(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2023 - (AGENPARL) – lun 05 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 89/23
Lussemburgo, 5 giugno 2023
Sentenza della Corte nella causa C-204/21 | Commissione / Polonia (Indipendenza e vita privata dei
giudici)
Stato di diritto: la riforma della giustizia polacca di dicembre 2019 viola il
diritto dell’Unione
Il valore dello Stato di diritto fa parte dell’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune e si
concretizza in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri
A seguito dell’adozione da parte della Polonia, il 20 dicembre 2019, di una legge che ha modificato le norme
nazionali relative all’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, degli organi giurisdizionali amministrativi e
della Corte suprema (in prosieguo: la «legge di modifica»), la Commissione europea ha proposto un ricorso per
inadempimento, chiedendo alla Corte di giustizia di dichiarare che il regime istituito da tale legge viola diverse
disposizioni del diritto dell’Unione.
La Commissione ritiene che la legge di modifica, nei limiti in cui attribuisce alla Sezione disciplinare della Corte
suprema polacca, la cui indipendenza e la cui imparzialità non sono garantite, la competenza a decidere in merito a
controversie aventi incidenza diretta sullo status e sull’esercizio delle funzioni di giudice, pregiudichi la loro
indipendenza. Inoltre, secondo la Commissione, la legge di modifica vieta a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di
verificare il rispetto dei requisiti dell’Unione relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge,
ed eleva una siffatta verifica a illecito disciplinare. La Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche
della Corte suprema polacca viene dichiarata competente in via esclusiva a eseguire siffatte verifiche. Infine, la
Commissione afferma che la legge di modifica, imponendo ai giudici l’obbligo di comunicare informazioni relative
alle loro attività nell’ambito di associazioni o fondazioni, nonché a una precedente appartenenza politica, e
prevedendo la pubblicazione di tali informazioni, viola il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione
dei dati personali 1.
Durante il procedimento la Polonia è stata condannata, con ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 ottobre
2021, a pagare alla Commissione una penalità di un milione di euro al giorno 2. La pronuncia di tale penalità è stata
ritenuta necessaria ad assicurare che la Polonia desse attuazione ai provvedimenti provvisori adottati con
un’ordinanza del 14 luglio 2021 3, diretta in particolare a sospendere l’applicazione di talune disposizioni della legge
di modifica contestate dalla Commissione. Con ordinanza del vicepresidente della Corte del 21 aprile 2023, l’importo
della penalità è stato ridotto a EUR 500 000 al giorno 4. Gli effetti di tali ordinanze cessano con la sentenza odierna,
la quale conclude la causa. Tuttavia, ciò non incide sull’obbligo della Polonia di pagare le penalità dovute per il
passato.
Per saperne di più sul procedimento di cui trattasi e sulle censure della Commissione, è possibile consultare i comunicati stampa n. 127/21,
n. 180/21 e n. 192/21.
Ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 ottobre 2021 nella causa C-204/21 R (v. anche il comunicato stampa n. 192/21).
Ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021 nella causa C-204/21 R (v. anche il comunicato stampa n. 127/21).
Ordinanza del vicepresidente della Corte del 21 aprile 2023 nella causa C-204/21 R-RAP (v. anche il comunicato stampa n. 65/23).
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Nella sua sentenza odierna, la Corte accoglie il ricorso della Commissione.
In primo luogo, la Corte conferma che il controllo del rispetto, da parte di uno Stato membro, di valori e
principi come lo Stato di diritto, la tutela giurisdizionale effettiva e l’indipendenza della giustizia rientra
appieno nella sua competenza. Infatti, nell’esercitare la loro competenza in materia di organizzazione della
giustizia, gli Stati membri devono conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Essi sono altresì tenuti a
provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione, sotto il profilo del valore dello Stato di diritto, della loro
legislazione in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall’adottare norme che possano pregiudicare
l’indipendenza dei giudici. Tale valore fondamentale, relativo all’identità stessa dell’Unione, si concretizza in obblighi
giuridicamente vincolanti a cui gli Stati membri non possono sottrarsi basandosi su disposizioni o una
giurisprudenza interne, anche di rango costituzionale.
In secondo luogo, la Corte, fondandosi sulla sua precedente giurisprudenza 5, ribadisce la sua valutazione secondo
la quale la Sezione disciplinare della Corte suprema non soddisfa il necessario requisito di indipendenza e di
imparzialità. Essa ne deduce che la semplice prospettiva, per i giudici chiamati ad applicare il diritto
dell’Unione, di correre il rischio che un siffatto organo possa decidere in merito a questioni relative al loro
status e all’esercizio delle loro funzioni, in particolare autorizzando l’avvio di procedimenti penali nei loro
confronti o il loro arresto oppure adottando decisioni riguardanti aspetti fondamentali dei regimi di diritto del
lavoro, di previdenza sociale o di pensionamento ad essi applicabili, è idonea a pregiudicare la loro indipendenza.
In terzo luogo, la Corte ritiene che, in considerazione del carattere relativamente ampio e impreciso delle
disposizioni della legge di modifica denunciate dalla Commissione e del contesto particolare in cui tali disposizioni
sono state adottate, esse si prestano a un’interpretazione che consente che il regime disciplinare applicabile ai
giudici, nonché le sanzioni previste da tale regime, siano utilizzati per impedire agli organi giurisdizionali
nazionali di valutare se un organo giurisdizionale o un giudice soddisfino i requisiti riguardanti la tutela
giurisdizionale effettiva derivanti dal diritto dell’Unione, se del caso interrogando la Corte in via
pregiudiziale. Le misure in tal modo adottate dal legislatore polacco sono incompatibili con le garanzie di
accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge. Infatti, tali garanzie implicano che,
in talune circostanze, gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti a verificare se essi stessi o i giudici che li
compongono oppure altri giudici o organi giurisdizionali soddisfino i requisiti previsti dal diritto dell’Unione.
In quarto luogo, la circostanza che la legge di modifica abbia attribuito a un solo e unico organo nazionale
(vale a dire la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema) la
competenza a verificare il rispetto di requisiti essenziali relativi alla tutela giurisdizionale effettiva viola il
diritto dell’Unione. Il rispetto di tali requisiti deve, infatti, essere garantito in modo trasversale in tutti gli
ambiti di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione e dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali
nazionali investiti di controversie rientranti negli ambiti in parola. Orbene, il controllo monopolistico istituito
dalla legge di modifica, combinato all’introduzione dei predetti divieti e illeciti disciplinari, è idoneo a contribuire a
indebolire ulteriormente il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dal diritto
dell’Unione.
Infine, secondo la Corte, le disposizioni nazionali che impongono ai giudici di presentare una dichiarazione scritta
indicante la loro eventuale appartenenza a un’associazione, a una fondazione senza scopo di lucro o a un partito
politico e che prevedono la pubblicazione on-line di tali informazioni violano i diritti fondamentali di tali giudici alla
tutela dei dati personali e al rispetto della vita privata. La pubblicazione on-line di dati relativi a una precedente
appartenenza a un partito politico, nel caso di specie, non è idonea a raggiungere l’obiettivo indicato, diretto a
rafforzare l’imparzialità dei giudici. Per quanto riguarda i dati relativi all’appartenenza dei giudici ad associazioni o
fondazioni senza scopo di lucro, essi possono rivelare le convinzioni religiose, politiche o filosofiche dei giudici. La
loro pubblicazione on-line potrebbe consentire a persone che, per motivi estranei all’obiettivo di interesse
Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C-791/19 (v. anche il comunicato stampa n. 130/21).
Direzione della Comunicazione
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pubblico indicato, cercano di informarsi sulla situazione personale del giudice di cui trattasi, di accedere
liberamente a detti dati. In considerazione del particolare contesto delle misure istituite dalla legge di modifica,
una simile pubblicazione on-line è, per di più, idonea a esporre i giudici a rischi di stigmatizzazione indebita,
pregiudicando in modo ingiustificato la percezione degli stessi da parte sia dei singoli, che del pubblico in
generale.
IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto
contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di
giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.
La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro
ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una
direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al
momento della prima sentenza.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate connessi!
Direzione della Comunicazione
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