
(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 COMUNICATO STAMPA n. 89/25
Lussemburgo, 10 luglio 2025
Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause riunite C-722/23 | Rugu e C-91/24 | Aucroix 1
Avvocato generale Rantos: lo Stato membro che rifiuta di eseguire un
mandato d’arresto europeo a causa delle condizioni di detenzione nello
Stato membro emittente è tenuto a ordinare l’esecuzione, nel proprio
territorio, della pena inflitta in quest’ultimo Stato membro
Tale regola, che mira a lottare contro l’impunità, si applica ai cittadini o ai residenti dello Stato membro di
esecuzione qualora quest’ultimo si impegni ad eseguire la pena conformemente al suo diritto interno
Un cittadino rumeno e un cittadino belga, entrambi residenti in Belgio, sono stati oggetto ciascuno di un mandato
d’arresto europeo (MAE) emesso, rispettivamente, dalle autorità giudiziarie rumene e greche ai fini dell’esecuzione
di pene detentive.
I giudici d’appello belgi aditi hanno rifiutato l’esecuzione di tali MAE con la motivazione che, in caso di consegna, le
condizioni di detenzione in Romania e in Grecia avrebbero rischiato di ledere i diritti fondamentali delle due persone
ricercate.
In tale contesto, la Corte di cassazione belga chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull’interpretazione della
decisione quadro 2002/584/GAI relativa al MAE 2 . In particolare, essa chiede se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione,
al fine di evitare l’impunità delle persone condannate, disponga della facoltà di, o sia tenuta a, ordinare l’esecuzione,
nel proprio territorio, delle pene loro inflitte nello Stato membro emittente.
Nelle sue conclusioni l’avvocato generale Athanasios Rantos propone alla Corte di dichiarare che lo Stato membro
che rifiuta di eseguire un MAE a causa dell’esistenza di un tale rischio di violazione dei diritti fondamentali
degli interessati è tenuto a ordinare l’esecuzione della pena nel suo territorio qualora si tratti dei propri
cittadini o di coloro che vi risiedono.
Anzitutto, l’avvocato generale ricorda che gli Stati membri devono, in linea di principio, eseg uire qualsiasi MAE. Essi
possono rifiutare tale esecuzione solo per motivi espressamente previsti dalla decisione quadro 2002/584. Tuttavia,
in via eccezionale, l’esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un MAE subisca, in caso di consegna
all’autorità giudiziaria emittente, una violazione dei suoi diritti fondamentali costituisce un nuovo motivo di non
esecuzione obbligatoria, sancito dal giudice dell’Unione, che si aggiunge a quelli già previsti in tale decisione quadro.
Inoltre, l’avvocato generale osserva che la decisione quadro 2002/584, oltre ai motivi obbligatori di non esecuzione
di un MAE, prevede anche motivi di non esecuzione facoltativa, in particolare nel caso in cui, da un lato, la persona
ricercata dimori nel territorio dello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, e, dall’altro, tale Stato si
impegni a eseguire, conformemente al suo diritto interno, la pena oggetto del MAE.
A tal riguardo, l’avvocato generale ritiene che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba applicare, in via
complementare, tale motivo di non esecuzione facoltativa qualora le sue condizioni di applicazione siano
soddisfatte ed eseguire nel suo territorio la pena detentiva. Egli sottolinea che, in caso di mancata esecuzione del
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MAE, una persona condannata in via definitiva potrebbe essere rimessa in libertà nonostante presenti un elevato
grado di pericolosità sociale, il che sarebbe in contrasto con l’obiettivo del meccanismo del MAE, volto a lottare
contro l’impunità. Inoltre, detto motivo di non esecuzione mira ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale
della persona condannata alla scadenza della sua pena, il che presuppone, per definizione, che quest’ultima sia
effettivamente eseguita nel solo Stato membro in cui ciò rimane ancora possibile.
Infine, secondo l’avvocato generale, sembra incoerente con il meccanismo del MAE conferire solo una semplice
facoltà all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di ordinare l’esecuzione della pena detentiva nel proprio territorio. Il
carattere facoltativo di tale motivo di non esecuzione deve, a suo avviso, divenire un obbligo purché, da un lato,
le sue condizioni di applicazione siano soddisfatte e, dall’altro, la procedura e le condizioni stabilite dalla decisione
quadro 2008/909/GAI 3 siano rispettate ai fini della presa in carico effettiva di tale pena nello Stato membro di
esecuzione.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazional e. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazio ne che non impegna la
Corte di giustizia.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
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I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti del procedimento.
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.
Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.
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