(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2022 - (AGENPARL) – gio 17 novembre 2022 s * unisciformato
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
COMUNICATO STAMPA
EXTRAPROFITTI, TAR LAZIO: RICORSI AZIENDE ENERGETICHE INAMMISSIBILI
Il T.A.R. del Lazio, con le sentenze depositate oggi, ha dichiarato inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione i ricorsi proposti dalle aziende energetiche contro l’atto dell’Agenzia delle entrate con cui sono stati «… definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento …» del “Contributo straordinario contro il caro bollette” introdotto dall’art. 37, comma 5, del D.l. n. 21 del 2022. Si tratta della questione meglio nota come tributo dovuto per i cd. extraprofitti.
Ad avviso del giudice amministrativo, infatti, all’Agenzia delle entrate è stata demandata la sola definizione di aspetti tecnici, legati al procedimento di dichiarazione e al successivo ed eventuale procedimento di verifica e accertamento del “contributo”, senza in sostanza che alcun margine risulti rimesso all’Agenzia quanto alla specificazione ed esatta perimetrazione degli elementi costitutivi del “contributo”.
Osserva il T.A.R. del Lazio che tutti gli elementi costitutivi della misura (in primis, la individuazione dei soggetti passivi e quella della base imponibile) risultano fissati a priori dal legislatore, in maniera puntuale.
Il Tribunale ha quindi chiarito la “natura tributaria del contributo straordinario” in questione trattandosi di un “prelievo disposto da una norma avente forza di legge”, non essendo “dubitabile la definitività della prestazione patrimoniale” ed avendo il prelievo come scopo quello del “contenimento, per le imprese ed i consumatori, dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico”.
In definitiva, il T.A.R. ha escluso che con riguardo agli atti dell’Agenzia delle entrate possa parlarsi di atti di natura regolamentare o comunque di atti a contenuto generale, e per questa ragione ha concluso che non ne può conoscere il giudice amministrativo e neppure, allo stato, il giudice tributario in quanto la giurisdizione tributaria sussisterà “nei confronti dell’eventuale avviso di accertamento per omesso o parziale versamento; oppure dell’eventuale diniego del rimborso di quanto versato”.
Roma, 16 novembre 2022
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