
(AGENPARL) – Roma, 27 luglio 2022 – E’ stata trasmessa la richiesta di rimozione di un Curatore fallimentare e del comitato dei creditori di un fallimento.
Con una pec è stato richiesto l’invio degli ispettori del Ministero di Giustizia per verificare una procedura fallimentare.
Come è noto l’articolo 37 della Legge Fallimentare stabilisce «Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
Ed è altrettanto noto l’articolo 228 della Legge Fallimentare «Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato (1) in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati (2) è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici».
Di quale procedimento si sta parlando? Ah, a saperlo…