
(AGENPARL) – Roma, 02 mar 2020 – Per venire incontro alle esigenze di chiarezza e uniformità nella lettura delle norme del “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attutative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6”, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 emanato il 1 marzo, è stato pubblicata oggi una nota sul sito sport.governo.it.
Nell’avviso, che chiarisce il senso e la portata delle disposizioni in materia di sport, si precisa che è stata disposta la sospensione sino all’8 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all’allegato 1 dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Si raccomanda inoltre di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.
Si chiarisce quindi – punto sul quale si erano registrate diversità di indicazioni da parte delle regioni, dei comuni e delle società sportive – che la sospensione prevista dal successivo art. 2, comma 3 dell’attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda soltanto lo sport di base e l’attività motoria in genere, svolta all’interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza.