(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2026 - Il disegno di legge C.2984, proveniente dal Senato come S.1552, interviene in modo organico sulla legge 157 del 1992, modificandone l’impianto concettuale e operativo. La legge del 1992 nasce come norma di protezione della fauna selvatica omeoterma, con la caccia ammessa come attività regolata e subordinata alla tutela. Il DDL invece rilegge l’intero sistema in chiave di gestione faunistica, attribuendo alla caccia un ruolo attivo nella conservazione degli ecosistemi e nella regolazione delle popolazioni animali. La prima modifica riguarda il titolo della legge: la 157/1992 si presenta come legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, mentre il DDL introduce esplicitamente la nozione di gestione, spostando il baricentro dalla tutela alla regolazione. Questo cambiamento non è solo formale, perché anticipa l’intero impianto della riforma.
Il nuovo articolo 1 della legge, come riscritto dal DDL, attribuisce alla caccia una valenza culturale e ambientale. La 157/1992 considera la fauna patrimonio indisponibile dello Stato e la caccia un’attività ammessa entro limiti rigidi. Il DDL invece riconosce la caccia come espressione di una tradizione nazionale e come attività che, se esercitata correttamente, contribuisce alla protezione dell’ambiente e all’equilibrio ecosistemico. È qui che compare la figura del cacciatore come bioregolatore, concetto del tutto assente nella normativa del 1992. La differenza è netta: la caccia non è più un’eccezione regolata, ma diventa uno strumento di gestione ambientale.
Il successivo intervento riguarda l’articolo 2 della legge 157, che disciplina la fauna selvatica e le competenze in materia di controllo. La normativa vigente prevede che negli aeroporti si intervenga principalmente sui volatili, per ragioni di sicurezza del traffico aereo. Il DDL amplia questa previsione, includendo anche la fauna terrestre e gli animali domestici inselvatichiti, attribuendo ai gestori aeroportuali un ruolo più diretto nelle attività di controllo. La differenza è sostanziale: si passa da un bird control limitato a un controllo faunistico generale, con un ampliamento delle responsabilità operative.
Le modifiche successive riguardano il cuore della legge 157, cioè il rapporto tra Stato e Regioni nella definizione dei calendari venatori, delle specie cacciabili e delle aree in cui la caccia è consentita. La legge del 1992 stabilisce limiti nazionali rigidi, con divieti chiari in aree protette, zone urbane, spiagge e demani particolari. Il DDL amplia la discrezionalità regionale, consentendo alle Regioni di autorizzare la caccia in aree oggi vietate, comprese le spiagge e alcune zone demaniali. Inoltre attribuisce alle Regioni un potere più incisivo nella definizione delle specie cacciabili e nella delimitazione degli ambiti territoriali di caccia. La differenza è profonda: la 157/1992 è una legge nazionale con margini regionali; il DDL trasforma la caccia in una materia quasi interamente regionalizzata.
Un capitolo particolarmente delicato riguarda le specie protette. La legge 157/1992 include il lupo tra le specie particolarmente protette, rendendo impossibile qualsiasi forma di prelievo venatorio. Il DDL recepisce la nuova classificazione europea e rimuove il lupo dall’elenco delle specie tutelate, aprendo alla possibilità di interventi di controllo e, in prospettiva, anche di prelievo venatorio. Questo è uno dei punti più controversi della riforma, perché modifica un pilastro della tutela faunistica italiana e introduce un elemento di forte tensione con associazioni ambientaliste e parte della comunità scientifica. La differenza rispetto alla legge del 1992 è totale: ciò che era assolutamente vietato diventa potenzialmente consentito.
Un altro nodo riguarda le aziende faunistico‑venatorie. La legge del 1992 le concepisce come strutture funzionali alla gestione faunistica, con un vincolo di finalità non lucrativa o comunque limitata. Il DDL elimina questo vincolo, consentendo modelli imprenditoriali e commerciali più espliciti. La caccia può diventare un servizio venduto, con pacchetti venatori e attività gestite in modo pienamente commerciale. Questo sposta la logica da una gestione pubblica della fauna a una gestione anche privata e orientata al mercato.
Il DDL interviene anche sulla struttura della vigilanza. La legge 157/1992 attribuisce compiti alle guardie venatorie, alle polizie provinciali e al Corpo forestale dello Stato, oggi Carabinieri forestali. Il DDL rafforza il ruolo dell’Arma dei Carabinieri e valorizza le guardie zoofile e le guardie giurate, ridefinendo il coordinamento tra i vari corpi. La differenza è soprattutto organizzativa, ma riflette la volontà di rendere più incisiva la vigilanza in un sistema venatorio ampliato.
La disciplina delle armi e dei dispositivi tecnologici viene aggiornata. La legge del 1992 è pre‑digitale e non contempla strumenti moderni. Il DDL introduce norme che consentono l’uso di tecnologie avanzate, ottiche e dispositivi di supporto, pur senza introdurre i silenziatori. Questo rende la caccia più tecnologica e potenzialmente più efficace, con implicazioni sulla pressione venatoria.
Il sistema sanzionatorio viene ricalibrato. La legge 157/1992 prevede sanzioni amministrative e penali per una serie di violazioni, molte delle quali legate ai divieti oggi messi in discussione dal DDL. La riforma adegua le sanzioni alle nuove regole, riducendo la gravità di alcune condotte che diventano lecite e introducendo nuove fattispecie per le violazioni delle norme aggiornate. Il risultato è un sistema sanzionatorio coerente con la nuova architettura della caccia.
Infine, il DDL contiene norme transitorie e clausole di coordinamento con il diritto europeo. La legge del 1992 è pienamente integrata nel sistema delle direttive Uccelli e Habitat. Il DDL deve dimostrare di essere compatibile con le nuove classificazioni europee, soprattutto per quanto riguarda il lupo e le aree Natura 2000. Le norme transitorie regolano il passaggio dai vecchi calendari venatori ai nuovi e stabiliscono tempi e modalità per l’adozione dei decreti attuativi.
In conclusione, il confronto tra la legge 157/1992 e il DDL C.2984 mostra un cambio di paradigma. La legge del 1992 è una norma di protezione con caccia regolata; il DDL è una norma di gestione con caccia ampliata, valorizzata culturalmente e funzionalmente. La caccia passa da attività tollerata e contenuta a strumento di governo della fauna. Le Regioni diventano protagoniste, le aree di caccia si ampliano, le specie cacciabili aumentano, il lupo esce dal perimetro della tutela, le aziende venatorie diventano imprese, la tecnologia entra nella pratica venatoria e la vigilanza viene riorganizzata. È una riforma che modifica l’identità stessa della legge 157/1992 e che, se approvata, cambierà profondamente il rapporto tra tutela ambientale, agricoltura, gestione faunistica e attività venatoria.
Link ufficiale Camera dei deputati:
https://www.camera.it/leg19/1266?tab=&leg=19&idDocumento=2984 (camera.it )