(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2022 - (AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 Lussemburgo, 5 maggio 2022
Sentenza nelle cause riunite C-451/19 e C-532/19
Subdelegación del Gobierno en Toledo
(Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti)
Un rapporto di dipendenza di natura tale da giustificare la concessione di un diritto
di soggiorno derivato al genitore, cittadino non UE, di un cittadino dell’Unione
minorenne è presunto qualora tale genitore coabiti stabilmente con l’altro genitore,
cittadino dell’Unione, di detto minore
Tale rapporto di dipendenza sussiste qualora un minore, cittadino dell’Unione, sia costretto a
lasciare il territorio dell’Unione per seguire il genitore non UE a sua volta obbligato a lasciare tale
territorio a seguito del diniego di un diritto di soggiorno derivato all’altro figlio minorenne, cittadino
non UE
XU (causa C-451/19), nato il 19 settembre 2001 in Venezuela, vive in Spagna dal 2004 con la
madre, anch’ella cittadina venezuelana e che ha l’affidamento esclusivo del figlio. La madre di XU
è titolare di una carta di soggiorno rilasciata dalle autorità spagnole. Nel 2014, ella ha sposato in
Spagna un cittadino spagnolo che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione all’interno
dell’Unione. La coppia, che convive in un comune della provincia di Toledo (Spagna), ha avuto un
figlio, cittadino spagnolo, nel 2009. Nel settembre 2015, il padre acquisito di XU ha presentato una
domanda affinché fosse rilasciata a quest’ultimo una carta di soggiorno temporaneo di familiare di
un cittadino dell’Unione. La domanda è stata respinta dalle autorità spagnole con la motivazione
che il padre acquisito di XU non aveva comprovato di disporre di risorse sufficienti per se stesso e
per i propri familiari, affinché non divenisse un onere a carico dell’assistenza sociale. Il ricorso del
padre acquisito di XU avverso tale decisione è stato accolto.
Il 25 settembre 2015, QP, cittadino peruviano (causa C-532/19) ha sposato una cittadina spagnola
che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione all’interno dell’Unione. QP e sua moglie
sono genitori di una figlia, cittadina spagnola, nata l’11 agosto 2012. QP ha presentato una
domanda di rilascio di una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, allegandovi,
tra l’altro, il contratto di lavoro a tempo indeterminato della moglie nonché alcune buste paga. Tale
domanda è stata respinta con la motivazione che QP aveva precedenti penali in Spagna (vale a
dire due condanne penali per guida di un autoveicolo senza patente di guida e una terza condanna
per guida in stato di ebbrezza) e che la moglie non disponeva, per se stessa e per i propri familiari,
di risorse economiche sufficienti. Il ricorso di QP avverso tale decisione è stato accolto.
La subdelegazione del governo in Toledo ha proposto ricorsi dinanzi alla Corte superiore di
giustizia di Castiglia-La Mancia (Spagna) contro le sentenze dei tribunali di primo grado che hanno
accolto i ricorsi di XU e QP avverso le decisioni amministrative di rigetto delle domande di rilascio,
a favore di tali cittadini non UE, di una carta di soggiorno in qualità di familiari di un cittadino
dell’Unione.
La Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia nutre dubbi relativamente alla conformità del
carattere automatico della prassi amministrativa spagnola con il diritto dell’Unione, nonché
relativamente agli effetti di tale pratica sui cittadini dell’Unione, i quali potrebbero essere costretti a
lasciare il territorio dell’Unione in ragione della sussistenza di un rapporto di dipendenza tra essi e i
loro familiari cittadini non UE. Essa si chiede se ciò sia compatibile con il diritto di soggiorno
derivato che, ad avviso della Corte, deve essere riconosciuto, in situazioni estremamente
particolari, ai cittadini non UE al fine di evitare che il cittadino UE sia privato del godimento
effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione, il
che si verificherebbe qualora egli si vedesse obbligato a lasciare il territorio dell’Unione per
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seguire il familiare non UE al quale sarebbe stato negato tale diritto. Il giudice spagnolo ha
dunque deciso di interpellare la Corte al riguardo.
Nella sua sentenza odierna, la Corte, ribadendo ciò che aveva già risposto al medesimo giudice
spagnolo nella sentenza Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino
dell’Unione) 1, stabilisce che il diritto dell’Unione osta a che le domande di ricongiungimento
familiare siano respinte senza che si sia esaminato se sussista un rapporto di dipendenza
tra il cittadino dell’Unione e il familiare, rapporto che, in caso di diniego della concessione di un
diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo, possa costringere il cittadino dell’Unione a lasciare
il territorio dell’Unione. La Corte conferma altresì che tale rapporto di dipendenza non
sussiste per il solo motivo che il cittadino dell’Unione e il coniuge non UE sono tenuti a
convivere in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro
di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza e nel quale è stato contratto il matrimonio.
Peraltro, qualora il cittadino dell’Unione sia minorenne (il che si verifica nel caso della figlia di
QP), la valutazione della sussistenza di un rapporto di dipendenza di natura tale da giustificare
la concessione al genitore cittadino non UE di detto minore di un diritto di soggiorno
derivato deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del
minore, dell’insieme delle circostanze del caso di specie. La Corte sottolinea che, qualora tale
genitore coabiti stabilmente con l’altro genitore, cittadino dell’Unione, di detto minore, vi è
la presunzione relativa che sussista un siffatto rapporto di dipendenza. Infatti, quando il
cittadino dell’Unione minorenne coabita stabilmente con i due genitori e quando, pertanto,
questi ultimi condividono quotidianamente l’affidamento di tale figlio nonché l’onere
giuridico, affettivo e finanziario di quest’ultimo, tale rapporto di dipendenza può essere
presunto, e ciò indipendentemente dal fatto che l’altro genitore disponga, in quanto cittadino dello
Stato membro nel cui territorio tale famiglia è stabilita, di un diritto incondizionato di soggiornare
nel territorio di tale Stato membro. Resta il fatto che, anche in questo caso, gli Stati membri
possono negare, a determinate condizioni, la concessione di un diritto di soggiorno derivato a tale
genitore cittadino non UE per motivi connessi al mantenimento dell’ordine pubblico e alla
salvaguardia della sicurezza pubblica.
Inoltre, la Corte dichiara che sussiste un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare
la concessione di un diritto di soggiorno derivato a favore del figlio minorenne, cittadino
non UE, del coniuge non UE di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la sua
libertà di circolazione (il che si verificava, all’epoca, nel caso di XU) qualora dall’unione tra tale
cittadino dell’Unione e il coniuge sia nato un figlio, cittadino dell’Unione che non abbia mai
esercitato la sua libertà di circolazione (come il fratello unilaterale di XU), e quest’ultimo si
vedrebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione ove il figlio minorenne, cittadino non
UE, fosse obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro di cui trattasi. Infatti, il genitore
non UE soggiornante con il figlio minorenne non UE potrebbe essere costretto ad accompagnarlo,
il che potrebbe altresì obbligare il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, a lasciare tale territorio.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Sentenza della Corte del 27 febbraio 2020, C-836/18, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un
cittadino dell’Unione).
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