(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2023 - (AGENPARL) – lun 05 giugno 2023 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 5 giugno 2023
L’AGENDA DEI LAVORI DEL 6 E 7 GIUGNO
Questa settimana nell’udienza pubblica del 6 giugno la Corte costituzionale tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
* articolo 2, comma 61, della legge numero 92 del 2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro) che regola gli effetti temporali per la revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali nei confronti di soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati di particolare allarme sociale;
* articolo 1, comma 1, della legge numero 210 del 1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati) nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica, a causa di una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti papilloma virus;
* articolo 22 della legge Regione Umbria numero 5 del 2014, il quale – nell’interpretare l'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1997, recante la disciplina della pianificazione urbanistica comunale – consente che il Comune rilasci esso stesso il parere di compatibilità sismica, anche dopo l’approvazione del Piano regolatore generale, permettendo, inoltre, che il medesimo parere sani in via retroattiva la validità del PRG e di tutte le sue varianti successive;
* alcuni articoli della legge Regione Siciliana numero 16 del 2022 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) tra l’altro riguardanti: la disciplina delle assunzioni di personale in società partecipate, in Irfis-Finsicilia S.p.A. ed in enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione; le autorizzazioni di spesa per l’estensione anche agli operatori che hanno prestato servizio presso le strutture sanitarie private accreditate delle indennità per maggiori carichi di lavoro per il personale sanitario impegnato nell’emergenza sanitaria da Covid-19; l’individuazione del termine per l’elezione dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e quella dei Consigli metropolitani al 2023 con proroga delle funzioni dei commissari straordinari al 31 agosto 2023, nonché recanti norme relative ai termini e alle condizioni per il cambio di destinazione d’uso di interventi, in deroga agli strumenti urbanistici, per la realizzazione di comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap.
Questa settimana nell’udienza pubblica del 7 giugno la Corte costituzionale tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
* alcuni articoli e alcuni allegati di tre leggi Regione Abruzzo, n. 18 del 2022, n. 19 del 2022 e n. 20 del 2022, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i rendiconti generali per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, in particolare, dei meccanismi introdotti dalla legislazione regionale per il ripianamento del deficit del bilancio regionale.
Nell’udienza pubblica del 7 giugno, la Corte tratterà anche:
* un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, per avere quest’ultima acquisito agli atti di un procedimento penale, pendente nei confronti di un senatore e di altri soggetti, corrispondenza scritta riguardante il medesimo parlamentare senza preventiva autorizzazione del Senato.
Nella camera di consiglio del 7 giugno la Corte esaminerà le seguenti questioni di legittimità costituzionale riguardanti:
* articolo 20 quater, comma 1, lettera a-bis, della legge Regione Marche numero 36 del 2005 concernente i requisiti per l’accesso all’assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionate (ERP) nella parte in cui prevede che sia necessario “avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi”;
* articolo 1 ter, comma 6, legge numero 89 del 2001, in materia di equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo civile, nella parte in cui prevede che, nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, la parte ha diritto a depositare un’istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini ragionevoli di durata di cui all’articolo 2, comma 2-bis, della medesima legge;
* l’articolo 103, commi 1, 5, e 6, del decreto legge n. 34 del 2020, laddove prevede un articolato procedimento per favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari.
Secondo il TAR Liguria, il citato art. 103, comma 1, sarebbe illegittimo in riferimento all’articolo 3 Costituzione, nella parte in cui prevede che l’istanza di emersione del lavoro irregolare di un dipendente possa essere presentata esclusivamente da quei datori di lavoro stranieri che siano in possesso del permesso di soggiorno c.d. di lungo periodo.
Ad avviso del TAR Marche, l’articolo 103, commi 5 e 6, sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 76 Costituzione, nella parte in cui prevedono che l’istanza di emersione del lavoro irregolare di un dipendente possa essere presentata esclusivamente da quei datori di lavoro che abbiano un determinato livello di reddito;
* articolo 6 del decreto-legge n. 162 del 2022, poi convertito nella legge n. 199 del 2022, con cui è stata differita al 30 dicembre 2022 l’entrata in vigore – originariamente prevista per il 1° novembre 2022 – del decreto legislativo n. 150 del 2022, recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (c.d. Riforma Cartabia);
* articolo 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002 nei limiti in cui, nel prevedere che nei giudizi di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero il compenso dovuto all’ausiliario del magistrato è anticipato dall’erario, non contempla anche il procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno introdotto dal pubblico ministero.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori<https://www.cortecostituzionale.it/actionCalendarioLavori.do>.
Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento<https://www.cortecostituzionale.it/actionLavori.do>.
I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente a loro deposito per la fase del merito.
Roma, 5 giugno 2023
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