
(AGENPARL) – ven 15 dicembre 2023 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=22/12/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=18/12/2023&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=22/12/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=18/12/2023&tri=salle&
cioè, attualmente:
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Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 18 al 22 dicembre 2023
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Mercoledì 20 dicembre – h. 9.30
Sentenza nella causa T-415/21 Banca Popolare di Bari / Commissione (IT)
(Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalle autorità italiane a favore di Banca Tercas_- annullamento della decisione della Commissione – ricorso per danni)
Nel 2013 la Banca Popolare di Bari SpA (BPB) ha manifestato interesse a sottoscrivere un aumento di capitale di Banca Tercas (di seguito «Tercas»), un’altra banca italiana con capitale privato che era stata posta in amministrazione straordinaria a seguito di irregolarità constatate dalla Banca d’Italia. La manifestazione di interesse di BPB era, tuttavia, subordinata alla condizione che il deficit patrimoniale di Tercas fosse interamente coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, di natura mutualistica, che dovrebbe intervenire a titolo della garanzia legale dei depositi e che può anche sostenere, in modo preventivo e volontario, un membro posto sotto il regime dell’amministrazione straordinaria. Nel 2014, il FITD ha deciso di coprire il patrimonio netto negativo di Tercas e di concederle alcune garanzie. Dal 1º ottobre 2014 Banca Popolare di Bari detiene l’intero patrimonio di Tercas.
Con decisione del 23 dicembre 2015, la Commissione ha constatato che tale intervento del FITD a favore di Tercas costituiva un aiuto di Stato illegale concesso dall’Italia a Tercas e ne ha ordinato il recupero. Con sentenza del 19 marzo 2019, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione. La Corte di giustizia conferma questo ragionamento in una sentenza pronunciata il 2 marzo 2021.
La Banca Popolare di Bari si è rivolta al Tribunale per condannare l’Unione europea al risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dell’adozione della decisione della Commissione.
Documenti di riferimento T-415/21
Mercoledì 20 dicembre – h. 9.30
Sentenze nelle cause T-53/21 EVH/Commissione; T-55/21 Stadtwerke Leipzig/ Commissione; T-56/21 TEAG/ Commissione; T-58/21 Stadtwerke Hameln Weserbergland/ Commissione; T-59/21 eins energie in sachsen/Commissione; T-60/21 Naturstrom/ Commissione; T-61/21 EnergieVerbund Dresden/ Commissione; T-62/21 GGEW/ Commissione; T-63/21 Stadtwerke Frankfurt am Main/ Commissione; T-64/21 Mainova Commissione e T-65/21 enercity/ Commissione (DE)
(Concorrenza – Concentrazioni – Mercati della fornitura di elettricità al dettaglio, della fornitura di gas al dettaglio e dell’elettromobilità – Acquisizione da parte di E.ON del controllo esclusivo di Innogy)
Il Tribunale è chiamato a decidere I ricorsi di undici aziende municipali tedesche contro il via libera della Commissione per l’acquisizione delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio di energia, nonché di alcuni attivi di produzione di Innogy da parte di E.ON.
Documenti di riferimento T-53/21
Mercoledì 20 dicembre – h. 9.30
Sentenze nelle cause T-216/21 Ryanair e Malta Air/Commissione (Air France; COVID-19) (EN) e T-494/21 Ryanair e Malta Air/Commissione (Air France-KLM y Air France; COVID-19) (EN)
(Aiuto di Stato – COVID-19 – Misure di aiuto di Stato individuale a favore di una compagnia aerea)
Nell’aprile 2020, durante la pandemia di Covid-19, la Francia ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto individuale a favore di Air France. Nel marzo 2021 la Francia ha inoltre notificato alla Commissione un aiuto individuale sotto forma di ricapitalizzazione di Air France e della holding Air France-KLM, per un importo totale di 4 miliardi di EUR. In entrambi i casi la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni. Ryanair e Malta Air contestano tali decisioni davanti al Tribunale dell’Unione.
Documenti di riferimento T-216/21.
Mercoledì 20 dicembre – h. 9.30
Sentenze nelle cause T-383/21 Banque postale / CRU (FR); T-384/21 Confédération nationale du Crédit mutuel e.a. / CRU (FR); T-385/21 BPCE e.a. / CRU (FR); T-387/21 – Société générale e.a. / CRU; T-388/21 Crédit agricole e.a. / CRU (FR); T-389/21 Landesbank Baden-Württemberg / CRU (DE); T-397/21 BNP Paribas / CRU (FR)
(Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento)
Il Fondo di risoluzione unico (FRU) è un fondo di emergenza utilizzabile in tempi di crisi, che mira a prevenire il fallimento degli enti creditizi e di alcune imprese di investimento una volta esaurite le altre soluzioni. Finanziato dal settore bancario, questo fondo è costituito grazie ai contributi ex ante versati dagli istituti dei 21 paesi che fanno parte dell’unione bancaria dell’UE. L’importo di tali contributi ex ante è stabilito in funzione di una componente legata alla dimensione e al rischio.
Nel 2021 il Comitato di risoluzione unico ha fissato l’importo dei contributi ex ante, dovuti da diversi enti, per il periodo di contribuzione 2021. Enti creditizi stabiliti in Francia e in Germania contestano l’importo di tali contributi e chiedono l’annullamento della decisione del Comitato dinanzi al Tribunale. Essi ritengono, tra l’altro, che il Comitato non abbia rispettato il suo obbligo di motivazione per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021.
Documenti di riferimento T-383/21
Mercoledì 20 dicembre – h. 9.30
Sentenza nella causa T-313/22 Abramovich / Consiglio (FR)
(Misure restrittive adottate dal Consiglio)
Roman Arkadyevich Abramovich è un uomo d’affari di nazionalità russa, israeliana e portoghese. In particolare, è il principale azionista della società madre di Evraz, uno dei principali gruppi russi nel settore siderurgico e minerario, settore che fornisce una notevole fonte di reddito al governo russo.
A seguito dell’attacco della Russia all’Ucraina del 24 febbraio 2022, il Consiglio ha, tra l’altro, congelato i fondi e vietato l’ingresso o il transito nell’Unione europea di donne e uomini d’affari influenti che esercitano attività in settori economici che forniscono una fonte sostanziale di reddito al governo russo. Queste misure restrittive mirano ad aumentare la pressione sulla Russia e il costo delle azioni di quest’ultima volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Abramovich contesta dinanzi al Tribunale dell’Unione europea l’iscrizione e il mantenimento del suo nome negli elenchi delle persone ed entità oggetto di tali misure. Chiede inoltre il risarcimento del danno arrecato alla sua reputazione, che stima a titolo provvisorio a 1 milione di EUR.
Documenti di riferimento T-313/22
Mercoledì 20 dicembre – h. 9.30
Sentenza nella causa T-233/22 Islentyeva / Consiglio (FR)
(Misure restrittive adottate dal Consiglio)
Dal 2014 l’Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti della Russia a causa dell’annessione della Crimea e della città di Sebastopoli e delle sue continue azioni di destabilizzazione nell’Ucraina orientale. In seguito all’attacco della Russia all’Ucraina del 24 febbraio 2022, il Consiglio ha vietato a qualsiasi aereo immatricolato in Russia di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione. Lo stesso divieto si applica agli aerei non registrati in Russia che sono detenuti, noleggiati o altrimenti controllati da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo. Inoltre, è vietato a chiunque abbia la nazionalità russa di volare come pilota privato.
Titolare di una licenza di pilota privato lussemburghese e utilizzatrice di aerei all’aeroporto di Lussemburgo-Findel, la signora Islentyeva, cittadina russa e lussemburghese, ha impugnato tale divieto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
Documenti di riferimento T-233/22
Mercoledì 20 dicembre – h. 9.30
Sentenze nelle cause T-113/17 Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and Investment Bank / Commissione (FR) e T-106/17 JPMorgan Chase e.a. / Commissione (EN)
(Mercato dei derivati su tassi di interesse in euro – Decisione che constata un’intesa tra le banche HSBC, JP Morgan e Crédit agricole – Ricorso di annullamento)
Documenti di riferimento T-113/17
Mercoledì 20 dicembre – h. 9.30
Sentenza nella causa T-166/21 Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e.a. / Commissione (IT)
(Aiuti di Stato – Tassazione dei porti in Italia – Esenzione dall’imposta sulle società)
Le Autorità di sistema portuale (AdSP) sono organismi pubblici dotati di personalità giuridica, che amministrano uno o più porti d’importanza internazionale o nazionale in Italia. Esse non sono soggette all’imposta sul reddito delle società («IRES»). Tale esenzione è attualmente prevista dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Con decisione del 4 dicembre 2020, la Commissione europea ha concluso che l’esenzione dall’IRES concessa alle AdSP costituisce un regime di aiuti incompatibile con il mercato interno. Secondo la Commissione, le AdSP svolgono sia attività economiche che attività non economiche, pertanto la loro classificazione come enti pubblici non economici ai sensi del diritto italiano non è sufficiente perché esse possano sottrarsi alla qualificazione di imprese e al relativo pagamento di imposta. L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l’Assoporti hanno proposto ricorso al Tribunale dell’Unione per ottenere l’annullamento dell’anzidetta decisione.
Documenti di riferimento T-166/21
Giovedì 21 dicembre – h. 9.30
Sentenza nelle cause riunite C-38/21 BMW Bank; C-47/21 C. Bank e Bank D. K. e C-232/21 Volkswagen Bank e Audi Bank (DE)
(Contratti di credito ai consumatori – Requisiti relativi alle informazioni da fornire nel contratto – Diritto di recesso)
Diversi consumatori fanno valere dinanzi al tribunale regionale di Ravensburg (Germania) di aver validamente revocato contratti di leasing o di credito conclusi con banche collegate a case automobilistiche (BMW Bank, Volkswagen Bank e Audi Bank). Tutti si sono ritirati diversi mesi o addirittura anni dopo la conclusione del contratto. Essi ritengono, pertanto, che il termine di 14 giorni per esercitare il recesso non sia decorso a causa di un difetto nelle informazioni ricevute. Quanto alle banche, esse sostengono che, in ogni caso, una ritrattazione dopo tanto tempo deve essere considerata abusiva.
Il tribunale regionale di Ravensburg ha interrogato la Corte di giustizia in merito.
Documenti di riferimento C-38/21
Giovedì 21 dicembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-124/21 P International Skating Union / Commissione (EN)
(Federazione sportiva- concorrenza- pattinaggio di velocità)
L’Unione internazionale di pattinaggio («UIP») chiede alla Corte l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2020, International Skating Union/Commissione (T-93/18, v. comunicato stampa n. 159/20). Con tale sentenza il Tribunale aveva parzialmente respinto il suo ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione europea, datata 8 dicembre 2017, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Con l’anzidetta decisione, la Commissione aveva dichiarato la contrarietà al diritto dell’Unione in materia di concorrenza delle norme dell’Unione internazionale di pattinaggio (UIP) che prevedono severe sanzioni contro gli atleti che partecipano a gare di pattinaggio di velocità non riconosciute dalla Commissione
Documenti di riferimento C-124/21
Giovedì 21 dicembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-333/21 European Superleague Company (ES)
(Concorrenza – abuso di posizione dominante – European Super League ESL)
La Federcalcio internazionale (FIFA), ente di diritto privato svizzero, è l’organo esecutivo mondiale del calcio, essenzialmente volto a promuovere il calcio e a organizzare le sue competizioni internazionali. Anche l’Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA) è un ente di diritto privato svizzero, integrante l’organo di governo del calcio a livello europeo. Secondo i rispettivi statuti, sia FIFA che UEFA detengono il monopolio per l’autorizzazione e l’organizzazione di competizioni internazionali di calcio professionistico in Europa.
L’European Super League Company (ESLC) è una società di diritto spagnolo formata da prestigiosi club di calcio europei il cui progetto è di organizzare la prima competizione calcistica europea annuale, denominata «European Super League» (ESL, indipendentemente dalla UEFA.
A seguito dell’annuncio della creazione dell’ESL, la FIFA e l’UEFA hanno dichiarato di non riconoscere questa nuova entità, hanno avvertito che qualsiasi giocatore o club che partecipa alla nuova competizione sarà espulso da quelle organizzate dalla FIFA e dalle sue confederazioni ed hanno ricordato la possibilità di adottare misure disciplinari nei confronti dei partecipanti all’ESL, quali in particolare l’esclusione dei club e dei giocatori da alcune grandi competizioni europee e mondiali.
Ritenendo il comportamento della FIFA e dell’UEFA di natura anticoncorrenziale e contrario alle libertà fondamentali, l’ESLC ha adito il Tribunale di commercio di Madrid, il quale si è rivolto alla Corte di Giustizia perché si pronunci sulla conformità con il diritto dell’Unione (in particolare con il divieto di abuso di posizione dominante e con il divieto di cartelli anticoncorrenziali) di talune disposizioni statutarie della FIFA e dell’UEFA, nonché degli avvertimenti o delle minacce emessi da tali federazioni.
Documenti di riferimento C-333/21
Giovedì 21 dicembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-488/21 – Chief Appeals Officer e.a. (EN)
(Diritto di soggiorno dell’ascendente diretto subordinato al requisito della continuità dello status di “dipendente” – Diritto alle prestazioni sociali – Onere eccessivo per lo Stato)
GV è una cittadina rumena che risiede e lavora in Irlanda. Sua figlia AC è una cittadina irlandese naturalizzata. GV ha raggiunto la figlia in Irlanda nel 2017 e da allora vi risiede legalmente. Negli ultimi 15 anni è stata finanziariamente dipendente dalla figlia AC. Nel corso del 2017, GV ha subito ha subito modifiche degenerative dell’artrite di cui soffre, in seguito alla quale ha presentato una domanda per l’assegno d’invalidità ai sensi della legge irlandese consolidata sulla previdenza sociale del 2005.
Tale richiesta è stata respinta in quanto, ai sensi della legge irlandese in materia, GV non deve diventare un onere eccessivo per il sistema nazionale di assistenza sociale.
La Court of Appeal irlandese, adita dall’interessata a seguito del diniego della prestazione previdenziale, ha chiesto alla Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, se la direttiva sulla cittadinanza osti alla legislazione irlandese che consente tale rifiuto.
Documenti di riferimento C-488/21
Giovedì 21 dicembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-680/21 Royal Antwerp Football Club (FR)
(Concorrenza – Libera circolazione dei lavoratori – Regolamenti UEFA e delle federazioni calcistiche nazionali associate – Regolamenti che prevedono l’obbligo per i club di calcio di avvalersi di un numero minimo di giocatori formati localmente)
A partire dalla stagione 2008/2009, la UEFA ha imposto ai club di calcio di includere un minimo di otto cosiddetti giocatori nazionali nella scheda di gioco, che contiene un massimo di 25 giocatori. I giocatori nazionali sono definiti come giocatori che, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono stati allenati dal loro club o da un altro club nello stesso campionato nazionale per almeno tre anni. Di questi otto giocatori, almeno quattro devono essere stati allenati dal club in questione.
Sulla base di tali norme, l’Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA) ha adottato regolamenti sostanzialmente simili per le società di calcio che partecipano alle divisioni di calcio professionistico, ad eccezione della regola per cui quattro su otto giocatori nazionali siano stati allenati dal club in questione. Dinanzi al Tribunale di primo grado di Bruxelles (di lingua francese), UL (un calciatore professionista) e Royal Antwerp (una società di calcio professionistico) sostengono, in sostanza, che le regole UEFA e URBSFA violano la libertà di circolazione dei lavoratori nell’UE.
Documenti di riferimento C-680/21
Giovedì 21 dicembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-261/22 GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant) (IT)
(Mandato d’arresto europeo – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Diritti del minore – Madre con figli minori conviventi – Motivo di rifiuto o di rinvio della consegna)
La causa riguarda l’esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo nei confronti di una donna, residente in Italia, madre di due bambini piccoli con lei convivente.
La donna é stata condannata a 5 anni di reclusione dal Tribunale di Anversa, che ne ha domandato l’arresto alle autorità italiane. Il giudice italiano ha chiesto informazioni sulle modalità di detenzione in Belgio delle detenute madri, ma non ne ha ricevute. Ha perciò rifiutato di estradare la donna in Belgio nell’interesse del bambino, al fine di proteggere il suo legame con la madre, secondo i principi sanciti dalla Costituzione italiana. E’ possibile rifiutare la consegna della condannata ad uno Stato membro per assicurare al bambino l’assistenza materna?
La legge italiana e la decisione-quadro sul Mandato d’arresto europeo non lo prevedono. Però la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo vieta di eseguire un Mandato d’Arresto Europeo quando questo violi i principi costituzionali dello Stato membro, richiesto dell’esecuzione, o i diritti fondamentali dell’Uomo.
La Corte di cassazione italiana ha interpellato la Corte di Giustizia perché stabilisca se l’autorità giudiziaria italiana possa rifiutare di eseguire un Mandato d’Arresto Europeo al fine di preservare il legame della madre con il figlio minore, con lei convivente.
Documenti di riferimento C-261/22
Giovedì 21 dicembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-281/22 G. K. e.a. (Parquet européen) (DE)
(Cooperazione giudiziaria in materia penale – EPPO – Regolamento (UE) 2017/1939 – Indagini transfrontaliere)