(AGENPARL) – Roma, lunedì 30 marzo 2020 – Gli indici di allerta sono stati previsti con decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al precipuo scopo di individuare eventuali segnali della crisi d’impresa, e sono stato oggetto di particolari elaborazioni, commenti e delucidazioni da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. Le aziende tramite il controllo di questi indici avranno uno strumento in più per prevenire e gestire le difficoltà di carattere economico e finanziario. La crisi d’impresa è disciplinata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) la cui applicazione sarà completa nel corso di quest’anno, e tali indici entreranno in vigore nel mese di agosto 2020. Tra i tanti nuovi obblighi inseriti, o semplici modifiche di quelli precedenti, c’è sia la necessità di monitorare costantemente la solvibilità delle aziende, sia l’accrescimento del numero di imprese soggette alla revisione legale dei conti, con l’innalzamento dei limiti previsti dall’articolo 2477 Codice Civile, Tali novità, quindi, impongono nuovi o assetti organizzativi adeguati alla produzione di informazioni coerenti a tali obblighi, oggetto, tra l’altro proprio di specifico controllo da parte dei revisori legali dei conti. Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38, supplemento ordinario, n. 6) all’articolo 13 (Indicatori della crisi) stabilisce «1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24». L’articolo 13 continua recita che «2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico». L’articolo 13 conclude affermando che «3. L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l’esercizio successivo». Ora la domanda è questa: ma è possibile che dopo tutti questi DPCM, emessi con cadenza quasi giornaliera, non si è pensato minimamente ad eventuale sospensione degli indici della crisi d’impresa per il 2020, come stabilito nell’articolo 13 del D.Lgs 14 del 2019? La mancata sospensione di tali indici, probabilmente creerà una infinità l’apertura di innumerevoli procedure concorsuali, anche per semplice richiesta da parte dell’imprenditore stesso, e avrà sicuramente delle ripercussioni anche nel campo penale, dove come si sa che ad ogni fascicolo aperto per una procedura concorsuale si apre d’ufficio un fascicolo nella procura della repubblica.
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