(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2026 - (AGENPARL) – Mon 05 January 2026 Rifiuti, il Tar Sicilia dichiara inammissibile ricorso contro il Piano regionale. Schifani: «Andiamo avanti sui termovalorizzatori nell’interesse della collettività»
Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società contro il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Siciliana che prevede, fra l’altro, la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania.
Il ricorso mirava all’annullamento dell’ordinanza del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti, con cui era stato adottato l’aggiornamento del Piano, nonché del parere istruttorio conclusivo (pic) della Commissione tecnica specialistica (Cts), del decreto assessoriale relativo alla valutazione ambientale strategica (vas) e della delibera di Giunta di apprezzamento dello stesso Piano. L’azione legale era rivolta contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell’Ambiente, la Presidenza della Regione Siciliana, il Commissario straordinario, gli assessorati regionali dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità e del Territorio e dell’ambiente. La difesa delle istituzioni citate è stata curata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
«È la prima sentenza che respinge un ricorso contro il Piano rifiuti – commenta il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario, Renato Schifani –. Altri procedimenti sono ancora pendenti, ma attendiamo con fiducia le decisioni dei giudici, certi di avere sempre operato nel rispetto delle regole e nell’interesse della collettività. Il percorso è ormai tracciato e andiamo avanti convinti che la realizzazione dei termovalorizzatori consentirà una gestione più efficiente dei rifiuti: meno discariche, minori costi e maggiori livelli di igiene, con un miglioramento concreto della qualità della vita dei siciliani».
Il Tar Sicilia, con la sentenza n. 24/2026, ha considerato inammissibile il ricorso della proponente società, posta in amministrazione giudiziaria, perché «la promozione di una lite, in quanto atto di straordinaria amministrazione, andava preventivamente autorizzata dal giudice delegato».
sb/gr
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Ufficio Stampa e Documentazione
Regione Siciliana
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