema sulle questioni relative allo status dei giudici, oltreché l’obbligo per i giudici di fornire informazioni sulle loro attività pubbliche e sociali in associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, compresa l’appartenenza a un partito politico, prima della loro nomina, e la pubblicazione di tali informazioni.
[Documenti di riferimento C-204/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-204/21)
Giovedì 15 dicembre– h. 9.30
Conclusioni nelle cause riunite [C-181/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-181/21) G. (Nomination des juges de droit commun en Pologne) (PL) – [C-269/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-269/21) BC et DC (Nomination des juges de droit commun en Pologne) (PL)
(Stati membri – obblighi -Definizione dei mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva-rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici)
La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto UE della recente riforma del sistema giudiziario polacco, con riguardo alle procedure di nomina dei giudici presso i tribunali ordinari. Le questioni pregiudiziali intendono chiarire se le nuove norme per la costituzione di un collegio giudicante soddisfino l’obbligo di preventiva costituzione del giudice per legge sancito dall’articolo 19, secondo comma, del TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali del l’Unione europea. La questione si pone per i casi in cui alcuni dei membri del collegio giudicante sono stati nominati secondo una procedura che non prevede la partecipazione di organi di autogoverno della magistratura.
[Documenti di riferimento C-181/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-181/21)
Giovedì 15 dicembre– h. 9.30
Conclusioni nelle cause riunite [C-615/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-615/20) YP e.a. (Levée d’immunité et suspension d’un juge) (PL) – [C-671/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-671/20) M. M. (Levée d’immunité et suspension d’un juge) (PL)
(Stati membri – Obblighi – Determinazione dei mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Regime disciplinare dei giudici nazionali)
Il 18 novembre 2020 la Sezione disciplinare della Corte suprema della Polonia ha revocato l’immunità al giudice I. T. nel procedimento penale a suo carico e lo ha sospeso dall’incarico. Nella causa C-615/20, la Corte, in cui il giudice I. T. siede, ha sollevato numerose obiezioni in merito all’indipendenza e all’imparzialità della Camera disciplinare. Nella causa C-671/20, originata da un rinvio pregiudiziale del giudice al quale sono stati riassegnati i casi trattati dal giudice I.T., sono state espresse riserve analoghe.
[Documenti di riferimento C-615/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-615/20)
Giovedì 15 dicembre– h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-124/21 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-124/21%20P) International Skating Union / Commissione (EN)
(Federazione sportiva- concorrenza- pattinaggio di velocità)
L’Unione internazionale di pattinaggio («UIP») chiede alla Corte l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2020, International Skating Union/Commissione ([T-93/18](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-93/18), v. comunicato stampa [n. 159/20](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200159it.pdf)). Con tale sentenza il Tribunale aveva parzialmente respinto il suo ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione europea, datata 8 dicembre 2017, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Con l’anzidetta decisione, la Commissione aveva dichiarato la contrarietà al diritto dell’Unione in materia di concorrenza delle norme dell’Unione internazionale di pattinaggio (UIP) che prevedono severe sanzioni contro gli atleti che partecipano a gare di pattinaggio di velocità non riconosciute dalla Commissione
[Documenti di riferimento C-124/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-124/21%20P)
Giovedì 15 dicembre– h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-333/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-333/21) European Superleague Company
(Concorrenza – abuso di posizione dominante – European Super League ESL)
La Federcalcio internazionale (FIFA), ente di diritto privato svizzero, è l’organo esecutivo mondiale del calcio, essenzialmente volto a promuovere il calcio e a organizzare le sue competizioni internazionali. Anche l’Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA) è un ente di diritto privato svizzero, integrante l’organo di governo del calcio a livello europeo. Secondo i rispettivi statuti, sia FIFA che UEFA detengono il monopolio per l’autorizzazione e l’organizzazione di competizioni internazionali di calcio professionistico in Europa.
L’European Super League Company (ESLC) è una società di diritto spagnolo formata da prestigiosi club di calcio europei il cui progetto è di organizzare la prima competizione calcistica europea annuale, denominata «European Super League» (ESL, indipendentemente dalla UEFA.
A seguito dell’annuncio della creazione dell’ESL,la FIFA e l’UEFA hanno dichiarato di non riconoscere questa nuova entità, hanno avvertito che qualsiasi giocatore o club che partecipa alla nuova competizione sarà espulso da quelle organizzate dalla FIFA e dalle sue confederazioni ed hanno ricordato la possibilità di adottare misure disciplinari nei confronti dei partecipanti all’ESL, quali in particolare l’esclusione dei club e dei giocatori da alcune grandi competizioni europee e mondiali.
Ritenendo il comportamento della FIFA e dell’UEFA di natura anticoncorrenziale e contrario alle libertà fondamentali, l’ESLC ha adito il Tribunale di commercio di Madrid, il quale si è rivolto alla Corte di Giustizia perché si pronunci sulla conformità con il diritto dell’Unione (in particolare con il divieto di abuso di posizione dominante e con il divieto di cartelli anticoncorrenziali) di talune disposizioni statutarie della FIFA e dell’UEFA, nonché degli avvertimenti o delle minacce emessi da tali federazioni.
[Documenti di riferimento C-333/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-333/21)
Giovedì 15 dicembre– h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-50/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-50/21) Prestige and Limousine (ES)
(Servizio di noleggio di autovetture con autista – Limitazione del numero di licenze di esercizio di VTC in funzione del numero di licenze di taxi)
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Prestige and Limousine, una società di noleggio di autovetture con conducente, e l’ente locale «Area Metropolitana de Barcelona» («AMB»), sulla validità del regolamento di gestione dell’attività di trasporto urbano, che ha notevolmente limitato il numero di licenze di esercizio per noleggio auto con conducente, a tutto vantaggio dei taxi. Il giudice nazionale chiede alla Corte se l’anzidetto regime di autorizzazione violi i principi della libertà di stabilimento e di divieto di aiuti di stato sanciti dagli articoli 49 e 107 TFUE.
[Documenti di riferimento C-50/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-50/21)
Giovedì 15 dicembre– h. 9.30
Sentenza nelle cause riunite [C-40/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-40/20) Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a. (Chercheurs universitaires) (IT) – [C-173/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-173/20) Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a. (Chercheurs universitaires) (IT)
(Principio di non discriminazione – Misure volte a prevenire l’uso abusivo di successivi contratti di lavoro a tempo determinato – Rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico – Ricercatori universitari)
La Corte è chiamata a decidere un rinvio pregiudiziale, presentato dal Consiglio di Stato, vertente sull’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio. Il rinvio pregiudiziale ha avuto origine da una causa intentata da alcuni ricercatori universitari nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’università degli studi di Perugia, sul rifiuto di trasformare i loro contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato o di ammetterli alla valutazione ai fini della loro iscrizione nell’elenco dei professori associati. Il Consiglio di Stato chiede alla Corte di Giustizia se la normativa italiana sul reclutamento dei ricercatori universitari sia compatibile con l’accordo-quadro dell’UE.
[Documenti di riferimento C-40/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-40/20)
Giovedì 15 dicembre– h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-700/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-700/21) – O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers) (IT)
(Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Rispetto della vita privata e familiare – Motivi di rifiuto facoltativo della consegna – Cittadini di paesi terzi residenti o residenti nel territorio dello Stato membro)
La questione pregiudiziale, rimessa alla Grande Sezione della Corte di Giustizia, ha ad oggetto il Mandato d’Arresto Europeo e la possibilità di rifiutare la consegna di un cittadino di uno Stato terzo, colpito da mandato, per tutelarne il diritto alla vita privata e familiare .
La Corte d’Appello di Bologna si è occupata della procedura di consegna di un imputato alla Romania; ha accertato che l’interessato, cittadino moldavo, è stabilmente radicato in Italia dal punto di vista familiare e lavorativo. La legge italiana, però, limita la facoltà di rifiutare la consegna della persona che dimori o risieda in Italia ai soli cittadini italiani e dell’Unione, ad esclusione dei cittadini di Paesi terzi. La Corte d’Appello di Bologna si è rivolta alla Corte costituzionale italiana, che ha a sua volta adito la Corte di Giustizia per l’interpretazione della decisione-quadro sul Mandato d’Arresto Europeo.
La Corte di Giustizia dovrà chiarire se sia compatibile con il diritto fondamentale alla vita privata e familiare dell’interessato, riconosciuto dalla Carta fondamentale dei diritti dell’Unione, una normativa, come quella italiana, che precluda in modo assoluto e automatico di rifiutare la consegna di cittadini di Stati terzi, che dimorino o risiedano sul suo territorio.
[Documenti di riferimento C-700/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-700/21)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
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