
(AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 ORDINANZA DEL SINDACO
n. 27 del 14/11/2024
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente diretta al contrasto delle condotte lesive del decoro
urbano e della sicurezza urbana derivanti dal consumo di alcolici nel perimetro urbano, nei parchi e
nei giardini pubblici ai sensi dell’art. 54 commi 4 e 4-bis D.Lgs 267/2000.
IL VICESINDACO REGGENTE
PREMESSO CHE:
le conseguenze sociali e personali che derivano dall’abuso di bevande alcoliche hanno assunto, con
l’approvazione della Legge n. 125/2001 “legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”, la
valenza di interesse generale e giuridicamente protetto;
– il D.L. 14/2017, come convertito nella Legge n. 48/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia
di sicurezza delle città”, nell’ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza
delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l’altro,
modificato gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
– l’articolo 54, comma 4 e 4-bis, del D. Lgs. 267/2000, attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del
Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti volti a prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, significando che i
provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della
popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare
l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento
della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero
riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza,
anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti;
CONSIDERATO che l’abuso di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri
fenomeni collaterali incidenti sulla sicurezza urbana, riconducibili a situazioni di degrado e di
disordine urbano e che possono minacciare l’incolumità pubblica, la cui manifestazione può
determinare comportamenti o condotte illecite quali atti vandalici e violenti, risse, disturbo alla
quiete pubblica, lordura del suolo pubblico, con abbandono di contenitori in vetro o alluminio a
terra, condotte tutte che contribuiscono a promuovere diffusi e crescenti sentimenti di allarme e
percezione di insicurezza nella collettività;
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CONSIDERATO altresì che diverse zone del territorio comunale della Città di Pordenone e, in
particolare, le aree del centro storico e prossimali allo stesso, nonché le aree parco e i giardini
pubblici, per attrattività e caratteristiche subiscono il verificarsi di tali fenomeni negativi,
caratterizzati anche da assembramenti e ritrovi occasionali, connotati dai comportamenti e dalle
condotte di cui sopra, frequentemente originate dall’abuso di bevande alcoliche, generando così
situazioni tali da compromettere le comuni regole di vita civile, la piena e serena fruibilità di tali
spazi e aree pubbliche da parte della comunità, con situazioni di degrado, insicurezza e forte disagio
nella stessa;
TENUTO CONTO quindi che tali situazioni di abuso di bevande alcoliche si associano
frequentemente ai richiamati illeciti ed episodi di inciviltà e degrado, come evidenziato nelle
doglianze e segnalazioni di comitati di cittadini, di singoli cittadini residenti e utenti frequentanti le
aree parco e giardini pubblici dislocati nel centro urbano, nonché dalle richieste di intervento
indirizzate all’Amministrazione Comunale, in particolare alla Polizia Locale, e alle Forze
dell’Ordine;
RILEVATO che gli esiti dei ripetuti controlli effettuati dal personale del Corpo di Polizia Locale e
dalle Forze di Polizia, di iniziativa e su segnalazione, autonomi o integrati, hanno frequentemente
messo in evidenza il manifestarsi dei già citati illeciti e comportamenti devianti, piuttosto diffusi e
connessi all’acquisto e al consumo di alcool da parte di soggetti che, trattenendosi poi in luoghi
pubblici (parchi, giardini, strade pubbliche e piazze) sino a tarda notte, compromettono il vivere
sereno e civile della popolazione residente e minano la percezione di sicurezza della cittadinanza
che intenda poter fruire liberamente degli spazi pubblici, risultando tuttavia difficoltosa
l’individuazione di singole responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti
messe in atto da aggregazioni estemporanee di persone che si concentrano nelle diverse aree
cittadine;
DATO ATTO che il fenomeno è stato oggetto, fra l’altro, anche di più Comitati Provinciali per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutisi in Prefettura, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di
degrado urbano suscettibili di incidere sull’incolumità e la sicurezza pubblica, capaci di determinare
anche possibili situazioni di scadimento della percezione collettiva di sicurezza, e che, in esito a tali
Comitati, sono stati disposti mirati servizi coordinati e integrati da parte delle Forze di Polizia;
DATO ATTO inoltre che il consumo di bevande alcoliche in luoghi che non siano sotto il diretto
controllo dei gestori di pubblici esercizi, tende a compromettere il decoro cittadino a causa di
frequenti abbandoni di bottiglie, lattine e, più in generale, dei contenitori delle predette bevande,
costituendo spesso anche fonte di pericolo derivante dalla rottura di contenitori in vetro che possono
nuocere alla sicurezza dei luoghi, degli utenti e degli animali che si trovino a frequentarli, nonché
essere impiegati quali oggetti atti ad offendere in caso di disordini;
ATTESO che il territorio è servito più che ampliamente da esercizi pubblici che dispongono, molto
spesso, di aree date in concessione per l’esercizio della somministrazione di bevande ed alimenti,
idonea a garantire all’utenza la possibilità di consumare bevande ed alimenti in condizioni che
consentano adeguati livelli di salvaguardia del territorio ed evitando il verificarsi delle condizioni
sopra rappresentate;
RITENUTO che nel periodo compreso tra la metà del mese di novembre e la fine del mese di
febbraio, in ragione dell’incremento prevedibile di utenza per le festività di fine anno che vedrà
l’organizzazione di eventi pubblici e l’intensificazione delle persone in città per accedere ai diversi
esercizi commerciali e pubblici, devono adottarsi misure di tutela volte a prevenire situazioni
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potenzialmente pericolose ed eliminare situazioni di minaccia per la sicurezza urbana e percepita
derivanti dal consumo di alcol e dall’abbandono di contenitori in vetro e latta;
CONSIDERATI gli argomenti e le decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e
Sicurezza Pubblica tenutosi il giorno12 novembre 2024 presso la Prefettura di Pordenone e
finalizzato a definire gli indirizzi di intervento per contrastare il fenomeno in argomento;
SENTITO in merito il Prefetto ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
– la Legge n. 125/2001;
– la Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017;
– il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 54, commi 4 e 4-bis;
– il Regolamento di Polizia Urbana;
– la Legge 689/81;
CONSIDERATI sussistenti i requisiti di contingibilità ed urgenza per le motivazioni descritte in
premessa e di derogare pertanto agli obblighi di comunicazione dell’avvio del procedimento
previsto dalla legge n. 241/90;
ORDINA
dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 28 febbraio 2025, dalle ore 00.00 alle
ore 24.00, è vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi
contenitore nelle aree pubbliche (strade, piazze, parchi e giardini pubblici) ricadenti su tutto il
territorio comunale della Città di Pordenone, eccezione fatta nelle aree interessate da eventi e
manifestazioni regolarmente autorizzate per la somministrazione di bevande anche alcoliche, previa
assunzione delle dovute cautele valutate in sede istruttoria.
Dal divieto è esclusa la somministrazione effettuata dagli esercizi pubblici negli spazi interni e in
quelli esterni degli stessi in concessione.
Il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà segnalato dagli Organi di controllo e di vigilanza
all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione delle sanzioni previste dal codice
penale nonché delle sanzioni amministrative stabilite ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità entro 60 giorni dalla notifica al
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa
data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga:
• Pubblicato all’albo pretorio on-line
• Resa nota nelle modalità comunicative ritenute più idonee
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• La presente Ordinanza venga trasmessa al Corpo di Polizia Locale, alla Questura di
Pordenone, al Comando Provinciale dei Carabinieri ed al Comando Provinciale della
Guardia di Finanza.
La presente ordinanza è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Il Vicesindaco Reggente
Dott. Alberto Parigi
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: PARIGI ALBERTO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 14/11/2024 11:40:15
Atto n. 27 del 14/11/2024