
(AGENPARL) – ven 18 novembre 2022 Ufficio Comunicazione esterna
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Ufficio Comunicazione esterna
Bonus 200 e Bonus 150
00Indennità una tantum
Bonus 200 e Bonus 150
on la circolare 73 del 24 giugno 2022, Inps ha recepito il disposto del “Decreto Aiuti” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022) attraverso cui il Legislatore ha stabilito – tra le altre misure – l’introduzione di una indennità una tantum di 200 euro per una vasta platea di cittadini. Il provvedimento normativo si è inserito nel novero delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.
Successivamente, sulla base del “Decreto Aiuti-ter” (decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022), il Legislatore ha rinnovato l’indennità una tantum nella misura di 150 euro (il cd. “bonus 150”). Inps ha quindi provveduto a recepire le nuove indicazioni con la pubblicazione delle circolari 116/2022 e 127/2022.
La rilevanza dei sostegni e la necessità di provvedere tempestivamente all’erogazione delle prestazioni ha impegnato l’Istituto all’emanazione di una serie di atti che approfondiremo nel presente documento, atti che hanno progressivamente delineato i confini della platea di beneficiari.
Questo dossier rappresenta, quindi, uno sforzo di sintesi sistemica per orientarsi sulla materia.
BONUS 200: UNA PRIORITA’ PER IL PAESE
Destinatari dell’indennità
La platea è composita, abbraccia lavoratori pubblici e privati, soggetti ancora attivi e pensionati, subordinati e liberi professionisti, disoccupati e categorie colpite dall’emergenza pandemica.
Nel dettaglio hanno beneficiato/stanno beneficiando dell’indennità:
i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato;
i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
i titolari di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
i beneficiari di NASpI, Dis-COLL per il mese di giugno 2022, disoccupazione agricola di competenza 2021;
i percettori delle indennità Covid 19 ai sensi dei decreti Sostegni e Sostegni bis;
i lavoratori domestici;
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca;
i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro nel 2021;
i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con 50 contributi giornalieri nel 2021;
i lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
gli incaricati di vendite a domicilio;
i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
Lavoratori dipendenti
Nel parterre dei lavoratori dipendenti sono ricompresi i lavoratori del pubblico e del privato, titolari di uno o più contratti di lavoro, stipulati entro il 23 giugno del 2022 e destinatari del diritto all’esonero contributivo dello 0,8%.
Il datore è stato chiamato a riconoscere in modo automatico il sostegno nel mese di luglio 2022, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di RdC. L’Istituto, sul punto, ha fornito precise indicazioni nell’ambito del messaggio 2259/2022, evidenziando gli elementi da porre in risalto nell’ambito della dichiarazione con l’intento di agevolare ogni potenziale beneficiario.
Fin dall’emanazione della circolare 73/22, il bonus è stato riconosciuto anche in presenza di eventi tutelati che azzerassero la retribuzione nel mese di luglio 2022. Con successivo messaggio, il 3805/2022, Inps ha chiarito che gli eventi tutelati, oltre a CIGO/CIGS, Fis o Fondi di Solidarietà, CISOA e congedi sono anche l’aspettativa sindacale, le aspettative/i congedi previsti dai CCNL di settore comunque denominati e le eventuali sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie a carico di soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.
La circolare 111/2022, infine, recependo quanto previsto dal decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, ha annoverato fra i destinatari del provvedimento anche i lavoratori che non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps nei primi mesi dell’anno. Questi ultimi, per l’accesso all’indennità, sono stati chiamati a presentare una dichiarazione con cui affermavano di non aver già fruito del bonus, di essere stati destinatari degli eventi con copertura di contribuzione figurativa nell’intervallo tra il 1° gennaio e il 18 maggio del 2022 (indipendentemente se sorti in data antecedente e/o proseguiti al termine della deadline indicata) e di essere consapevoli di non avere diritto al bonus laddove rientranti in altre categorie beneficiarie dell’erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto.
Al termine della prima tranche di pagamenti si sono registrate sporadiche situazioni di criticità: alcuni lavoratori non avevano potuto accedere al bonus in virtù dell’abbattimento della contribuzione o in ragione di errori formali (es. una tardiva dichiarazione resa al datore). Per consentire la fruizione dell’indennità, anche in ragione della ratio del provvedimento, Inps è intervenuta col già citato messaggio 3805/2022, consentendo di sanare tali posizioni.
Le indennità liquidate d’ufficio da Inps
Per poter intervenire tempestivamente e rispondere alle esigenze della cittadinanza, Inps ha effettuato una distinzione tra le indennità che l’Istituto avrebbe potuto liquidare autonomamente e quelle per cui, invece, era necessario realizzare una procedura per la ricezione delle istanze. In entrambi i casi è stato sfruttato il processo di digitalizzazione che l’Ente porta avanti e per il quale l’esperienza pandemica è stata, alla prova dei fatti, un acceleratore involontario. In tal senso è stato possibile, già nella fase di definizione dei processi, stilare una periodizzazione dei pagamenti, un calendario delle liquidazioni che in un’ottica di massima trasparenza è stato reso noto già nella circolare 73/2022.
Massimizzando le informazioni possedute nei database dell’Istituto, Inps ha potuto erogare la prestazione nel mese di luglio a:
13 milioni e 137 mila pensionati;
753mila nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza;
427.634 lavoratori domestici.
Uno sforzo che è fondamentale sottolineare, rimarcando l’importanza del pronto intervento al termine della “fase uno” del processo. Dalla pubblicazione della prima circolare in materia, datata 24 giugno, al momento dell’erogazione della valuta il lasso temporale è stato estremamente ridotto.
I titolari di pensione
Tra le categorie aventi diritto all’indennità figurano i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
Per l’accesso all’indennità l’Istituto ha processato le informazioni correlate ai requisiti richiesti dal Legislatore, vale a dire la titolarità del trattamento a giugno 2022 e un reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.
I soggetti in attesa del rinnovo dell’invalidità al 30 giugno hanno ottenuto l’accredito ove il trattamento sia stato confermato senza soluzione di continuità.
I lavoratori in stato di disoccupazione e i lavoratori “ex Sostegni”
Tra i destinatari dell’indennità il Legislatore ha ricompreso i titolari di disoccupazione. In tal senso ai percettori di NASpI, Dis-COLL e ai beneficiari di disoccupazione agricola di competenza 2021 è stato riconosciuto l’importo spettante. Parallelamente il bonus è stato erogato anche agli ex beneficiari delle indennità Covid varate dai decreti Sostegni e Sostegni bis. La liquidazione di tali indennità era stata calendarizzata ad ottobre, proprio per consentire – tra le diverse prestazioni – di identificare i profili aventi titolarità. Anche qui i dati confermano l’impegno profuso da Inps.
Prestazione Pagate
Percettori NASpI/DisColl 755.033
Percettori Disoccupazione Agricola 441.294
Gli altri lavoratori e le categorie chiamate a presentare domanda