
(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Proposta di legge
“Valorizzazione della Toscana diffusa”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PREMESSA
Con la proposta in esame la Regione Toscana introduce nel proprio ordinamento una legge diretta
alla valorizzazione di alcuni territori, denominati della Toscana diffusa, razionalizzando in un unico
strumento normativo le disposizioni settoriali già attive e/o il consolidamento di esperienze pilota
portate avanti negli ultimi anni.
L’obiettivo ultimo che la norma si prefigge è infatti quello di promuovere una crescita equilibrata e
assicurare parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, da un lato rimuovendo gli squilibri
territoriali sia economici che sociali dall’altro valorizzando le distinte identità culturali, sociali ed
economiche del territorio regionale, coordinandosi con le linee territoriali strategiche e gli strumenti
offerti nei fondi europei e in altre forme di sostegno europee e nazionali che perseguono le
medesime finalità attraverso l’incremento delle intensità di aiuto, o forme di premialità o priorità
nei bandi fino alla previsione di uno specifico stanziamento di risorse.
Dando attuazione a quanto già annunciato nel Programma di governo e nel Programma regionale di
sviluppo 2021-2025 (PRS), la proposta di legge risponde alla duplice volontà di promuovere uno
sviluppo equilibrato del territorio toscano e di salvaguardia della sua diffusa specificità, sostenendo
i territori più fragili e le comunità che li abitano, con la consapevolezza che la loro valorizzazione
può rivelarsi utile anche ad alleggerire la pressione e la congestione sulle conurbazioni urbane più
attrattive, che potremmo definire della Toscana densa o Toscana delle agglomerazioni.
Il concetto di Toscana diffusa è stato declinato nel PRS come l’insieme di comuni che, per
caratteristiche intrinseche (morfologia del territorio, ovvero montanità) o estrinseche (distanza, e
dunque accessibilità, rispetto ai luoghi di concentrazione degli insediamenti, delle opportunità di
lavoro e dei principali servizi alle persone e alle imprese), si trovano ad affrontare la sfida della
perifericità dall’asse centrale che rischia di esacerbarne lo spopolamento e portare a veri e propri
fenomeni di abbandono.
Se da un lato i tratti distintivi di queste aree sono la persistenza di dinamiche demografiche
negative, la bassa densità di insediamento umano e imprenditoriale, il depauperamento del
patrimonio edilizio e la presenza di piccole comunità sparse in nuclei e centri abitati lontane dai
centro capoluogo, al tempo stesso questi luoghi rappresentano l’identità e il cuore della Toscana.
Sono i luoghi della memoria e dell’immaginario collettivo, che racchiudono testimonianze di
notevole interesse storico, architettonico e artistico, immerse, il più delle volte, in ambienti di
grande pregio naturalistico e paesaggistico che hanno caratteristiche rurali e potenzialità di sviluppo
inespresse, legate ad una migliore valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, paesaggistico e
culturale (piccoli borghi) e nelle quali va comunque garantito un pacchetto essenziale di servizi, che
potremmo definire “di cittadinanza”, incluso quelli di uso quotidiano.
DESCRIZIONE DELL’ARTICOLATO
Nel dettaglio la proposta di legge è strutturata come segue:
L’articolo 1 richiama i tratti strategici della legge specificando gli obiettivi che si prefigge, le unità
territoriali cui si fa riferimento e alcune definizioni che si rifanno a quelle previste dall’Istituto
nazionale di statistica in occasione dei censimenti della popolazione.
In particolare si richiama ad un concetto di “Toscana diffusa” elastico e dinamico da declinare e
curvare nell’ambito delle specifiche disposizioni settoriali:
? gli atti di programmazione (PRS/DEFR) individuano in via generale i territori della
Toscana diffusa in base a criteri definiti; se non altrimenti disciplinato tale definizione dei
territori viene presa come riferimento per tutte le politiche regionali che intendono
intervenire nella Toscana diffusa;
? in via specifica, nell’ambito del DEFR per ciascuna politica settoriale è possibile definire
“sub/territori” per la Toscana diffusa, individuati in base a criteri propri della politica.
L’articolo 2 descrive le modalità con le quali si intende dare attuazione pratica alla norma.
Le risorse dei fondi europei e nazionali per la coesione e lo sviluppo economico e territoriale
costituiscono un sostegno imprescindibile per la crescita dei territori della Toscana diffusa. Pertanto
la Regione, nella programmazione di tali risorse, presterà particolare attenzione a massimizzare il
contributo delle azioni settoriali promuovendo un approccio integrato e valorizzando il
coinvolgimento dei territori, anche mediante strategie intersettoriali capaci di affrontare più
efficacemente le sfide economiche, demografiche, ambientali e sociali.
L’articolo 3 richiama il concetto fondamentale di ascolto delle specificità dei territori per
l’individuazione dei fattori e delle specifiche variabili socio-culturali, economico-territoriali e
tecnologico-infrastrutturali che possono attivare dinamiche territoriali positive e favorire lo sviluppo
locale. Un ruolo chiave verrà svolto dalla rete dei centri di facilitazione digitale come punti di
dialogo con il territorio e di comunicazione e informazione alla cittadinanza.
Gli articoli da 4 a 9 specificano le linee operative dell’intervento normativo negli ambiti ritenuti
essenziali per la vita di e in questi territori, ovvero quelle condizioni in termini di accesso a
infrastrutture e servizi che permettono a chi vive e abita questi territori le stesse opportunità (di
tutela della salute e di benessere psicofisico, di educazione e istruzione, formazione e sviluppo
professionale) e gli stessi livelli di servizi (sociosanitari e assistenziali, ma anche digitali), a
cominciare dai collegamenti materiali (trasporti) e immateriali (telecomunicazioni).
Il cruciale tema dell’accessibilità per il superamento della distanza geografica, istituzionale o
sociale dall’asse centrale trova la sua traduzione negli articoli 4, in termini di infrastrutturazione
materiale e trasporto pubblico, e 5 di accesso ai servizi e infrastrutture digitali.
L’articolo 4 in particolare declina tale obiettivo nel sostegno alla viabilità, ai servizi di trasporto
pubblico locale su gomma e su ferro, senza trascurarne la componente infrastrutturale, e della
mobilità dolce considerata anche quale motore di incremento dell’attrattività del territorio, nonché
dei necessari collegamenti con i territori insulari regionali, in coerenza con i diversi livelli di
competenza dettati dalla normativa vigente e promuovendo il ruolo attivo degli enti locali, con
particolare riferimento alla componente di conoscenza territoriale. L’ultimo comma riconosce il
ruolo fondamentale del servizio ferroviario e di sua valorizzazione anche in termini di
frequentazione e fruizione degli spazi, in armonia con la promozione del territorio nelle sue diverse
componenti e si correla con le previsioni espresse dagli artt. 11 “Rigenerazione urbana” e 23
“Misure per il contrasto dell’abbandono di terreni e immobili”, relativamente alle azioni finalizzate
a nuove funzionalità per aree di pertinenza ferroviarie e stazioni ferroviarie, incluso quelle a rischio
di disuso perché non più funzionali o avviate verso lo stato di abbandono.
La piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la riduzione del divario digitale anche territoriale, si concretizza attraverso
l’articolo 5 in una declinazione del soddisfacimento del diritto alla cittadinanza digitale da
raggiungersi mediante la diffusione capillare di centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale e di
sportelli di assistenza ai consumatori e utenti per permettere la conoscenza e la fruizione dei servizi
pubblici e delle nuove opportunità della digitalizzazione, la promozione della connettività a banda
ultralarga in tutto il territorio anche tramite società e consorzi in house e in raccordo con le
iniziative nazionali, nonché l’incoraggiamento a risposte di area attraverso la gestione comune di
strategie per la trasformazione digitale.
L’articolo 6 affronta uno dei nodi chiavi per i territori della Toscana alla luce delle dinamiche
demografiche in corso, e ancor più nelle proiezioni a lungo termine: quello del diritto alla salute e
assistenza sociale anche in contesti distanti dai grandi centri. La norma esplicita il nuovo modello
organizzativo a rete, capillarmente diffuso, di assistenza sociale e sociosanitaria territoriale che la
Regione intende portare avanti valorizzando il ruolo dei presidi ospedalieri, e di presa in carico
multidimensionale del paziente anche attraverso l’innovazione e i servizi digitalizzati, la
telemedicina e il telemonitoraggio, ma anche lo sviluppo di una sanità di iniziativa co-progettando i
percorsi con le comunità locali.
L’articolo 7 si correla e complementa il tema della salute nella sua declinazione di benessere
psicofisico riconoscendo lo sport quale veicolo di valori educativi e sociali, di integrazione e
socializzazione. A tal fine la proposta di legge statuisce le forme di valorizzazione e incentivo a
soggetti, eventi, luoghi e finalità che promuovono la pratica sportiva, anche in chiave di
superamento delle diseguaglianze e diversità che lo sport può svolgere.
Gli articoli 8 e 9 contengono la descrizione di interventi diretti e indiretti per l’educazione e
l’istruzione e per la promozione dell’occupazione.
In particolare l’articolo 8 rubrica le azioni che la Regione intraprende per garantire un’uniforme
quantità e qualità dei servizi per l’educazione e l’istruzione in un’ottica di sviluppo dell’identità
personale e sociale anche promuovendo l’aggregazione dei servizi e dell’offerta a livello
territoriale, mentre l’articolo 9 elenca gli interventi per l’accrescimento del capitale umano in
un’ottica di piena occupabilità di qualità e valorizzazione delle competenze e dei saperi legati alle
specificità territoriali, con un’attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione, anche
con il supporto, l’esperienza e la presenza diffusa dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego.
Negli articoli da 10 a 15 vengono descritti i principi e le modalità con le quali la legge intende
intervenire, di concerto con le amministrazioni locali, per la conservazione e valorizzazione del
patrimonio paesaggistico territoriale, con un’attenzione specifica a quello rurale.
In particolare nell’articolo 11 si evidenziano gli interventi previsti a sostegno della rigenerazione
del tessuto urbano e sociale, di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente da
adibire a nuova vita e funzionalità in chiave economica, educativa e/o turistico-culturale, della
riqualificazione o riorganizzazione funzionale di aree degradate o dismesse anche con il sostegno di
cooperative di comunità, associazioni ed enti del terzo settore.
Nell’articolo 12 sono indicati gli strumenti con i quali la Regione favorisce lo sviluppo e la
vivibilità del territorio rurale delle aree della Toscana diffusa tramite progetti economici territoriali
che coinvolgono soggetti pubblici e privati chiamati ad operare in modo integrato nel sistema
produttivo locale: strumenti già disciplinati da leggi regionali (distretti rurali, distretti biologici,
agricoltura sociale e forme di gestione attiva nel bosco e comunità del bosco per la gestione attiva)
oppure previsti dalla normativa nazionale (distretti del cibo) o dalla normativa europea (Strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo di cui alla programmazione europea in materia di Politica
Agricola Comune), o tramite l’erogazione di indennità compensative in aree montane, in aree
soggette a vincoli naturali e in altre aree a vincolo diverso e la promozione e semplificazione
dell’insediamento di giovani agricoltori.
L’articolo 13 richiama i principali interventi regionali a favore della resilienza energetica dei
territori, in particolare attraverso il sostegno ad azioni finalizzate ad aumentare l’efficienza
energetica sia degli edifici pubblici sia degli immobili sedi di imprese, al progressivo abbandono
dell’energia prodotta da fonti fossili a favore di quella prodotta da fonti rinnovabili da parte di
cittadini, associazioni, imprese ed enti pubblici (è il caso delle comunità energetiche rinnovabili) al
fine di favorire una transizione energetica equa e giusta e, appunto, il contrasto alla povertà
energetica per le famiglie e gli individui meno abbienti che non riescono ad accedere pienamente ai
servizi energetici, ma che costituiscono un bene essenziale e fondamentale per assicurare livelli
minimi di qualità di vita.
L’articolo 14 sottolinea l’importanza che i territori della Toscana diffusa rappresentano anche in
termini di quanto il loro patrimonio ambientale rende disponibile sotto forma di beni e servizi
ecosistemici ai territori a valle (quanto ad approvvigionamento idrico, contributo alla qualità
dell’aria attraverso la regolazione dei gas atmosferici, contrasto ai fenomeni di erosione) e della
necessità di promuoverne la conoscenza e la tutela, anche attraverso sistemi economici per
premiarne la conservazione e il miglioramento.
Sempre in un’ottica di sostegno alla resilienza dei territori, l’articolo 15 prevede l’attuazione di
misure strutturali di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori della Toscana
diffusa.
Il capo IV (articoli 16-20) risponde alla necessità di prevedere interventi specifici di sostegno alla
residenzialità e all’economia insediativa. In particolare con interventi a favore di nuovi o già
residenti, con l’articolo 16 che disciplina il sostegno all’acquisto di immobili ad uso residenziale e
l’articolo 17 che dispone la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione a fini abitativi.
L’articolo 18 indica le finalità e gli strumenti utilizzabili per favorire processi di sviluppo
economico della Toscana diffusa attraverso investimenti diretti di sostegno alle imprese agricole ed
extra-agricole del territorio, anche in forma collaborativa e a finalità sociale, o intervenendo su
infrastrutture per il turismo, la qualificazione dei Centri Commerciali Naturali e degli spazi urbani
fragili, per la reindustrializzazione dei territori, anche attraverso la valorizzazione delle pro-loco.
Con l’articolo 19 si richiamano gli interventi regionali promossi a contrasto della desertificazione
commerciale dei centri o nuclei abitati, in particolare per l’insediamento ed il mantenimento degli
esercizi di vicinato, degli empori multifunzionali prevedendo l’opportunità di disciplinare la
riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibro territoriale.
L’articolo 20 prevede l’istituzione e le modalità di iscrizione all’elenco degli agricoltori custodi
dell’ambiente e del territorio, la realizzazione di programmi e iniziative, anche in coordinamento
con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, finalizzate a far conoscere i valori e le
esternalità positive dell’agricoltura sostenibile e per diffondere la conoscenza e la consapevolezza
delle attività di preservazione delle funzioni ecosistemiche connesse all’attività agricola in termini
di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del
terreno e di regimazione delle acque.
Con gli articoli da 21 a 23 la proposta di legge riconosce un ruolo fondamentale al patrimonio
culturale e naturale per la preservazione dell’identità e l’identificazione in un territorio.
L’articolo 21 ricorda come la Regione sostenga e governi da anni l’offerta culturale e
specificamente museale nel territorio toscano, dove è presente una diffusa rete di musei grandi e
piccoli, la cui multiforme offerta di percorsi espositivi e narrativi, differenziati e sempre in
adeguamento alle nuove esigenze, preserva e valorizza il genius loci delle distinte località. Tale rete