(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2023 - (AGENPARL) – gio 08 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 93/23
Lussemburgo, 8 giugno 2023
Sentenza della Corte nella causa C-50/21 | Prestige and Limousine
La limitazione del numero di licenze di servizi di veicoli a noleggio con
conducente nell’agglomerato urbano di Barcellona è contraria al diritto
dell’Unione
Per contro, imporre l’ottenimento di una licenza aggiuntiva rispetto a quella prevista a livello nazionale può
rivelarsi necessario per la corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico nonché per la
protezione dell’ambiente
La società Prestige and Limousine S.L. (P&L) è titolare di autorizzazioni per la gestione di un servizio di noleggio di
veicoli con conducente («NCC») nell’Area metropolitana di Barcellona (Spagna) («AMB»). La P&L contesta e chiede
l’annullamento, dinanzi alla Corte superiore di giustizia della Catalogna (Spagna), della normativa locale relativa ai
servizi di NCC in tutta l’AMB. Da un lato, tale normativa impone che le imprese già in possesso di un’autorizzazione
per la fornitura di servizi di NCC urbani e interurbani in Spagna ottengano una licenza aggiuntiva al fine di prestare
servizi di NCC nell’AMB. Dall’altro lato, essa limita il numero di licenze di servizi di NCC a un trentesimo delle
licenze di servizi di taxi concesse per detto agglomerato.
Diverse controversie di questo tipo sono pendenti dinanzi a detto giudice nazionale. Quindici società che già
fornivano servizi di NCC nell’AMB, tra cui imprese collegate a piattaforme internazionali online, ritengono infatti che
l’unico scopo della normativa locale fosse quello di ostacolare la loro attività, e ciò al solo fine di tutelare gli interessi
del settore dei taxi.
La Corte superiore di giustizia della Catalogna nutre dubbi quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione tanto
della limitazione imposta al numero di autorizzazioni di servizi di NCC quanto del regime di «doppia autorizzazione»
cui sono stati assoggettati tali servizi nell’AMB, che potrebbero essere considerati una strategia volta a ridurre al
minimo la concorrenza dei servizi di NCC nei confronti dei servizi di taxi. Essa ha dunque deciso di adire la Corte di
giustizia a tale proposito.
Con la sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte, in primo luogo, constata che non risulta che le due
misure previste dalla normativa nazionale conferiscano aiuti di Stato alle imprese che forniscono servizi di
taxi. Non sembra infatti che la normativa locale di cui trattasi implichi l’impegno di risorse statali, che costituisce
una delle condizioni cumulative richieste affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato.
In secondo luogo, la Corte rileva che il requisito di un’autorizzazione specifica aggiuntiva e la limitazione del
numero di licenze costituiscono, entrambi, restrizioni all’esercizio della libertà di stabilimento, poiché il primo
limita effettivamente l’accesso al mercato per qualsiasi nuovo arrivato e la seconda restringe il numero di
prestatori di servizi di NCC stabiliti nell’AMB.
La Corte esamina poi se tali restrizioni alla libertà di stabilimento siano giustificate da un motivo imperativo di
interesse generale e se esse siano idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo
perseguito, senza eccedere quanto necessario per conseguirlo (principio di proporzionalità).
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Se è vero che gli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico di un
agglomerato urbano, nonché quello della protezione dell’ambiente, possono costituire motivi imperativi di
interesse generale, per contro, l’obiettivo di garantire la praticabilità economica dei servizi di taxi è un motivo
di natura puramente economica che non può costituire un motivo imperativo di interesse generale.
Per quanto riguarda la proporzionalità delle due misure, la Corte dichiara che il requisito di una previa
autorizzazione può essere considerato necessario a conseguire gli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del
traffico e dello spazio pubblico nonché di protezione dell’ambiente. Tuttavia, tale autorizzazione specifica deve
essere fondata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che escludano qualsiasi arbitrarietà e
che non costituiscano una duplicazione di controlli già effettuati nell’ambito della procedura di autorizzazione
nazionale, ma che rispondano a esigenze specifiche dell’AMB.
Per contro, la Corte sottolinea che la limitazione delle licenze di servizi di NCC a un trentesimo delle licenze di
servizi di taxi non risulta idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi di corretta gestione del trasporto,
del traffico e dello spazio pubblico nonché di protezione dell’ambiente. Non sono infatti stati confutati dinanzi alla
Corte gli argomenti addotti a favore dei servizi di NCC, che mirano a dimostrare che tali servizi agevolano, in
realtà, la realizzazione di detti obiettivi (in particolare la riduzione dell’uso delle automobili private; il loro contributo
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