(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2026 - Oggi la Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti per il settore dei trasporti e del turismo dell’UE nel contesto delle attuali interruzioni nell’approvvigionamento di carburante e della chiusura di alcune rotte aeree e marittime legate alla crisi in Medio Oriente. Gli orientamenti si concentrano in particolare sul comparto dell’aviazione, affrontando gli effetti della possibile scarsità di carburante per aerei qualora il conflitto dovesse protrarsi. Parallelamente, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ha pubblicato un bollettino informativo sulla sicurezza per aggiornare gli operatori del settore dell’aviazione e dell’approvvigionamento di carburante sull’uso sicuro del carburante per aviazione di tipo Jet A in Europa.
Nel dettaglio, gli orientamenti chiariscono le norme UE già in vigore in materia di obblighi di rifornimento di carburante, sovrapprezzi applicati al carburante, bande orarie aeroportuali, obblighi di servizio pubblico e diritti dei passeggeri del trasporto aereo.
I passeggeri colpiti da cancellazioni continuano a beneficiare pienamente dei diritti previsti dalla normativa europea sul trasporto aereo. Hanno quindi diritto al rimborso, al reinstradamento o al ritorno, all’assistenza in aeroporto e al risarcimento in caso di cancellazioni dell’ultimo minuto. Le compagnie aeree possono essere esentate dal pagamento di una compensazione finanziaria solo se dimostrano che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali, come una carenza locale di carburante. La Commissione sottolinea tuttavia che l’aumento dei prezzi del carburante non deve essere considerato una circostanza eccezionale.
Per garantire la trasparenza nella determinazione delle tariffe aeree, il regolamento sui servizi aerei impone alle compagnie di indicare in anticipo il prezzo finale dei biglietti, così da evitare costi imprevisti per i passeggeri. Non è quindi consentito applicare costi aggiuntivi, come sovrapprezzi legati al carburante. Per quanto riguarda i pacchetti turistici, la direttiva dedicata può consentire agli organizzatori di aumentare retroattivamente il prezzo, ma solo se tale possibilità è prevista dal contratto e in circostanze specifiche.
Per contribuire a evitare la sospensione di alcune rotte, le compagnie aeree potranno inoltre essere esentate dalla regola del 90% di rifornimento prevista dall’iniziativa ReFuelEU Aviation. Questa deroga si applica nei casi in cui le norme di sicurezza impongano il trasporto di carburante supplementare dall’aeroporto di partenza, situazione che potrebbe impedire alla compagnia aerea di operare il volo successivo qualora il carburante non fosse sufficientemente disponibile nell’aeroporto di destinazione nell’UE.
Per quanto riguarda le bande orarie aeroportuali, le compagnie aeree potranno essere esentate dai consueti obblighi relativi alle bande orarie di atterraggio e decollo in caso di problemi di approvvigionamento di carburante negli aeroporti. Nell’applicazione del principio del “giustificato non utilizzo delle bande orarie”, previsto dal regolamento sulle bande orarie, le compagnie non saranno quindi penalizzate per il mancato utilizzo degli slot loro assegnati.
