
(AGENPARL) – mer 25 ottobre 2023 COMUNICATO N. 59/DIV – 25 OTTOBRE 2023
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 24 OTTOBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 24 Ottobre 2023
10^ Giornata andata
GIRONE A
ALESSANDRIA
ARZIGNANO V.
FIORENZUOLA
GIANA ERMINIO
LEGNAGO SALUS
MANTOVA
NOVARA
PADOVA
PRO PATRIA
PRO SESTO
PERGOLETTESE
LUMEZZANE
L.R. VICENZA
ALBINOLEFFE
TRIESTINA
PRO VERCELLI
ATALANTA U23
RENATE
TRENTO
VIRTUS VERONA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco
Ravaglioli, nella seduta del 25 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si
riportano:
GARE DEL 24 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata del
Campionato i sostenitori della Società ALESSANDRIA hanno, in violazione della normativa di cui agli
artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa all’indebita presenza nel recinto di gioco di
due persone non identificate ma riconducibili alla Società L.R. Vicenza ed alla permanenza di una delle
due persone sulla panchina della Società nei minuti finali della gara, chiede alla Procura Federale di:
– identificare, ove possibile, le predette persone;
– accertare se le stesse erano inserite in distinta.
Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti nel più breve
tempo possibile.
SOCIETA’
AMMENDA € 500,00
MANTOVA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Te, intonato, al 56° e al 61°
minuto della gara, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 56° minuto della gara, all’interno del recinto di gioco, un bicchiere di
plastica contenente liquido, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si
sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
L.R. VICENZA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Ospiti, all’80° minuto della
gara, intonato un coro osceno e blasfemo ripetuto per sei volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 96° minuto della gara, sul recinto di gioco, un bicchiere di plastica
contenente liquido, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
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AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle
Istituzioni dello Stato, al 24°, 76° e 94° minuto della gara per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società
disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.,
r. c.c.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
FACCIOLI ANDREA
(LEGNAGO SALUS)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
AUCELLI CHRISTIAN
(PERGOLETTESE)
per avere, al 15° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in
quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno al volto facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la
perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PESCE SIMONE
(LUMEZZANE)
per avere, al termine del primo tempo, nello spazio antistante lo spogliatoio, tenuto una condotta
irriguardosa nei confronti dell‘Arbitro:
1. in quanto, alla presenza del quarto uomo, pronunciava una frase offensiva al suo indirizzo per
contestarne l’operato;
2. in quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione avvenuta nei pressi dello spogliatoio della
squadra di appartenenza, seguiva l’Arbitro sino alla porta del di lui spogliatoio, che veniva chiusa con
difficoltà dal Direttore di gara;
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CAMIGLIANO AGOSTINO
(PRO VERCELLI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CIANCIO SIMONE
(ALESSANDRIA)
59/161
BARRANCA FRANCESCO
ROLANDO EUGIO MATTIA
(PRO SESTO)
(RENATE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SOLCIA DANIELE
COSTA FILIPPO
TONOLI DANIEL
(ATALANTA U23)
(L.R. VICENZA)
(PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SANTORO SALVATORE
(PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE (III INFR)
BORGHINI DIEGO
ITALENG NGOCK JONATHAN
MASI ALBERTO
POTOP SIMONE
STRONATI RICCARDO
GIANI ELIA
BASSO RICCI ALBERTO
REGAZZETTI SAMUELE
BOCCIA SALVATORE
PARKER SEAN
MAPELLI FRANCESCO
IOTTI ILARIO
PROCACCIO ANDREA
CORREIA OMAR
FAEDO CARLO
(ALBINOLEFFE)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (II INFR)
PELLEGRINI LORENZO
ROSSI ENRICO
CAFERRI LORENZO
LAEZZA GIULIANO
KOLAJ ARISTIDI
MENSAH DAVIS
SUAGHER EMANUELE
BELLI FRANCESCO
PALAZZI ANDREA
FOFANA LAMINE
MATOSEVIC KRISTJAN
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(GIANA ERMINIO)
(L.R. VICENZA)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(PADOVA)
(PRO SESTO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
ERCOLANI LUCA
FORESTA GIOVANNI
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
59/162
SIAFA ETOHA JUAN JOSE
MILILLO ALESSIO
GYABUAA MANU EMMANUEL
ALBERTI THOMAS
MUSATTI MATTIA
TAUGOURDEAU ANTHONY
CELESIA CHRISTIAN
DEZI JACOPO
JAOUHARI ZAID
BRUSCHI NICOLO
MARIANUCCI LUCA
AURILETTO SIMONE
GASPERI MATTEO
CELEGHIN ENRICO
MORETTI LORENZO
(ALESSANDRIA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(RENATE)
(RENATE)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 25 Ottobre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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