
(AGENPARL) – gio 18 luglio 2024 Modena, 18 luglio 2024
Comunicato stampa congiunto AUSL-AOU
Minori non accompagnati: attiva una procedura per il riconoscimento dell’età
Procedura necessaria per dar corso all’accoglienza e garantire i diritti ai minori. Fondamentale il coinvolgimento, accanto alle due Aziende sanitarie modenesi, del Tribunale dei Minori, della Prefettura e Questura, nonché di Polizia locale e Servizi sociali da Mirandola a Pavullo
È stata presentata nei giorni scorsi, a tutti i soggetti coinvolti nell’accoglienza dei minori non accompagnati sul territorio modenese, la procedura per il riconoscimento della loro età. Esiste infatti un preciso percorso, frutto della collaborazione tra Azienda USL di Modena, cui fa capo la procedura, e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, in virtù della consolidata esperienza maturata in questi anni attraverso la prassi operativa, che prevede il coinvolgimento del Comune di Modena nonché di molti altri soggetti e delle forze dell’ordine, in primis Prefettura e Questura, e del Tribunale per i minorenni.
Si tratta di una procedura fondamentale che viene messa in pratica qualora il minore sia sprovvisto di documenti o esistano forti dubbi sull’età dichiarata, affinché l’accoglienza possa poi proseguire nei modi più adeguati. A metterla in pratica è una commissione multidisciplinare e multiprofessionale nominata dall’Azienda USL e composta secondo quanto previsto dalle normative nazionali: a farne parte sul nostro territorio sono un’assistente sociale, una psicologa, due pediatri e due radiologi, un mediatore culturale; previsto inoltre il coinvolgimento di ulteriori professionisti se si dovesse rendere necessario in base alla situazione specifica.
Tre sono le fasi volte ad accertare l’età, procedendo per step successivi e con al centro sempre il superiore interesse del minore: si va dal colloquio sociale, alla valutazione psicologica, fino alla visita pediatrica auxiologica con il ricorso ad eventuali accertamenti sanitari, che siano il meno invasivi possibile per il soggetto. Qualora l’esito di una fase consenta di ottenere elementi certi circa la minore età, non si procede oltre; è ovviamente previsto che il minore sia informato di ogni fase, in una lingua che possa comprendere e in conformità al suo grado di maturità ed alfabetizzazione, e che la stessa informazione sia fornita a chi, anche temporaneamente, ne ha la tutela.