(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2026 - (AGENPARL) – Thu 22 January 2026 Interrogazione di Paola Agabiti (FdI), l’assessore Fabio Barcaioli
risponde: “Le domande inevase sono precedenti all’entrata in
vigore del nuovo regolamento e non hanno utilizzato il nuovo modello
obbligatorio”
(Acs) Perugia, 22 gennaio 2026 – Nella sessione dedicata al Question
time della seduta odierna dell’Assemblea legislativa, il consigliere
Paola Agabiti (FdI) ha interrogato l’assessore Fabio Barcaioli circa
il Regolamento 7/2024: ‘criteri e modalità di concessione
dell’esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche Legge
regionale 12/2018)’. Nel dettaglio ha chiesto di sapere “se era a
conoscenza del mancato rispetto da parte degli uffici regionali dei
tempi previsti per la conclusione del procedimento amministrativo;
quali sono le ragioni della mancata risposta da parte
dell’Amministrazione regionale; se sono state intraprese o si
intendono intraprendere azioni, al fine di rispondere in tempi certi
alle richieste pervenute anche al fine di tutelare le associazioni di
volontariato e di promozione sociale”.
Illustrando il suo atto ispettivo, Agabiti ha ricordato che “la
legge regionale 12/2018 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2019-2021 della Regione Umbria) ha introdotto
l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali per
i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato e di
promozione sociale aventi sede legale in Umbria, iscritte nei relativi
registri regionali (Runts). L’esenzione prevista dalla normativa
regionale rileva per gli enti che svolgono attività di assistenza
domiciliare leggera e trasporto sociale nei confronti dei minori,
degli anziani, delle persone con disabilità. La legge regionale in
questione rinviava ad un successivo regolamento regionale la
definizione di criteri e modalità di concessione dell’esenzione. La
Giunta regionale (con DGR 1152/2024), a conclusione di un percorso di
confronto con le organizzazioni interessate, ha provveduto
all’adozione del regolamento 7/2024 (Criteri e modalità di
concessione dell’esenzione del pagamento delle tasse
automobilistiche). Contestualmente al regolamento è stato adottato il
modello di domanda con il quale gli enti del terzo settore possono
formulare la richiesta di esenzione del pagamento della tassa
automobilistica, per le vetture che rientrano nella fattispecie della
legge 12/2018. Il regolamento prevede inoltre che entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda il dirigente competente per materia adotta
il provvedimento di concessione dell’esenzione ovvero di diniego
sulla base dell’istruttoria compiuta e lo comunica all’interessato
mediante Pec. Sulla base di segnalazioni ricevute da parte di
associazioni di volontariato e di promozione sociale che hanno
presentato la domanda, nonostante gli avvenuti solleciti l’ufficio
regionale preposto non ha fornito risposte contravvenendo ai termini
previsti dal regolamento per la conclusione del procedimento
amministrativo. Tale situazione genera incertezza e confusione nelle
associazioni di volontariato e di promozione sociale in relazione al
comportamento che devono adottare circa il pagamento della tassa
automobilistica scaduta o in scadenza come conseguenza dell’assenza
di risposta da parte dell’amministrazione regionale”.
L’assessore Barcaioli ha risposto che: “La procedura per la
concessione dell’esenzione riguarda due diversi Servizi regionali. I
veicoli ai quali è stata riconosciuta l’esenzione ai sensi del
regolamento del 2024 sono stati esentati dal pagamento della tassa
automobilistica regionale. Sulle 14 istanze pervenute prima
dell’entrata in vigore del Regolamento, 7 risultavano inevase
perché gli enti non hanno presentato la domanda utilizzando il nuovo
modello obbligatorio. Gli uffici regionali hanno contattato i
presentatori delle domande per supportarli nel seguire la corretta
procedura documentale. Per le istanze successive all’entrata in
vigore del regolamento, l’attività procede regolarmente e non
risultano segnalazioni di disservizio o lamentele. Nei casi in cui le
istanze non hanno ricevuto risposte nei tempi previsti (30 giorni)
ciò non è stato causato da inerzia amministrativa da carenze
documentali e dalla complessità delle rigorose procedure di controllo
previste dalla normativa. L’obiettivo rimane quello di coniugare
rigore nei controlli e celerità nell’erogazione di un beneficio
fondamentale per il Terzo settore”.
Il consigliere Agabiti ha replicato: “Se il regolamento prevede 30
giorni di tempo per l’integrazione delle pratiche, queste
tempistiche devono essere rispettate, anche per evitare sanzioni ad
organizzazioni di volontariato e di promozione sociale. Che non devono
essere penalizzate da una inefficienza burocratica”. MP/
link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/81869
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