
(AGENPARL) – mar 26 settembre 2023 COMUNICATO N. 29/DIV – 26 SETTEMBRE 2023
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 23, 24 e 25 SETTEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 23, 24 e 25 Settembre 2023
5^ Giornata andata
GIRONE A
ALESSANDRIA
ATALANTA U23
FIORENZUOLA
L.R. VICENZA
LEGNAGO SALUS
MANTOVA
NOVARA
PADOVA
PRO PATRIA
PRO SESTO
GIRONE B
LUMEZZANE
PRO VERCELLI
TRENTO
PERGOLETTESE
RENATE
ALBINOLEFFE
GIANA ERMINIO
VIRTUS VERONA
TRIESTINA
ARZIGNANO V.
GUBBIO
OLBIA
PINETO
RIMINI
SESTRI LEVANTE
VIRTUS ENTELLA
VIS PESARO
CARRARESE
PESCARA (*)
PERUGIA
TORRES
LUCCHESE (**)
AREZZO
(**) Sosp.all’11^ del 2t per impraticabilità del terreno di gioco
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
BRINDISI
CATANIA
CROTONE
GIUGLIANO
MONTEROSI TUSCIA
TURRIS
VIRTUS FRANCAVILLA
JUVE STABIA
BENEVENTO
FOGGIA
SORRENTO
LATINA
TARANTO
PICERNO
ACR MESSINA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo titolare Dott. Stefano Palazzi e il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti,
assistiti da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26
Settembre 2023 hanno adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 23, 24 e 25 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I Giudici Sportivi,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, FIORENZUOLA,
GUBBIO L.R. VICENZA, PERUGIA, RIMINI, TARANTO, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA, hanno, in
violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERANO
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
GARA RIMINI – PERUGIA DEL 23 SETTEMBRE 2023
Il Giudice Sportivo,
rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc.
fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta quanto segue:
1. i sostenitori della Società Perugia posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, hanno
lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco sul materassino
dedicato al salto in alto il quale immediatamente prendeva fuoco, provocando un incendio
che necessitava l’intervento del personale di sicurezza e determinando, con tale condotta,
la sospensione della gara da parte dell’Arbitro al 12° minuto del primo tempo per dieci
minuti circa a causa del perdurare dell’incendio e delle esalazioni tossiche in attesa
dell’arrivo dei Vigili del Fuoco (non presenti all’interno dello stadio);
2. le predette esalazioni causavano problemi respiratori al DGE e ad uno steward, i quali
venivano soccorsi dal personale sanitario presente in loco. Inoltre, l’incendio provocava
danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino.
Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per
l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno
provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa dieci minuti,
hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi ed hanno
provocato danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino;
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
– ritenuto che, nella gradazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli
artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la
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gara con uno o più settori privi di spettatori,
-rilevato che dalla richiamata relazione e dalla successiva integrazione della Procura
Federale emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano
occupare il Settore Curva Nord;
ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata
sulla scorta di tale elemento conoscitivo
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società PERUGIA con l’obbligo di disputare una gara casalinga
con il Settore denominato Curva Nord, destinato ai sostenitori della Società ospitante,
privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1.000,00 di AMMENDA.
Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Nord priva di spettatori
inflitta alla Società Perugia, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla
seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente
decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto
arbitrale, r. proc. fed, integrazione proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.500,00
CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 46° minuto del primo
tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra squadra che,
direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi
di origine territoriale e, al termine della gara, un coro offensivo nei confronti dei tesserati
della squadra avversaria;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna A, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, una bottiglietta
d’acqua semipiena e chiusa che colpiva la parte superiore della panchina occupata dai
tesserati della squadra avversaria, senza conseguenze;
C) per avere uno sparuto gruppo di sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud e Nord,
fischiato durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle
Istituzioni, subito coperti dagli applausi di altri tifosi posizionati nei vari Settori.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e rilevato che i fischi sono
stati coperti dagli applausi degli atri tifosi (r. proc. fed, r. c.c).
AMMENDA € 800,00
PADOVA per avere i suoi sostenitori, durante il minuto di raccoglimento in memoria di un
Rappresentante delle Istituzioni, continuato ad intonare l’inno della propria squadra senza
osservare il silenzio.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 33° minuto del primo tempo e al 29°
minuto del secondo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
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Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le
misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 4° minuto del primo tempo all’interno dell’area
di rigore un fumogeno acceso, provocando la bruciatura del manto erboso sintetico.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la
gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.,
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TORRES per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud:
1. al 28° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze
dell’Ordine;
2. durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni,
continuato ad intonare cori di incitamento alla loro squadra senza osservare il silenzio.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la
società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
CROTONE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:
1. al 21°minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra
squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o
insulto per motivi di origine territoriale;
2. al 24°minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze
dell’Ordine ripetuto due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
L.R. VICENZA per avere i suoi sostenitori (circa una decina) posizionati nel Settore Curva
Sud, fischiato durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle
Istituzioni, subito coperti dagli applausi di altri tifosi posizionati nei vari Settori.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che i fischi sono stati coperti dagli applausi
degli atri tifosi (r. proc. fed, r. c.c).
VIRTUS FRANCAVILLA per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio
durante la gara, causando la sospensione della stessa per 40° minuti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, CGS, e art. 8 Criteri
infrastrutturali, valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale, r. c.c.).
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AMMENDA € 300,00
SESTRI LEVANTE per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Laterale,
intonato, al 72°minuto della gara, per tre volte, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BRUNI FRANCESCO
(BRINDISI)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA
DONATI MASSIMO
(LEGNAGO SALUS)
A) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto, a seguito di una decisione arbitrale, un
comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria, in quanto usciva
intenzionalmente dall’area tecnica e sbracciandosi e urlando proferiva nei loro confronti una frase
irriguardosa;
B) per avere, per qualche minuto, impartito disposizioni tecniche ai propri giocatori dopo essere stato
espulso, posizionandosi in prossimità della Gradinata Est Ospiti (vuota), in prossimità della bandierina
del calcio d’angolo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCOTTO FELICE
(SORRENTO)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica gesticolando nei suoi confronti e pronunciando
frasi irriguardose per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
BRAGLIA PIERO
PAGLIUCA GUIDO
CAPUANO EZIO
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(TARANTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ANDREOLETTI MATTEO
(BENEVENTO)
29/85
DI NAPOLI RAFFAELE
(GIUGLIANO)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PALAZZARI LUCA
(GUBBIO)
per avere, durante l’ingresso negli spogliatoi al termine del primo tempo, tenuto una condotta non
corretta nei confronti del tesserato avversario MENGA MICHELE in quanto dopo essere stato spinto
reagiva spingendolo a sua volta.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della
condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina
aggiuntiva).
PARABITA CHRISTIAN
(VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto, usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PUGLISI ANTONINO
(ACR MESSINA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto entrava
intenzionalmente nell’area tecnica avversaria in modo aggressivo o provocatorio.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MENGA MICHELE
(VIS PESARO)
per avere, durante l’ingresso negli spogliatoi al termine del primo tempo, tenuto una condotta non
corretta nei confronti del tesserato avversario PALLAZZARI LUCA in quanto lo spingeva provocando la
reazione dello stesso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato
avversario (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BERARDOCCO LUCA
(GIUGLIANO)
perché a seguito di una decisione arbitrale proferiva varie frasi ingiuriose, offensive e provocatorie nei
confronti dell’Arbitro.
29/86
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO
(GIUGLIANO)
perché colpiva un avversario con una gomitata sulla coscia con il pallone non a distanza di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GATTONI TOMMASO
PANELLI TOMMASO
(PRO SESTO)
(SORRENTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CICCONI MANUEL
MARZUPIO MANUEL
FERRANTE LORENZO
MINOTTI GABRIELE
PICCININI STEFANO
(CARRARESE)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
NUNZELLA LEONARDO
BALDI MATTEO
MIGNANELLI DANIELE
FERRARI FRANCO
RIGHETTI SAMUELE
ARBOLEDA CHRISTIAN
GUIU VILANOVA BERNAT
TONOLI DANIEL
BARRANCA FRANCESCO
SANTORO SALVATORE
ANTONINI LUI MATIAS
LOLIVA ANDREA
FROSININI RUGGERO
PAVLEV DANIEL
PUGLIESE SAMUEL
(ALESSANDRIA)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(L.R. VICENZA)
(LUMEZZANE)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
AMMONIZIONE (II INFR)
MANETTA MARCO
MARCHETTI STEFANO
ZOMA MOHAMED ALI
CIANCIO SIMONE
IORI MATTIA
SETTEMBRINI ANDREA
CASINI RICCARDO
MALLAMO ALESSANDRO
SIDIBE ALLASSANE
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
29/87
CIANO CAMILLO
MAROTTA ALESSANDRO
PASTINA CHRISTIAN DIEGO
TALIA ANGELO
D’ERRICO ANDREA
CARILLO LUIGI
DI DIO FLAVIO
GOLEMIC VLADIMIR
IERARDI MARIO
DALMAZZI ALESSANDRO
GERBI ERIK
POGLIANO CESARE
REDOLFI ALEX
BELLODI GABRIELE
MEZZONI FRANCESCO
PROCACCIO ANDREA
GIGLI NICOLO
OLIANA FILIPPO
TROIANO LUCA
BONAVOLONTA ANGELO
DE FRANCESCO ALBERTO
CALVANO SIMONE
DAMETTO PAOLO
ATTYS CHRISTOPHER
VITTURINI DAVIDE
CORREIA OMAR
VALLOCCHIA ANDREA
DI SANTO FRANCESCO
CASAROTTO MATTEO
ROSSETTI MATTEO
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(OLBIA)
(PERUGIA)
(RENATE)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
PELLEGRINI LORENZO
ROTA ARENSI
SEPE ALFONSO
FOGLIA FABIO
CORTINOVIS ALESSANDRO
VISMARA PAOLO
MARTINELLI LUCA
MASCIANGELO EDOARDO
TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE
BIZZOTTO NICOLA
CEESAY WINSTON RAZEL
BELLONI NICCOLO
CAPEZZI LEONARDO
BOCIC MILOS
QUAINI ALESSANDRO
DINI ANDREA
(ACR MESSINA)
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(AREZZO)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BRINDISI)
(BRINDISI)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CROTONE)
29/88
GIANNOTTI PASQUALE
NAVA RICCARDO
POTOP SIMONE
NOBILE TOMMASO EMMANUE
SCHENETTI ANDREA
BARZOTTI MATTEO
PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE
RUSSO DANILO
VETTOREL THOMAS
LEONE GIUSEPPE
CAVION MICHELE
GRECO JEAN FREDDI PAS
LAEZZA GIULIANO
DE SANTIS EROS
DEL SOLE FERDINANDO
SERBOUTI ANASS
GIANI ELIA
RUGGERI GIACOMO
GALEOTTI CESARE
BRIGNANI FABRIZIO
CINAGLIA DAVIDE
FREDIANI MARCO
TARTAGLIA ANGELO
VANO MICHELE
ZALLU FRANCESCO
RADREZZA IGOR
CERASANI JACOPO
KOUAN OULAI CHRISTIAN
VULIKIC STIPE
MERELLI DAVIDE
FIETTA GIOVANNI
PARKER SEAN
MALETIC MARKO
MUNARETTI LUCA DOMENICO
UBALDI LEONARDO
FURNO CRISTIANO
SCALA SALVATORE PIO
CIANCI PIETRO
KONDAJ ESMERALDO
RIGGIO CRISTIAN
DIAKITE ADAMA
FABRIANI CRISTIAN
FOFANA LAMINE
ZAMPARO LUCA
DE MARINO DAVIDE
DI MARCO TOMMASO
ENYAN ELIMELECH KONDU
FAEDO CARLO
RUGGERO MARCO
CUSUMANO FRANCESCO PAOLO
(CROTONE)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(OLBIA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PICERNO)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(RENATE)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TORRES)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
29/89
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO
Avv. Cosimo Taiuti
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 26 Settembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
29/90