(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2023 - (AGENPARL) – gio 08 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 94/23
Lussemburgo, 8 giugno 2023
Sentenze della Corte nella causa C-407/21 | UFC – Que choisir e CLCV UFC, e nella causa C-540/21
Commissione/Slovacchia (Diritto di risoluzione senza spese)
Pacchetti turistici e pandemia di COVID-19: una normativa nazionale che
esenta temporaneamente gli organizzatori dal loro obbligo di rimborso
integrale in caso di risoluzione non è compatibile con il diritto dell’Unione
Uno Stato membro non può addurre il timore di difficoltà interne per giustificare l’inosservanza degli obblighi
discendenti dal diritto dell’Unione quando tale inosservanza non è conforme ai requisiti della forza maggiore
La UFC-Que Choisir e la CLCV, due associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori, hanno adito il Conseil
d’État (Consiglio di Stato) francese chiedendo l’annullamento di un’ordinanza relativa alle condizioni finanziarie per
la risoluzione di taluni contratti di viaggio e di soggiorno turistici in caso di circostanze inevitabili e straordinarie o di
forza maggiore (causa C-407/21). Tale normativa è stata adottata nell’ambito della pandemia di COVID-19, al fine di
consentire agli organizzatori di viaggi, in caso di “risoluzione” del contratto di pacchetto turistico avvenuta a causa di
circostanze inevitabili e straordinarie, di emettere un buono valido 18 mesi e che può comportare il rimborso dei
pagamenti effettuati dai viaggiatori solo dopo il mancato utilizzo di tale buono per detto periodo. Ciò costituiva una
deroga ai dettami della direttiva sui pacchetti turistici, che prevede un rimborso integrale di tali pagamenti entro
quattordici giorni dalla risoluzione 1. Secondo il governo francese, tale misura mirava a preservare la sopravvivenza
del settore turistico evitando che, a causa del notevole numero di domande di rimborso connesse alla pandemia di
COVID-19, la solvibilità degli organizzatori di viaggi fosse talmente compromessa da mettere a repentaglio la loro
esistenza.
Nella sua sentenza, la Corte dichiara che gli Stati membri non possono invocare la forza maggiore per esentare,
quand’anche temporaneamente, gli organizzatori di pacchetti turistici dall’obbligo di rimborso previsto dalla
direttiva.
Essa precisa che per “rimborso” si deve intendere una restituzione sotto forma di denaro. Il legislatore
dell’Unione non ha previsto la possibilità di sostituire tale obbligo di pagamento con una prestazione che
rivesta un’altra forma, come la proposta di buoni. L’obiettivo perseguito dalla direttiva in questione consiste nella
realizzazione di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori. Di fatto, il rimborso
sotto forma di denaro è il più idoneo a contribuire alla tutela degli interessi del viaggiatore, il che
evidentemente non esclude che il viaggiatore accetti, su base volontaria, un rimborso sotto forma di un buono.
Per quanto riguarda i motivi di risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, la Corte considera che una crisi
sanitaria mondiale come la pandemia di COVID-19 deve essere considerata idonea a rientrare tra le “circostanze
inevitabili e straordinarie” ai sensi delle quali la direttiva prevede un rimborso integrale, in quanto evento che esula
Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati,
che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE
del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).
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manifestamente da qualsiasi controllo e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neppure
adottando tutte le ragionevoli misure.
La Corte respinge peraltro l’argomento addotto dal governo francese, secondo cui la pandemia di COVID-19, pur
rientrando nelle “circostanze inevitabili e straordinarie”, costituiva parimenti un caso di forza maggiore,
comprendente ipotesi che vanno oltre quanto previsto al momento dell’adozione della direttiva e che consentono
l’adozione di una normativa nazionale che deroga all’obbligo di rimborso integrale. Essa rileva al riguardo che la
nozione di “circostanze inevitabili e straordinarie” costituisce, ai fini della direttiva, un’attuazione esaustiva della
forza maggiore. Orbene, la direttiva non prevede la possibilità di derogare all’obbligo di rimborso integrale per
motivi di forza maggiore.
Inoltre, essa statuisce che la forza maggiore non può essere invocata dagli Stati membri neppure per giustificare
l’adozione di una normativa nazionale in contrasto con le disposizioni di una direttiva. Infatti, le condizioni per la
sussistenza della forza maggiore non sono comunque soddisfatte, in quanto i) la normativa controversa sfocia in
una sospensione provvisoria generalizzata dell’obbligo di rimborso, senza tener conto della situazione
finanziaria concreta e individuale degli organizzatori di viaggi interessati; II) le conseguenze finanziarie
lamentate dal governo francese avrebbero potuto essere evitate adottando, ad esempio, determinati aiuti di
Stato a favore degli organizzatori di viaggi interessati; III) detta normativa (che esonera gli organizzatori di viaggi dal
loro obbligo di rimborso per un periodo che può arrivare fino a 21 mesi) non è concepita in modo da limitare i
propri effetti al periodo necessario per porre rimedio alle difficoltà causate dall’evento che può rientrare
nella forza maggiore.
La Corte ricorda peraltro che spetta a un giudice nazionale, investito di un ricorso per l’annullamento di una
normativa nazionale che esso considera contraria al diritto dell’Unione, procedere all’annullamento di quest’ultima.
Essa aggiunge che la facoltà di rimaneggiare, in circostanze eccezionali (ad esempio, di fronte a considerazioni
imperative relative alla tutela dell’ambiente o all’approvvigionamento di energia elettrica di uno Stato membro), gli
effetti di una decisione di annullamento non è applicabile nel caso di specie: infatti, l’annullamento
dell’ordinanza controversa non è idoneo a comportare conseguenze pregiudizievoli sul settore dei pacchetti turistici
di portata tale da rendere necessario il mantenimento dei suoi effetti al fine di tutelare gli interessi finanziari degli
operatori di detto settore.
Nella causa C-540/21, Commissione/Slovacchia, la Corte segue, in sostanza, il ragionamento sopra sintetizzato e
dichiara che, adottando una modifica legislativa che priva temporaneamente i viaggiatori del loro diritto di risolvere
un contratto di pacchetto turistico senza spese e di ricevere un rimborso integrale, la Repubblica slovacca è
venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza della direttiva sui pacchetti turistici.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto
contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di
giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.
La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro
ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una
direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al
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momento della prima sentenza.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle sentenze (C-407/21 e C-540/21) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate connessi!
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