(AGENPARL) - Roma, 6 Novembre 2026 - Il Regolamento n. 3/2000 del Garante distingue le competenze del Collegio da quelle del segretario generale e degli uffici amministrativi, attribuendo specifiche funzioni nelle fasi di impegno, liquidazione e pagamento. Le relazioni del Servizio di controllo interno sui consuntivi 2024 e 2025 esprimono pareri favorevoli, ma contengono anche raccomandazioni sulla gestione. Dopo l’istanza di accesso agli atti presentata da Agenparl, l’approfondimento si concentra sul funzionamento dei controlli e sulla distinzione tra responsabilità istituzionali, amministrative e personali.
Focus sul Garante per la protezione dei dati personali – Seconda puntata
La gestione delle spese del Garante per la protezione dei dati personali è disciplinata da un procedimento amministrativo nel quale intervengono soggetti dotati di competenze differenti. Il segretario generale, i dirigenti e il Dipartimento competente in materia di amministrazione e contabilità esercitano specifiche funzioni nella formazione degli impegni, nella verifica della regolarità delle operazioni, nella liquidazione delle somme e nell’emissione degli ordini di pagamento.
È quanto emerge dall’articolo 9 del Regolamento n. 3/2000, che costituisce il principale riferimento interno per ricostruire la filiera amministrativo-contabile dell’Autorità.
Il dato assume rilievo nel dibattito sulla gestione delle risorse del Garante, sviluppatosi a seguito delle inchieste giornalistiche della trasmissione Report e delle notizie relative alle indagini della Procura della Repubblica di Roma.
La questione, tuttavia, deve essere affrontata distinguendo due piani: l’individuazione delle competenze previste dai regolamenti e l’accertamento delle condotte concretamente poste in essere.
La titolarità di un potere amministrativo non comporta automaticamente una responsabilità per ogni operazione nella quale quel potere sia stato esercitato. Allo stesso modo, la presenza di una procedura formalmente disciplinata non permette di presumere che ogni singola spesa sia stata correttamente autorizzata e liquidata.
È su questa distinzione che si concentra la seconda puntata dell’approfondimento di Agenparl, dopo l’inchiesta pubblicata il 5 novembre 2026.
L’analisi si collega inoltre all’istanza di accesso civico generalizzato presentata dal direttore responsabile di Agenparl, Dott. Luigi Camilloni, per acquisire documentazione amministrativa e contabile relativa al periodo 2012-2026. La richiesta, trasmessa il 5 novembre, è stata protocollata dall’Autorità il 6 novembre 2026 con il numero 0158070/26, secondo la comunicazione ricevuta dalla redazione.
Collegio e apparato amministrativo: due livelli di competenza
Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità amministrativa indipendente, le cui funzioni trovano fondamento nel Regolamento (UE) 2016/679 e nella normativa nazionale.
L’articolo 52 del GDPR garantisce l’indipendenza delle autorità di controllo nell’esercizio dei compiti istituzionali. Tale autonomia non elimina, tuttavia, la necessità di una gestione amministrativa disciplinata da regole e competenze specifiche.
Il Regolamento n. 3/2000 distingue l’organo collegiale dall’Ufficio e attribuisce a quest’ultimo una struttura amministrativa incaricata della gestione delle risorse.
Il Collegio approva i documenti di bilancio ed esercita le competenze deliberative previste dall’ordinamento. Il segretario generale e le strutture amministrative svolgono le funzioni gestionali loro attribuite.
Non si tratta di una separazione assoluta, ma di una distribuzione di attribuzioni che deve essere considerata nella ricostruzione delle singole operazioni.
L’approvazione di un bilancio, l’assunzione di un impegno di spesa, la verifica della documentazione e la sottoscrizione di un pagamento non costituiscono atti equivalenti.
Ciascuna fase risponde a una propria funzione amministrativa.
L’articolo 9: impegno, liquidazione e pagamento
Il regolamento individua tre fasi fondamentali della gestione della spesa: impegno, liquidazione e pagamento.
L’impegno determina l’importo, il destinatario e l’imputazione contabile della spesa sulla base di un’obbligazione giuridicamente perfezionata.
Il comma 3 dell’articolo 9 attribuisce l’assunzione degli impegni al segretario generale e ai responsabili delle funzioni-obiettivo, entro i limiti delle risorse assegnate.
Il comma 4 prevede che gli impegni siano trasmessi al Dipartimento amministrazione e contabilità, incaricato di verificarne la regolarità amministrativa e contabile prima della registrazione.
La verifica riguarda, in particolare, la competenza del soggetto che ha assunto l’impegno, la corretta imputazione della spesa e la disponibilità finanziaria.
Il comma 7 disciplina la liquidazione e l’emissione dell’ordine di pagamento, attribuendo tali attività al Dipartimento amministrazione e contabilità, previo accertamento della regolarità della fornitura o della prestazione e della sua conformità alle condizioni pattuite, secondo la ripartizione di competenze indicata dalla disposizione.
Il comma 8 richiede che il dispositivo di liquidazione e i documenti giustificativi accompagnino il mandato di pagamento.
Il comma 10 stabilisce infine che gli ordini di pagamento siano firmati dal segretario generale oppure dal responsabile del Dipartimento amministrazione e contabilità o da un suo delegato, previa verifica della regolarità della spesa.
Il procedimento è dunque strutturato secondo una sequenza di atti e verifiche.
Il regolamento contempla anche situazioni particolari, nelle quali l’impegno deriva dall’approvazione del bilancio, come avviene per determinate spese obbligatorie e contrattualmente definite.
Per questo non sarebbe corretto ricostruire tutte le uscite dell’Autorità attraverso un unico modello procedimentale, senza considerare la natura della spesa e le disposizioni specificamente applicabili.
Il potere di firma e il problema della responsabilità personale
La distribuzione delle competenze amministrative assume particolare importanza quando una spesa diventa oggetto di contestazione.
La firma di un atto consente di identificare il soggetto che lo ha adottato e la funzione esercitata, ma non costituisce, isolatamente considerata, una prova di responsabilità penale.
L’articolo 27 della Costituzione stabilisce il carattere personale della responsabilità penale. L’articolo 110 del codice penale disciplina il concorso di persone nel reato, richiedendo l’accertamento degli elementi necessari per attribuire a ciascun soggetto una partecipazione penalmente rilevante.
Non è quindi sufficiente individuare il funzionario che abbia liquidato un rimborso per affermarne il coinvolgimento in un eventuale illecito.
Occorre verificare quali informazioni fossero disponibili, quali controlli fossero dovuti, quale condotta sia stata concretamente tenuta e se ricorrano gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie eventualmente contestata.
Lo stesso principio vale per il soggetto che abbia richiesto il rimborso.
L’intervento degli uffici amministrativi non esclude automaticamente la responsabilità eventualmente derivante da dichiarazioni non veritiere o da altre condotte individuali.
Il procedimento deve quindi essere ricostruito nella sua interezza.
L’individuazione delle competenze rappresenta il punto di partenza dell’accertamento, non la sua conclusione.
Missioni, rimborsi e spese di rappresentanza
Particolare attenzione merita l’articolo 10 del Regolamento n. 3/2000, nella formulazione introdotta dalla deliberazione n. 476 del 16 novembre 2016.
La disposizione disciplina le spese di rappresentanza connesse alle relazioni esterne dell’Autorità e ai rapporti con soggetti istituzionali nazionali, europei e internazionali.
Il regolamento consente al presidente, ai componenti del Collegio e al segretario generale di sostenere tali spese, purché siano documentate, motivate e compatibili con le disponibilità di bilancio e i limiti di legge.
Ne deriva che una spesa di rappresentanza non è, per sua natura, incompatibile con le funzioni del Garante.
La sua legittimità dipende però dalle condizioni concrete.
Una fattura relativa a un ristorante o a una struttura alberghiera non dimostra, da sola, né la regolarità né l’irregolarità dell’operazione.
Occorre verificare la finalità istituzionale, la disciplina applicabile, l’eventuale autorizzazione, la documentazione giustificativa e il procedimento di liquidazione.
La medesima esigenza riguarda le missioni nazionali e internazionali.
Il numero degli incontri, la destinazione, la durata, il costo e le condizioni organizzative possono incidere sulla valutazione della congruità della spesa.
Non è sufficiente un confronto fondato esclusivamente sugli importi.
Il fondo interno di cassa e la rendicontazione
Un ulteriore elemento emerge dall’articolo 14 del Regolamento contabile, che disciplina il fondo interno di cassa.
La disposizione contempla l’utilizzo del fondo per determinate spese di funzionamento, per trasporti, anticipazioni relative a viaggi e missioni e spese di rappresentanza, secondo le condizioni previste.
Il regolamento attribuisce specifiche competenze al cassiere e al responsabile amministrativo, prevedendo autorizzazioni e rendicontazioni.
Il cassiere è chiamato a verificare la regolarità formale delle determinazioni di pagamento prima della loro esecuzione e a presentare periodicamente il rendiconto delle operazioni.
Anche questo meccanismo conferma che l’amministrazione delle risorse può avvenire attraverso procedure differenti, in relazione alla natura dell’operazione.
Per stabilire quale procedura sia stata applicata in un caso concreto, tuttavia, non basta il testo regolamentare.
Servono gli atti di autorizzazione, gli eventuali documenti di anticipazione, i rendiconti e le registrazioni contabili.
Il Servizio di controllo interno: funzioni e valore dei pareri
Il sistema dei controlli è disciplinato dall’articolo 30 del Regolamento n. 3/2000.
La disposizione affida il controllo di regolarità amministrativo-contabile al Servizio di controllo interno, composto da tre membri effettivi, nominati dal Garante, con la prevista presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.
Tra le competenze dell’organismo figurano la vigilanza sull’osservanza delle norme contabili, le verifiche periodiche di cassa, l’esame dei bilanci preventivi e consuntivi e la formulazione dei relativi pareri.
Il Servizio deve inoltre redigere verbali delle proprie riunioni.
È necessario distinguere questo organismo dalla Corte dei conti.
La partecipazione di magistrati contabili al Servizio non comporta l’identificazione istituzionale tra le due strutture.
Il Regolamento n. 3/2000, all’articolo 7, prevede separatamente la trasmissione del consuntivo alla Corte dei conti.
L’attività del Servizio di controllo interno assume un preciso valore amministrativo, ma i relativi pareri non costituiscono pronunce giurisdizionali.
Un parere favorevole sul bilancio attesta l’esito delle verifiche svolte nell’ambito delle competenze dell’organismo; non equivale a una certificazione assoluta della legittimità di ogni singola operazione.
Questa distinzione trova riscontro nelle relazioni ufficiali relative agli ultimi esercizi.
Il consuntivo 2024: parere favorevole e raccomandazioni sulla sede
La relazione del Servizio di controllo interno sul bilancio consuntivo 2024, datata 28 aprile 2025, registra entrate accertate per 50.444.771,26 euro e spese impegnate per 41.045.829,09 euro, al netto delle partite di giro.
Il documento richiama, tra le spese di funzionamento, i costi della sede dell’Autorità: 2.027.682,41 euro per canoni e oneri di locazione, 169.176,24 euro per oneri condominiali e 8.640 euro per premi assicurativi.
Su questo punto il Servizio ribadisce l’opportunità di verificare la disponibilità di immobili pubblici e valutare soluzioni alternative, anche in relazione all’elevato avanzo di amministrazione.
La relazione esprime parere favorevole all’approvazione del consuntivo, accompagnandolo con le raccomandazioni formulate.
Il dato ha un significato preciso.
Non sarebbe corretto sostenere che l’organismo non abbia espresso osservazioni.
Le raccomandazioni sono presenti e riguardano aspetti economicamente rilevanti della gestione.
Non possono tuttavia essere interpretate come accertamenti di illeciti, né consentono di stabilire, senza ulteriori documenti, quali decisioni l’amministrazione abbia successivamente adottato.
La distinzione tra rilievo amministrativo, raccomandazione gestionale e responsabilità giuridica è essenziale per una corretta informazione.
Il consuntivo 2025: controlli sui pagamenti e disallineamenti contabili
La relazione sul bilancio consuntivo 2025, riferita alle verifiche svolte nell’aprile 2026, contiene ulteriori elementi di interesse.
Il Servizio esamina gli indicatori relativi ai pagamenti commerciali e segnala alcuni disallineamenti tra le informazioni presenti nella piattaforma dei crediti commerciali e quelle risultanti dal sistema contabile dell’Autorità.
Il documento riferisce anche dell’attività di riallineamento avviata dagli uffici e raccomanda un miglioramento dell’integrazione informatica tra i sistemi.
Un altro richiamo riguarda la necessità di contenere eventuali slittamenti dei termini di pagamento entro le ipotesi consentite dalla normativa.
Anche per il 2025 il Servizio esprime un parere favorevole all’approvazione del bilancio, accompagnato dalle raccomandazioni contenute nella relazione.
Queste osservazioni documentano l’esistenza di questioni amministrativo-contabili sottoposte all’attenzione dell’organismo di controllo.
Non dimostrano un collegamento con le ipotesi investigative riportate dalle cronache giudiziarie, né consentono di attribuire responsabilità individuali.
Per comprendere l’effettiva estensione delle verifiche sarebbe necessario esaminare i verbali delle riunioni, gli atti istruttori e gli eventuali documenti relativi alle singole categorie di spesa.
Responsabilità amministrativa e contabile: la necessità di accertare il danno e il nesso causale
La responsabilità per la gestione delle risorse pubbliche non si esaurisce nell’ambito penale.
L’eventuale responsabilità amministrativo-contabile risponde a una disciplina autonoma, che richiede l’accertamento dei presupposti applicabili alla condotta esaminata.
Tra questi assumono rilievo il danno patrimoniale, il nesso causale, il rapporto funzionale e l’elemento soggettivo richiesto dalla normativa vigente al momento dei fatti.
Non ogni irregolarità amministrativa produce automaticamente un danno erariale risarcibile.
Una spesa può essere proceduralmente irregolare senza determinare necessariamente una perdita patrimoniale.
Allo stesso modo, una spesa formalmente autorizzata può richiedere ulteriori verifiche sulla sua effettiva giustificazione.
L’individuazione del soggetto che abbia sottoscritto un atto non esaurisce dunque l’accertamento delle responsabilità.
Occorre esaminare le competenze effettive, la condotta individuale e il rapporto tra quest’ultima e l’eventuale pregiudizio.
La presenza del Servizio di controllo interno non elimina questa esigenza e non determina, per il solo fatto dell’esistenza di un controllo, una responsabilità generalizzata dei componenti dell’organismo.
La documentazione richiesta da Agenparl e il confronto storico
L’istanza di accesso civico generalizzato presentata dal direttore responsabile di Agenparl, Luigi Camilloni, riguarda il periodo 2012-2026.
La richiesta comprende bilanci, relazioni degli organismi di controllo, disposizioni organizzative, deleghe, atti relativi alle spese e documentazione amministrativo-contabile.
L’obiettivo è ricostruire anche l’evoluzione delle procedure nei diversi mandati.
Il confronto storico richiede particolare attenzione alle modifiche normative.
Il Regolamento n. 3/2000 è stato aggiornato attraverso diversi provvedimenti, tra cui le deliberazioni del 2010, del 2011 e del 2016 e gli interventi successivi in materia contrattuale.
Ne consegue che le singole operazioni devono essere valutate secondo la disciplina applicabile al momento della loro formazione, senza attribuire efficacia retroattiva a disposizioni successive.
Il confronto dovrà inoltre distinguere le spese impegnate da quelle pagate, le uscite correnti dagli investimenti e i costi derivanti da decisioni nuove da quelli connessi a obbligazioni precedentemente assunte.
L’analisi dei Collegi precedenti non presuppone l’esistenza di irregolarità, né può rappresentare una giustificazione di eventuali comportamenti illeciti successivi.
Serve a verificare come siano cambiate le procedure, le competenze e i costi dell’Autorità.
La questione ancora aperta: quali controlli sono stati concretamente esercitati?
L’esame del Regolamento contabile permette di individuare una struttura amministrativa articolata, nella quale le competenze del Collegio convivono con quelle del segretario generale, dei dirigenti e degli uffici preposti alla contabilità.
Le relazioni sui consuntivi 2024 e 2025 documentano l’attività del Servizio di controllo interno e la formulazione di pareri favorevoli accompagnati da raccomandazioni.
Non permettono, però, di ricostruire automaticamente il procedimento relativo a ciascuna spesa.
Per conoscere chi abbia autorizzato una missione, quali documenti siano stati presentati, quali verifiche siano state svolte e chi abbia disposto un pagamento occorre esaminare gli atti amministrativi pertinenti.
L’eventuale acquisizione della documentazione richiesta da Agenparl potrà contribuire a chiarire questi aspetti e a sviluppare un confronto tra le diverse gestioni dell’Autorità.
Resta ferma la distinzione tra la verifica giornalistica sull’organizzazione amministrativa e l’accertamento di eventuali responsabilità individuali, riservato agli organi competenti secondo le rispettive attribuzioni.
Il dato che emerge dalla disciplina regolamentare è che la spesa pubblica del Garante segue una pluralità di passaggi amministrativi. La questione ancora da verificare riguarda il funzionamento effettivo di tali passaggi nelle singole operazioni e nei diversi esercizi finanziari.
Su questo terreno documentale proseguirà il focus di Agenparl.
Fonti normative e documentali
- Regolamento n. 3/2000 del Garante per la protezione dei dati personali, articoli 7, 9, 10, 14 e 30.
- Relazione del Servizio di controllo interno sul consuntivo 2024, 28 aprile 2025.
- Relazione del Servizio di controllo interno sul consuntivo 2025, aprile 2026.
- Portale Amministrazione trasparente del Garante – Relazioni degli organi di controllo.
- Costituzione della Repubblica italiana, articoli 27 e 97.
- Codice penale, articolo 110.
- Regolamento (UE) 2016/679, articolo 52.
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articoli 5 e 5-bis.
