
(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 N. _____/____REG.PROV.COLL.
N. 02524/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 2524 del 2021, proposto dai signori Dario
Lot, Stefania Bolognesi, Fabio Magro e Virginia Congia, rappresentati e difesi
dagli avvocati Primo Michielan, Federica Scafarelli e Andrea Michielan, con
non costituiti in giudizio;
per la riforma
UNESCO dell’umanità, e lamentavano, sotto plurimi profili, l’illegittimità degli atti
suindicati, con i quali le Amministrazioni intimate avevano assentito, dal punto di
vista forestale, urbanistico, paesaggistico ed idrogeologico, la realizzazione da parte
degli atti processuali di parte.
Dispone sul punto l’art. 9, comma 3, all. 1 del D.P.C.S. 28 luglio 2021 (“
tecniche-operative del processo amministrativo telematico
”) che “
il deposito degli
denominato «registrazione di deposito», che riporta l’indicazione del numero
progressivo di protocollo assegnato e l’elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi
con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
amministrativo telematico “
Si evince inoltre dalla medesima documentazione che il sistema, alle ore 09.31
dello stesso giorno, ha generato ed inviato la relativa ricevuta di consegna.
Non risulta invece che alla parte siano pervenute comunicazioni – telematiche o di
altra natura – atte a consentirle di rilevare l’eventuale malfunzionamento che
avrebbe impedito il perfezionamento del deposito e di rinnovare, entro il termine di
decadenza all’uopo previsto, il relativo adempimento.
In siffatto contesto, caratterizzato dalla avvenuta dimostrazione ad opera della parte
appellante di aver posto tempestivamente in essere ogni utile iniziativa ai fini del
perfezionamento del deposito (come attestano le suindicate ricevute) e dalla
mancata conoscenza dei fattori impeditivi dello stesso, necessari al fine di
consentirle di rimediare all’inconveniente o eventualmente dimostrarne la non
imputabilità alla stessa, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti, connessi al
verificarsi di “
gravi impedimenti di fatto
”, cui l’art. 37 c.p.a. subordina l’invocato
riconoscimento del beneficio dell’errore scusabile, ai fini della valutazione della
che il messaggio è stato inviato, mentre quella di consegna attesta che questo è
stato recapitato alla casella di destinazione, il deposito essendo perfezionato
quando si riceve un terzo messaggio, denominato registrazione deposito; al
momento della ricezione del messaggio di registrazione deposito, la data e l’ora
previsto dalla vigente legislazione regionale in materia (Art. 15 della LR 52/1978
e che “
ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con un filare per banchina della
larghezza inferiore a 2 m, a seconda della pendenza e della profondità del terreno
considerazione della pendenza dei versanti collinari, costituisce conferma della
normativa locale da essi richiamata, la quale ha inteso disciplinare in maniera
particolare e speciale un caso ricompreso nella disciplina generale.
5.3. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
(frutto della variante al P.I. introdotta con la deliberazione del Consiglio comunale
n. 8 del 29 giugno 2018).
La disposizione menzionata dispone che “
riduzione boschiva sia eseguibile, previa autorizzazione regionale, in deroga alle
norme più restrittive concernenti le seconde, espressive in quanto tali di esigenze di
protezione astrattamente meritevoli di più attenta considerazione, e non, invece, a
di Conegliano e Valdobbiadene
”), “
ai fini della candidatura a patrimonio
dell’UNESCO del sito ‘Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene’, la
Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, adotta, con proprio provvedimento, il disciplinare tecnico allo scopo di
uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed i regolamenti
edilizi ai valori riconosciuti dall’UNESCO di valorizzazione del paesaggio
Ebbene, deve rilevarsi che gli indirizzi complessivamente emergenti dal citato
disciplinare, ed ai quali gli strumenti regolatori comunali sono destinati ad
uniformarsi, sono decisamente orientati verso il ripristino delle colture viticole
preesistenti ed in stato di abbandono (cfr. par. 3 “
Miglioramenti e ricomposizioni
”, punto 3.4.: “
Sono favoriti inoltre interventi e miglioramenti fondiari che
possono modificare anche in modo permanente lo stato dei luoghi, ma finalizzati al
ripristino/recupero di preesistenti aree coltivate, in condizioni di degrado per
in modo conforme alla direzione assunta dalla legislazione regionale, orientata
come si è visto, da un lato, ad attribuire rilievo centrale, al fine di valutare la
compatibilità degli interventi di riduzione boschiva con le esigenze di tutela
ambientale e forestale, al potere autorizzatorio regionale, dall’altro lato, a
promuovere le attività di riconversione colturale, in vista del ripristino del
paesaggio viticolo originario, ad esclusione delle aree caratterizzate da una
pendenza superiore al 70% (cui è chiaramente estranea quella interessata
usi, funzioni, attività in atto situati ad una distanza pari od inferiore a m. 300 dal
delibera suindicata, limitandosi ad attestare ed affermare, senza alcuna
documentazione, l’assenza di possibili incidenze negative sui siti comunitariamente
anche nei seguenti casi:
(…)
b. Negli interventi di trasformazione che implichino
modificazioni di usi, funzioni, attività in atto situati ad una distanza pari od
valutazione di incidenza
A tal fine, “
possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell’area
(WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con
ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la
– trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti eseguiti in giornate non
ventose onde evitare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di
altre colture o aree non interessate al trattamento;
dell’attestazione di assenza di profili di interferenza dell’intervento con il sito
tutelato alla dichiarazione sostitutiva di certificazione che deve rivestirla ed
accompagnarla, da compilare secondo l’allegato E della delibera medesima, nonché
alla connessa responsabilità del dichiarante per il caso di false dichiarazioni: ciò
senza trascurare che l’Amministrazione si riserva espressamente di “
sua formulazione
”, “
esecutiva – come tale inammissibile -, con cui si lamenta che l’intervento di
riconversione colturale avrebbe cancellato o comunque alterato le tracce del
conservativo, ma di “
” delle “bancole” preesistenti, al fine di
facilitare le operazioni di coltivazione, come si evince dai passaggi con i quali si
evidenzia che “
l’intervento consisterà nel ripristino di un’area un tempo coltivata a
8. La successiva censura della parte appellante si prefigge di dimostrare l’erroneità
della sentenza appellata laddove ha respinto il motivo di ricorso inteso a lamentare
la mancata allegazione della relazione agronomica attestante la natura non intensiva
dell’intervento colturale, richiesta (per la “
buffer zone
”) dall’art. 33. E delle N.T.O.
del P.I., il quale stabilisce che “
agricola che mira a massimizzare i rendimenti dei terreni disponibili attraverso vari
mezzi, come l’uso pesante di pesticidi e fertilizzanti chimici.
Osserva infine la parte appellante che la stessa relazione di attestazione di non
le stesse deduzioni della parte appellante, presuppone “
l’uso pesante di pesticidi e
fertilizzanti chimici
9. La parte appellante rivolge quindi la sua attenzione critica al passaggio
motivazionale sulla scorta del quale il giudice di primo grado ha respinto la censura
intesa a lamentare la carenza del piano aziendale, richiesto dall’art. 33 B delle
N.T.O. del P.I. del Comune di Miane, il quale stabilisce che “
interventi di
ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel
non è prevista la realizzazione nella fattispecie in esame), a non diverso esito deve
pervenirsi con riferimento agli interventi di “
trasformazione nel territorio
”, dovendo escludersi che ad essi sia riconducibile l’intervento di
IL PRESIDENTE
Ezio Fedullo
Raffaele Greco