
(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto
ORDINANZA SINDACALE
REGISTRO GENERALE
OGGETTO:
Numero
30/04/2025
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’OBBLIGO DI PULIZIA DELLE DEIEZIONI
LIQUIDE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE SU TUTTE LE AREE URBANE
PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO.
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs.
82/2005 e s.m.i.
ILSINDACO
PREMESSO che
– l’elevato numero dei cani da compagnia o da guardia presenti nel territorio comunale di
Martina Franca comporta provvedere ad una regolamentazione del comportamento da
tenersi da parte dei proprietari/detentori dei cani medesimi, allorché circolino all’intero
dei parchi, giardini, marciapiedi ed aree pubbliche in genere, ove spesso viene riscontrato
l’abbandono di deiezioni animali con tutte le problematiche relative all’igiene e alla
sanità pubblica;
– necessita richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di
condotta che devono essere osservate dai proprietari dei cani per la custodia e la
conduzione nei luoghi pubblici,volte principalmente alla tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, agarantire l’incolumità pubblica dei cittadini e la tutela ed il benessere
dei cani;
PRESO ATTO
– che in molti casi, gli animali vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;
– che risultano elevate le segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di
deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (centro antico, strade, marciapiedi, zone verdi,
aree pubbliche in genere e zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la
salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini,
nonché gli stessi animali e compromissione del decoro urbano;
RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e il decoro
dell’ambiente urbano, in considerazione degli sgradevoli odori persistenti sulle strade nei periodi
estivi a causa delle scarse precipitazioni;
RITENUTO necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di
idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione
delle eventuali deiezioni canine;
CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare la materia modificata da recente evoluzione
normativa, con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica e della
salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano;
RICHIAMATI:
gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
la Legge 241/1990;
l’art. 32 della Costituzione;
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs.
82/2005 e s.m.i.
la Legge 14 agosto 1991 n° 281 concernente “Legge quadro in materia d’ Affezione e
prevenzione del randagismo” e ss. mm. ii.;
Legge Regionale 7 febbraio 2020 n° 2 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe
canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3
aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo)” e s.m.i.;
gli artt. 672 e 727 del codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”;
la l. n.689/1981 “modifiche al sistema penale”;
l’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”;
Visto il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali approvato con Deliberazione del
consiglio comunale n. 37/2013;
DATTO ATTO dell’istruttoria svolta dal Settore IV;
SENTITO il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
Per quanto sopra premesso ed esposto, preso atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa vigente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.,
ORDINA
a tutti i proprietari e/o detentori di animali d’affezione, nell’accompagnare gli stessi su strade e
luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici e nelle zone destinate al verde
pubblico:
1. di munirsi di contenitore (bottiglietta, spruzzatore, ecc.) adeguato a trasportare acqua,
senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, in quantità sufficiente per dilavare le
deiezioni liquide dell’animale; tale contenitore dovrà essere esibito, su richiesta, ai soggetti
incaricati al controllo dell’osservanza della presente ordinanza;
2. di provvedere alla immediata diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide dell’animale con
una congrua quantità d’acqua, oltre alle deiezioni solide come già disposto dalle norme, su
tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico;
3. di impedire ai propri animali di defecare o urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli
accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;
4. di depositare le deiezioni raccolte negli appositi contenitori presenti sul territorio
comunale;
5. di monitorare il proprio animale anche quando libero di vagare, senza guinzaglio e
museruola, nelle aree di sgambettamento loro destinate, fermo restando l’obbligo di evitare
che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino
danni a cose;
SANZIONI
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs.
82/2005 e s.m.i.
Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, sottoponendolo, ai sensi dell’art. 7
ad un massimo di euro 500,00, oltre all’immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di
imbrattatura del suolo pubblico.
È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, secondo quanto previsto dalla Legge n.
689/81 e ss. mm. e ii.;
DISPONE inoltre,
con decorrenza dalla data di esecutività della presente Ordinanza e sino al 30 settembre 2025,
• il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è
attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale;
• il Comando di Polizia Locale di Martina Franca programmi servizi mirati a verificare
l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
• la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la
stessa sia trasmessa:
� al Comando della Polizia Locale;
� al Comando della Stazione dei Carabinieri di Martina Franca;
� Servizi Veterinari ASL
INFORMA, altresì, che
– la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune.
– avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge 241/90 e
ss. mm. ii., è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al competente TAR o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei modi e termini previsti dalla normativa
vigente.
IL SINDACO
Gianfranco PALMISANO
Sindaco
PALMISANO GIANFRANCO / Namirial
Atto firmato Digitalmente
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs.
82/2005 e s.m.i.